Art. 3.
                     Effetti dei nuovi stipendi
    1.  Le  misure  degli  stipendi  risultanti dall'applicazione del
presente  contratto  hanno  effetto sulla tredicesima mensilita', sul
compenso  per  lavoro  straordinario,  sul  trattamento  ordinario di
quiescenza,  normale  e  privilegiato, sull'indennita' di buonuscita,
sull'indennita'  di cui all'art. 64, comma 4, ed all'art. 67, comma 7
del  Contratto  collettivo  nazionale  del lavoro del 17 maggio 2004,
sull'equo  indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e
relativi  contributi, comprese la ritenuta in conto entrata Tesoro od
altre analoghe ed i contributi di riscatto.
    2. I benefici economici risultanti dalla applicazione dell'art. 2
sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi previsti
al  personale  comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione,
nel  periodo di vigenza del biennio economico 2004-2005. Agli effetti
dell'indennita'  di  buonuscita,  di  licenziamento,  nonche'  quella
prevista  dall'art.  2122  del  codice civile si considerano solo gli
scaglionamenti  maturati  alla  data  di  cessazione  del rapporto di
lavoro.
    3.  Resta confermato quanto previsto dal comma 3 dell'art. 78 del
Contratto collettivo nazionale del lavoro del 17 maggio 2004.