Art. 3. Effetti dei nuovi stipendi 1. Le misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente contratto hanno effetto sulla tredicesima mensilita', sul compenso per lavoro straordinario, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennita' di buonuscita, sull'indennita' di cui all'art. 64, comma 4, ed all'art. 67, comma 7 del Contratto collettivo nazionale del lavoro del 17 maggio 2004, sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi, comprese la ritenuta in conto entrata Tesoro od altre analoghe ed i contributi di riscatto. 2. I benefici economici risultanti dalla applicazione dell'art. 2 sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi previsti al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del biennio economico 2004-2005. Agli effetti dell'indennita' di buonuscita, di licenziamento, nonche' quella prevista dall'art. 2122 del codice civile si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro. 3. Resta confermato quanto previsto dal comma 3 dell'art. 78 del Contratto collettivo nazionale del lavoro del 17 maggio 2004.