Art. 2.
  1.  I  veicoli  delle  categorie  M2 ed M3 si suddividono in classi
definite  al  punto  2 dell'allegato I del decreto del Ministro delle
infrastrutture  e  dei trasporti 20 giugno 2003, di recepimento della
direttiva 2001/85/CE relativa alle disposizioni speciali da applicare
ai  veicoli adibiti al trasporto passeggeri aventi piu' di otto posti
a sedere oltre al sedile del conducente.