Art. 2.
         Logo per le confezioni di sale arricchito di iodio
  1. Il  logo  che  puo'  essere  apposto  sulle  confezioni  di sale
arricchito con iodio, come disposto dall'art. 5, comma 1, della legge
21 marzo  2005,  n.  55,  e' definito con le caratteristiche indicate
nell'allegato 2.
  2.  Il logo di cui al comma 1 deve presentare una dimensione minima
di 2 cm di larghezza e di 1,8 cm di altezza.