Art. 4. Fondo unico per la Presidenza 1. Al fine di incentivare la produttivita' dei dipendenti, il Fondo unico per la Presidenza di cui all'art. 82 del Contratto collettivo nazionale del lavoro del 17 maggio 2004 e' incrementato di un importo pari allo 0,50% del monte salari dell'anno 2003 (corrispondente a Euro 12,24 per tredici mensilita' per i dipendenti in servizio al 31 dicembre 2003) con decorrenza dal 31 dicembre 2005 ed a valere sull'anno 2006.