Art. 2. Condizioni generali 1. Gli interventi, di cui al presente decreto, sono subordinati all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252. 2. Ai sensi del comma 35 dell'art. 5 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593 e' data facolta' al soggetto proponente di richiedere una anticipazione per un importo pari al 30% dell'intervento concesso. Ove detta anticipazione sia concessa a soggetti privati la stessa dovra' essere garantita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa di pari importo. 3. Nello svolgimento delle attivita' progettuali i costi di ciascun progetto, di cui al presente decreto, sostenuti fuori dall'ob. 1, non potranno superare il 25% del costo totale del progetto. 4. Per i progetti che prevedono l'intervento Miur nella forma del credito agevolato e contributo nella spesa la durata dell'ammortamento e' stabilito come segue: progetti che prevedono una durata fino a ventiquattro mesi (al netto della maggiorazione di cui all'ultimo comma del presente articolo nonche' di eventuali ulteriori proroghe) il periodo di ammortamento e' fissato in dieci anni in rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca; progetti che prevedono una durata di oltre ventiquattro mesi fino a quarantotto mesi (al netto della maggiorazione di cui all'ultimo comma del presente articolo nonche' di eventuali ulteriori proroghe) il periodo di ammortamento e' fissato in nove anni in rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca; progetti che prevedono una durata di oltre quarantotto mesi fino a sessanta mesi (al netto della eventuale maggiorazione di cui all'ultimo comma del presente articolo) il periodo di ammortamento e' fissato in otto anni in rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca. 5. Il Ministero, con successiva documentazione, fornira' alla banca, ai fini della stipula del contratto di finanziamento, la ripartizione per ciascun soggetto proponente del costo ammesso e' della relativa quota di contributo. 6. La durata del progetto potra' essere maggiorata fino a dodici mesi per compensare eventuali slittamenti temporali nell'esecuzione delle attivita' poste in essere dal contratto, fermo restando quanto stabilito al comma 5.