Art. 2.
                         Stipendio tabellare
    1.  Gli stipendi tabellari, come stabiliti dall'art. 76, comma 4,
del  Contratto  collettivo  nazionale  del lavoro del 17 maggio 2004,
sono   incrementati   degli   importi   mensili  lordi,  per  tredici
mensilita', indicati nella tabella A, alle scadenze ivi previste.
    2.   Gli   importi  annui  degli  stipendi  tabellari  risultanti
dall'applicazione   del  comma 1  sono  rideterminati  alle  scadenze
stabilite dalla allegata tabella B.
    3. Gli incrementi di cui al comma 1 devono intendersi comprensivi
dell'indennita'   di   vacanza  contrattuale  prevista  dall'art.  2,
comma 6,  del  citato  Contratto  collettivo nazionale del lavoro del
17 maggio 2004.