Art. 2.
                        Misure organizzative
  1.  Dopo l'art. 2 del provvedimento del 21 gennaio 2002 e' inserito
l'articolo seguente:
  «Art.  2-bis  (Misure  organizzative).  -  1.  I soggetti di cui al
precedente  articolo 1  impartiscono  istruzioni scritte agli addetti
alle   proprie   unita'   operative   e   ne  verificano  l'effettiva
applicazione,  per  il  rispetto  degli  obblighi  di cui al presente
provvedimento.
  2.  La Banca d'Italia, nel verificare il rispetto degli obblighi di
cui  al presente provvedimento, valuta, in particolare, la formazione
del  personale  interessato,  l'esistenza di responsabili chiaramente
individuati, l'adeguatezza e l'efficacia delle procedure.».