IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera d); Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92; Visto l'art. 5, comma 6 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che a decorrere dalla data della presentazione della domanda alla Commissione il medesimo Stato membro puo' accordare solo in via transitoria alla denominazione una protezione a livello nazionale, nonche', se del caso, un periodo di adattamento; Vista la domanda presentata dal Consorzio di valorizzazione e tutela «Gargano Agrumi», con sede in Vico del Gargano (Foggia), via Salita della Bella, intesa ad ottenere la registrazione della denominazione «Limone Femminello del Gargano», ai sensi dell'art. 5, comma 6, del citato regolamento (CE) n. 510/2006; Vista la nota protocollo n. 63917 del 18 luglio 2005 con la quale il Ministero delle politiche agricole e forestali ritenendo che la predetta domanda soddisfi i requisiti indicati dal regolamento comunitario, ha trasmesso all'organismo comunitario competente la predetta domanda di registrazione, unitamente alla documentazione pervenuta a sostegno della stessa; Vista l'istanza con la quale il Consorzio di valorizzazione e tutela «Gargano Agrumi», ha chiesto la protezione a titolo transitorio della denominazione «Limone Femminello del Gargano», ai sensi dell'art. 5, comma 6, del predetto regolamento (CE) n. 510/2006, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole e forestali, da qualunque responsabilita', presente e futura, conseguente all'eventuale mancato accoglimento della citata istanza della indicazione geografica protetta, ricadendo la stessa esclusivamente sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso; Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del predetto regolamento (CE) n. 510/2006; Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della denominazione «Limone Femminello del Gargano», in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di riconoscimento della indicazione geografica protetta; Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento della domanda avanzata del Consorzio di valorizzazione e tutela «Gargano Agrumi», assicuri la protezione a titolo transitorio e a livello nazionale della denominazione «Limone Femminello del Gargano», secondo il disciplinare di produzione trasmesso con la citata nota all'organismo comunitario e allegato al presente decreto; Decreta: Art. 1. E' accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, l'art. 5, comma 6, del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, alla denominazione «Limone Femminello del Gargano».