Vista  la  legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente il procedimento
amministrativo  ed il diritto di accesso ai documenti amministrativi,
come  modificata  ed  integrata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15 e
dal   decreto-legge   14 marzo   2005,   n.   35,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n.
352,  riguardante il regolamento per la disciplina delle modalita' di
esercizio  e  dei  casi  di  esclusione  del  diritto  di  accesso ai
documenti amministrativi;
  Visto  il  decreto ministeriale 25 gennaio 1996, n. 115, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale dell'11 marzo 1996, n. 59, che ha adottato
il  «Regolamento  concernente  le  categorie  di  documenti formati o
stabilmente  detenuti  dal  Ministero  di  grazia e giustizia e dagli
organi periferici sottratti al diritto di accesso»;
  Vista la circolare ministeriale del 10 marzo 1997, pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  del  19 marzo  1997,  n.  65,  contenente misure
organizzative  sul  diritto  di  accesso.  Accesso  ai  documenti del
Ministero di grazia e giustizia;
  Visto  il  decreto  legislativo  del  22 luglio  1999,  n.  261  di
attuazione  della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo
sviluppo  del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il
miglioramento della qualita' del servizio;
  Riconosciuta   l'opportunita'   di   dettare  le  misure  idonee  a
permettere  l'esercizio  del diritto di accesso ai predetti documenti
in linea con la normativa attualmente vigente;
                        Dispone quanto segue:
1) Competenza a decidere sull'istanza di accesso.
  La   competenza  a  decidere  sull'istanza  di  accesso  spetta  al
responsabile  dell'apposito  procedimento  che, ai sensi dell'art. 4,
comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 352 del 1992,
e'  il  dirigente,  o  altro  dipendente  da questo delegato, addetto
all'unita'  organizzativa  competente  a formare l'atto o a detenerlo
stabilmente.  Tale  principio  e'  applicabile anche nel caso di atti
infraprocedimentali.
2) Presentazione della domanda di accesso.
  All'atto   della   presentazione   della  richiesta  d'accesso,  il
richiedente  deve  esibire  un  valido  documento di identificazione.
Coloro  i  quali  inoltrano la richiesta in rappresentanza di persone
giuridiche  o  di  enti,  nonche' i tutori e i curatori delle persone
fisiche,  devono  produrre,  oltre  al  documento  di identificazione
personale, idoneo titolo che attesti tale qualita'.
  Nel  caso  di  rappresentanza di persone fisiche (a parte i casi di
rappresentanza  legale  dianzi  indicati),  il  titolo  di  cui sopra
consistera'  in un atto di delega dell'interessato con sottoscrizione
autenticata  a  norma  dell'art.  30 del decreto del Presidente della
Repubblica  28 dicembre  2000,  n. 445. Per l'accesso a documenti che
concernano  la  sfera  di  riservatezza del delegante, la delega deve
essere specifica.
  Le  amministrazioni,  le  associazioni  e  i  comitati portatori di
interessi  pubblici  o diffusi devono specificare con la richiesta di
accesso l'interesse concreto alla visione del documento.
  La  procura  alle  liti  non  abilita  di  per  se'  il difensore a
richiedere   per  conto  dell'assistito  l'accesso  ai  documenti  di
carattere amministrativo.
  Le  richieste  non  possono  essere  generiche ma devono consentire
l'individuazione  del  documento cui si vuole accedere. Esse possono,
peraltro,  riferirsi  a  piu'  documenti, ovvero a documenti giacenti
presso  organi  del  Ministero  aventi sede diversa, purche' gli atti
riguardino il medesimo procedimento.
  Le  richieste di accesso possono essere informali o formali secondo
il  disposto  degli  articoli 3  e 4 del decreto del Presidente della
Repubblica  n.  352 del 1992. Le richieste non formali possono essere
verbali o scritte. Quelle formali possono essere solo scritte.
  Le  richieste  di  accesso scritte, sia formali che informali, sono
compilate secondo il formulario di cui all'allegato 1 o altro analogo
e  vanno  presentate  presso  gli  uffici competenti a formare l'atto
ovvero  a detenerlo stabilmente. Esse vanno protocollate e su di esse
va apposto il timbro attestante la data di ricezione.
  Sulla  richiesta di accesso scritta sono annotati gli estremi della
persona che eventualmente accompagna l'interessato per la visione dei
documenti.
  Le  richieste  di  accesso  verbali  sono  annotate  su un apposito
registro.
  L'invito  alla presentazione di richiesta formale di accesso di cui
all'art.  4,  comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n.
352 del 1992, e' redatto in calce al modulo della richiesta informale
con  indicazione  della data e con la sottoscrizione del responsabile
dell'ufficio.  L'interessato  vi  appone  la  propria firma per presa
visione.  Se  la  richiesta  e'  presentata verbalmente l'invito alla
presentazione  di  richiesta  formale,  redatto  dal responsabile del
procedimento,  deve essere contestualmente consegnato all'interessato
o comunicato allo stesso.
  L'ufficio   e'   tenuto   a   rilasciare  ricevuta  della  avvenuta
presentazione della richiesta formale.
  Le   richieste   formali   di   accesso   di  competenza  di  altre
amministrazioni  sono trasmesse a queste ultime dandone comunicazione
al richiedente.
  Le richieste di accesso formale a mezzo del servizio postale devono
essere effettuate con raccomandata con avviso di ricevimento. La data
di  presentazione  e'  quella  in  cui l'istanza perviene all'ufficio
competente  e  la  ricevuta di ritorno equivale a comunicazione della
ricezione dell'istanza.
  Per quanto concerne le richieste irregolari o incomplete si applica
il comma 6 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n.
352  del  1992  in  base al quale l'amministrazione deve darne, entro
dieci   giorni,   tempestiva  comunicazione  al  richiedente  tramite
raccomandata o altro mezzo idoneo ad accertare la ricezione.
  Il  termine finale del procedimento e' quello di cui al comma 5 del
citato  art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 352 del
1992,  pari  a trenta giorni decorrenti dalla data di presentazione o
ricezione  della richiesta a norma dell'art. 25, comma 4, della legge
7 agosto 1990, n. 241; tale termine resta, peraltro, sospeso nel caso
di  richiesta  irregolare o incompleta per il periodo compreso tra la
comunicazione al richiedente e la regolarizzazione.
3) Accoglimento o rigetto dell'istanza.
  La  decisione  sulla  richiesta  dell'accesso formale e' comunicata
dall'ufficio  competente.  Si  ricorda a tale proposito che, ai sensi
dell'art.  5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n.
352  del  1992,  l'atto  deve  contenere  l'indicazione dell'ufficio,
nonche'  della sede presso cui rivolgersi, e di un congruo periodo di
tempo, comunque non inferiore a quindici giorni, per prendere visione
dei documenti o per ottenerne copia.
  Trascorso  il predetto periodo senza che il richiedente abbia preso
visione  del documento, la pratica e' archiviata e l'interessato deve
presentare una nuova richiesta di accesso.
  Come  stabilito  dall'art.  7  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  n.  352  del  1992,  l'atto  di  rifiuto,  limitazione  o
differimento, a norma dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241,
dell'accesso  richiesto  in  via  formale  deve  essere adeguatamente
motivato.
  In particolare deve contenere l'indicazione:
    a) dell'ufficio che ha trattato la pratica di accesso;
    b) del documento oggetto della richiesta;
    c) dei motivi del rifiuto, della limitazione o del differimento;
    d) dei  termini  per  la  presentazione  del ricorso al tribunale
amministrativo regionale.
4) Modalita' di esercizio dell'accesso.
  L'Ufficio  per le relazioni con il pubblico e' competente a fornire
tutte  informazioni  sulle  modalita'  di  esercizio  del  diritto di
accesso e sui relativi costi. Le medesime funzioni sono svolte presso
gli   uffici   periferici   dell'amministrazione   dalle   rispettive
segreterie  e  presso gli uffici giudiziari dalle cancellerie o dalle
segreterie giudiziarie.
  Rientra  nelle  funzioni  degli  uffici  di cui sopra: indicare gli
uffici   dove   gli   interessati  possono  accedere  ai  fini  della
presentazione   della  domanda  di  accesso,  della  consultazione  e
dell'estrazione  di  copia  dei documenti ovvero dell'acquisizione di
informazioni,   nonche'   indicare   agli  interessati  i  luoghi  di
consultazione.
  Presso   gli   uffici  in  questione,  ed  a  loro  cura,  andranno
predisposti,   o   comunque   individuati,  appositi  locali  per  la
pubblicazione  e  la  consultazione,  salve  le norme sull'esclusione
dall'accesso,   delle   seguenti  categorie  di  documenti:  bandi  e
graduatorie  di  concorso,  nomina  delle  commissioni  di  concorso,
criteri  di valutazione degli organi collegiali, istituzione di corsi
di formazione professionale e di aggiornamento, indizione di seminari
di   studio,   bandi   di   gara,  pubblicazioni  di  posti  vacanti,
pubblicazioni  di  trasferimenti,  ordini  del  giorno  e verbali del
consiglio di amministrazione, raccolte dei regolamenti ministeriali e
di  circolari,  graduatorie per il diritto allo studio, provvedimenti
di  ammissione  agli  albi  professionali,  nonche'  tutti gli atti a
carattere generale o rivolti a destinatari indeterminati.
  I  documenti  in  questione saranno immediatamente resi disponibili
presso  i  locali per la consultazione e ciascun ufficio predisporra'
l'indice   dei   documenti   di   propria  competenza  e  ne  curera'
l'aggiornamento.
  La  visione  del  documento  oggetto  della  richiesta  di accesso,
diverso  da quelli posti nei locali di consultazione di cui sopra, ha
luogo  presso  l'ufficio  che lo ha formato o che lo detiene in forma
stabile. Potranno anche destinarsi locali idonei per un agevole esame
dei  documenti,  curando  tuttavia  che vengano adottate le opportune
misure  di  vigilanza.  Ove  non sia possibile mettere il documento a
disposizione  dell'interessato contestualmente all'accoglimento della
domanda  di  accesso,  lo stesso e' reso, comunque, disponibile in un
giorno  che  sia  il  piu' vicino possibile alla data di accoglimento
della  domanda,  tenendo  conto  del  tipo  di  documento e del tempo
occorrente,  nonche'  della  difficolta'  per  il suo reperimento, e,
comunque,  non  oltre  il  termine  di  trenta  giorni  dalla data di
presentazione della domanda.
  Nei  casi  di  segretezza o di riservatezza di alcune informazioni,
sono   selezionate   le  parti  di  cui  deve  essere  assicurata  la
disponibilita'. Della presa visione e' redatta apposita dichiarazione
sottoscritta dall'interessato.
  In  caso di accesso a documenti mediante estrazione di copie ovvero
a  documenti  raccolti  o  conservati mediante strumenti informatici,
l'accesso  sara' consentito esclusivamente con l'ausilio di personale
dell'Amministrazione.  Ove  tecnicamente  possibile,  copia  dei dati
informatizzati  potra'  essere  rilasciata  sugli  appositi  supporti
forniti  dal  richiedente.  In  tal  caso  la  copia  non puo' essere
rilasciata quale copia autentica.
  Se   il   rilascio   delle   copie   non   avviene  contestualmente
all'accoglimento   della  domanda  di  accesso,  le  medesime  copie,
predisposte dall'Amministrazione nel termine di cui all'art. 4, comma
5,  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica n. 352 del 1992,
rimangono  depositate presso l'ufficio competente per sessanta giorni
dal  momento  in  cui  l'accesso  e'  consentito. Qualora non vengano
ritirate   entro   tale  termine  la  pratica  e'  archiviata  ed  il
richiedente deve presentare una nuova richiesta di accesso.
  In ogni caso la consegna di copia del documento al richiedente deve
essere  attestata  da  dichiarazione  per  ricevuta  sottoscritta  da
quest'ultimo.
  Se  l'interessato  chiede  di  ricevere tramite servizio postale le
fotocopie   dei   documenti   richiesti,   queste   sono   trasmesse,
all'indirizzo  indicato  nella  richiesta, previo versamento da parte
del  destinatario  dell'importo dovuto per la trasmissione, calcolato
dall'Ufficio sulla base dell'esame della richiesta, da corrispondersi
mediante  versamento su conto entrate dello Stato, da effettuarsi con
le  seguenti  modalita':  versamento  sul capo XI del Ministero della
giustizia,  capitolo 3530 «entrate eventuali e diverse concernenti il
Ministero   della  giustizia»,  Centro  di  Responsabilita'  (C.D.R.)
«Organizzazione  giudiziaria  del  personale  e  dei servizi», U.P.B.
10.2.1  direttamente  presso  la  Tesoreria  provinciale  dello Stato
ovvero  attraverso opportuno bollettino di c/c postale intestato alla
sezione   di   Tesoreria  provinciale  dello  Stato  territorialmente
competente,   all'uopo   indicando  la  causale  del  versamento.  La
quietanza o la ricevuta di versamento deve essere inviata all'ufficio
competente 1.
  Nel  caso di documenti contenenti, in parte, informazioni segrete o
non  accessibili  all'interessato,  possono  essere  rilasciate copie
parziali  dei  documenti  stessi.  Tali  copie, ove possibile, devono
comprendere  la  prima  e  l'ultima  pagina del documento e le pagine
omesse devono essere indicate.
5)  Rimborso  delle  spese  ed imposta di bollo per il rilascio delle
copie.
  Il  rilascio di copia dei documenti e' subordinato al pagamento del
costo  di  riproduzione  secondo  quando  disposto dalle delibere del
consiglio di amministrazione di questo Ministero del 24 giugno 1994 e
del    consiglio    di   amministrazione   degli   archivi   notarili
dell'8 novembre  1994 e in conformita' alla nota della Presidenza del
Consiglio  dei Ministri del 19 marzo 1993, prot. n. UCA/27720/928/46,
all'importo fisso di euro 0,52 per il rilascio da una a due copie, di
euro  1,04 da tre a quattro copie e cosi' di seguito. Le somme dovute
vengono  corrisposte mediante applicazione di marche da bollo su ogni
facciata da annullarsi con il datario a cura dell'ufficio ricevente.
  La tariffa puo' essere annualmente modificata dai suddetti consigli
di amministrazione in base al costo del servizio.
  Nel   caso   in   cui  il  rilascio  di  copia  comporti  l'uso  di
apparecchiature  speciali  o  una procedura di ricerca di particolare
difficolta'  ovvero  richieda formati specifici su carta speciale, la
determinazione  del  corrispettivo e' effettuata dal Ministero, ferme
restando  le  disposizioni  vigenti  in  materia di bollo, diritti di
ricerca e di visura.
  Qualora,  infine,  le  fotocopie debbano essere rilasciate in forma
autentica,  l'interessato  e'  tenuto ad assolvere l'imposta di bollo
mediante  la  presentazione  delle  relative  marche al momento della
consegna dei documenti: l'ufficio ne cura l'annullo con bollo e data.
    1 Il   presente   comma  e'  stato  cosi'  modificato  a  seguito
dell'entrata  in  vigore del decreto legislativo n. 261 del 22 luglio
1999 di attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni
per  lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e
per il miglioramento della qualita' del servizio.
6) Archivi delle istanze di accesso.
  Gli archivi di cui all'art. 11, comma 1, del decreto del Presidente
della  Repubblica  n.  352 del 1992, dovranno essere istituiti presso
gli uffici destinatari delle domande di accesso.
  Le richieste di accesso sono catalogate sia cronologicamente che in
riferimento   ai  soggetti  richiedenti  e  al  procedimento  cui  si
riferiscono e sono aggiornate con le informazioni successive relative
al caso.
  Gli  uffici  gia'  dotati  di  strumenti  informatici provvedono ad
adottare   mezzi  idonei  per  salvaguardare  le  informazioni  dalla
distruzione e dalla divulgazione non autorizzata.
    Roma, 8 marzo 2006
                                Il Ministro della giustizia: Castelli