Art. 4. Disposizioni transitorie e finali 1. I soggetti di cui all'art. 1 del provvedimento del 21 gennaio 2002 si adeguano a quanto disposto dall'art. 2-bis, comma 1, del medesimo provvedimento entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento. 2. Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 15 marzo 2006 Il Governatore: Draghi