Art. 3.
  1.  E'  consentito,  previa verifica ed autorizzazione da parte del
Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti, Dipartimento dei
trasporti - Direzione generale per la motorizzazione:
    a) installare cinture di sicurezza o sistemi di ritenuta conformi
a  norme  nazionali,  diversi  da  quelli contemplati dal decreto del
Ministro   per   i   trasporti   19 novembre   1977,   e   successive
modificazioni,  purche' tali dispositivi siano destinati ai disabili,
ed
    b) esentare  dalle  disposizioni  del  decreto del Ministro per i
trasporti  19 novembre 1977, e successive modificazioni, i sistemi di
ritenuta  destinati  a  soddisfare  i requisiti dell'allegato VII del
decreto  del  Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 giugno
2003.
  2.  Le  prescrizioni dell'allegato I, punto 3.2.1., del decreto del
Ministro   per   i   trasporti   19 novembre   1977,   e   successive
modificazioni,  non  si  applicano  alle  cinture  di sicurezza ed ai
sistemi di ritenuta di cui al comma 1.