IL MINISTRO DELLA SALUTE
    Vista la circolare del Ministro della sanita' n. 19 del 4 ottobre
1991:  «Profilassi  del  gozzo  e  delle  altre patologie associate a
carenza  iodica»,  con cui le Regioni sono state invitate a conferire
priorita' alla iodoprofilassi e a sensibilizzare i consumatori;
  Visto   il   decreto  ministeriale  del  10  agosto  1995,  n.  562
(Regolamento  concernente  la  produzione ed il commercio del sale da
cucina iodurato, di sale iodato e di sale iodurato e iodato), con cui
si  ribadiscono  i  tenori di arricchimento gia' previsti dalle norme
vigenti  e  viene inserita la clausola dei mutuo riconoscimento per i
prodotti di provenienza comunitaria;
  Vista  la legge 21 marzo 2005, n. 55 «Disposizioni finalizzate alla
prevenzione  del  gozzo  endemico  e  di  altre  patologie da carenza
iodica»;
  Vista   la   costituzione   con   decreto  dirigenziale  protocollo
600.12/I.6.b/34012  in  data  26 settembre  2005 del gruppo di lavoro
operativo  per  l'attuazione  della  legge 55/2005, art. 3, comma 3 e
art. 5, comma 1;
  A  seguito  delle  proposte  espresse  dal citato gruppo di lavoro,
volte  a  definire  il contenuto della locandina da esporre nei punti
vendita  e  il  logo  da  apporre alle confezioni di vendita del sale
arricchito  e  dei  prodotti  che  lo  utilizzano come disposto dagli
articoli 3 e 5 della legge n. 55/2005;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                     Definizione della locandina
  1.  La  locandina, che deve essere esposta in tutti i punti vendita
per  informare la popolazione sui benefici della iodoprofilassi, come
disposto  dall'art.  3, comma 3, della legge 21 marzo 2005, n. 55, e'
definita con le caratteristiche indicate nell'allegato 1.
  2. I  punti  vendita  hanno l'obbligo di esporre la locandina sopra
identificata  nella  versione  a  colori  e  con un formato minimo di
stampa  equivalente ad un foglio A4, come indicato nell'art. 3, comma
3, della legge sopra citata.