Art. 4.
                  Disposizioni transitorie e finali
  1.  I  soggetti  di cui all'art. 1 del provvedimento del 21 gennaio
2002  si  adeguano  a  quanto  disposto dall'art. 2-bis, comma 1, del
medesimo  provvedimento  entro  tre  mesi  dall'entrata in vigore del
presente provvedimento.
  2.  Il  presente  provvedimento  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 15 marzo 2006
                                               Il Governatore: Draghi