Art. 2. Misure organizzative 1. Dopo l'art. 2 del provvedimento del 21 gennaio 2002 e' inserito l'articolo seguente: «Art. 2-bis (Misure organizzative). - 1. I soggetti di cui al precedente articolo 1 impartiscono istruzioni scritte agli addetti alle proprie unita' operative e ne verificano l'effettiva applicazione, per il rispetto degli obblighi di cui al presente provvedimento. 2. La Banca d'Italia, nel verificare il rispetto degli obblighi di cui al presente provvedimento, valuta, in particolare, la formazione del personale interessato, l'esistenza di responsabili chiaramente individuati, l'adeguatezza e l'efficacia delle procedure.».