Art. 4. 1. L'allegato I al decreto del Ministro per i trasporti 19 novembre 1977, e successive modificazioni, e' modificato come segue: a) la nota a pie' di pagina relativa al punto 3.1. e' soppressa; b) il punto 3.1.1. e' sostituito dal seguente: «3.1.1. Ad eccezione dei sedili utilizzabili solo a veicolo fermo, i sedili dei veicoli appartenenti alle categorie M1, M2 della classe III o B, M3 della classe III o B, e N devono essere muniti di cinture di sicurezza e/o di sistemi di ritenuta ai sensi dei requisiti della presente direttiva. I veicoli delle classi I, II o A, appartenenti alle categorie M2 o M3, possono essere muniti di cinture di sicurezza e/o di sistemi di ritenuta, purche' siano conformi ai requisiti della presente direttiva».