Art. 3.
       Logo per i prodotti che usano sale arricchito di iodio
  1. Il  logo  che  puo' essere apposto sulle confezioni dei prodotti
alimentari che usano sale arricchito con iodio, in modo da consentire
un  rapido  riconoscimento  da  parte  del  consumatore  finale, come
disposto  dall'art.  5, comma 1, della legge 21 marzo 2005, n. 55, e'
definito con le caratteristiche indicate nell'allegato 3.
  2. Il  logo di cui al comma 1 deve presentare una dimensione minima
di 2 cm di larghezza e di 1,8 cm di altezza.