Art. 2. Logo per le confezioni di sale arricchito di iodio 1. Il logo che puo' essere apposto sulle confezioni di sale arricchito con iodio, come disposto dall'art. 5, comma 1, della legge 21 marzo 2005, n. 55, e' definito con le caratteristiche indicate nell'allegato 2. 2. Il logo di cui al comma 1 deve presentare una dimensione minima di 2 cm di larghezza e di 1,8 cm di altezza.