Art. 4.
  Espletate  le  operazioni  di  asta, con successivo decreto vengono
indicati   il   prezzo   minimo   accoglibile  e  il  prezzo  massimo
accoglibile,  derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del
presente  decreto,  ed il prezzo medio ponderato di aggiudicazione di
cui all'art. 15 del presente decreto.