Art. 2.
                         Condizioni generali
  1.  Gli  interventi,  di  cui al presente decreto, sono subordinati
all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del
Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252.
  2.  Ai  sensi  del  comma 35  dell'art.  5 del decreto ministeriale
8 agosto  2000,  n.  593  e'  data facolta' al soggetto proponente di
richiedere   una   anticipazione   per   un   importo   pari  al  30%
dell'intervento  concesso.  Ove  detta  anticipazione  sia concessa a
soggetti  privati  la  stessa dovra' essere garantita da fidejussione
bancaria o polizza assicurativa di pari importo.
  3. Nello svolgimento delle attivita' progettuali i costi di ciascun
progetto, di cui al presente decreto, sostenuti fuori dall'ob. 1, non
potranno superare il 25% del costo totale del progetto.
  4.  Per  i progetti che prevedono l'intervento Miur nella forma del
credito    agevolato    e    contributo   nella   spesa   la   durata
dell'ammortamento e' stabilito come segue:
    progetti  che  prevedono  una durata fino a ventiquattro mesi (al
netto  della  maggiorazione  di  cui  all'ultimo  comma  del presente
articolo  nonche'  di  eventuali  ulteriori  proroghe)  il periodo di
ammortamento  e'  fissato in dieci anni in rate semestrali, costanti,
posticipate,  comprensive  di  capitale ed interessi, a partire dalla
seconda   scadenza  semestrale  successiva  alla  data  di  effettiva
conclusione della ricerca;
    progetti che prevedono una durata di oltre ventiquattro mesi fino
a  quarantotto  mesi  (al netto della maggiorazione di cui all'ultimo
comma del  presente articolo nonche' di eventuali ulteriori proroghe)
il   periodo  di  ammortamento  e'  fissato  in  nove  anni  in  rate
semestrali,   costanti,   posticipate,  comprensive  di  capitale  ed
interessi,  a  partire  dalla  seconda scadenza semestrale successiva
alla data di effettiva conclusione della ricerca;
    progetti  che prevedono una durata di oltre quarantotto mesi fino
a  sessanta  mesi  (al  netto  della  eventuale  maggiorazione di cui
all'ultimo comma del presente articolo) il periodo di ammortamento e'
fissato  in  otto  anni  in  rate  semestrali, costanti, posticipate,
comprensive  di  capitale  ed  interessi,  a  partire  dalla  seconda
scadenza  semestrale  successiva  alla  data di effettiva conclusione
della ricerca.
  5. Il  Ministero,  con  successiva  documentazione,  fornira'  alla
banca,  ai  fini  della  stipula  del  contratto di finanziamento, la
ripartizione  per  ciascun  soggetto  proponente del costo ammesso e'
della relativa quota di contributo.
  6.  La  durata  del progetto potra' essere maggiorata fino a dodici
mesi  per  compensare eventuali slittamenti temporali nell'esecuzione
delle  attivita' poste in essere dal contratto, fermo restando quanto
stabilito al comma 5.