Art. 3. 1. E' consentito, previa verifica ed autorizzazione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento dei trasporti - Direzione generale per la motorizzazione: a) installare cinture di sicurezza o sistemi di ritenuta conformi a norme nazionali, diversi da quelli contemplati dal decreto del Ministro per i trasporti 19 novembre 1977, e successive modificazioni, purche' tali dispositivi siano destinati ai disabili, ed b) esentare dalle disposizioni del decreto del Ministro per i trasporti 19 novembre 1977, e successive modificazioni, i sistemi di ritenuta destinati a soddisfare i requisiti dell'allegato VII del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 giugno 2003. 2. Le prescrizioni dell'allegato I, punto 3.2.1., del decreto del Ministro per i trasporti 19 novembre 1977, e successive modificazioni, non si applicano alle cinture di sicurezza ed ai sistemi di ritenuta di cui al comma 1.