Art. 15. L'ammontare degli interessi derivanti dai B.O.T. e' corrisposto anticipatamente ed e' determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato della prima tranche, che si calcola, con un arrotondamento al terzo decimale, sulla base dei prezzi delle richieste accolte nella stessa prima tranche. Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai B.O.T. emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni. Il presente decreto verra' inviato all'Ufficio centrale del bilancio e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 5 aprile 2006 p. Il direttore generale: Cannata