Art. 2. 1. I veicoli delle categorie M2 ed M3 si suddividono in classi definite al punto 2 dell'allegato I del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 giugno 2003, di recepimento della direttiva 2001/85/CE relativa alle disposizioni speciali da applicare ai veicoli adibiti al trasporto passeggeri aventi piu' di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente.