Art. 4.
                    Fondo unico per la Presidenza
    1.  Al  fine  di  incentivare la produttivita' dei dipendenti, il
Fondo  unico  per  la  Presidenza  di  cui  all'art. 82 del Contratto
collettivo nazionale del lavoro del 17 maggio 2004 e' incrementato di
un   importo   pari  allo  0,50%  del  monte  salari  dell'anno  2003
(corrispondente  a Euro 12,24 per tredici mensilita' per i dipendenti
in  servizio al 31 dicembre 2003) con decorrenza dal 31 dicembre 2005
ed a valere sull'anno 2006.