Art. 2. Stipendio tabellare 1. Gli stipendi tabellari, come stabiliti dall'art. 76, comma 4, del Contratto collettivo nazionale del lavoro del 17 maggio 2004, sono incrementati degli importi mensili lordi, per tredici mensilita', indicati nella tabella A, alle scadenze ivi previste. 2. Gli importi annui degli stipendi tabellari risultanti dall'applicazione del comma 1 sono rideterminati alle scadenze stabilite dalla allegata tabella B. 3. Gli incrementi di cui al comma 1 devono intendersi comprensivi dell'indennita' di vacanza contrattuale prevista dall'art. 2, comma 6, del citato Contratto collettivo nazionale del lavoro del 17 maggio 2004.