Art. 4.
  1. L'allegato I al decreto del Ministro per i trasporti 19 novembre
1977, e successive modificazioni, e' modificato come segue:
    a) la nota a pie' di pagina relativa al punto 3.1. e' soppressa;
    b) il punto 3.1.1. e' sostituito dal seguente:
    «3.1.1.  Ad  eccezione  dei  sedili  utilizzabili  solo a veicolo
fermo,  i sedili dei veicoli appartenenti alle categorie M1, M2 della
classe  III o B, M3 della classe III o B, e N devono essere muniti di
cinture  di  sicurezza  e/o  di  sistemi  di  ritenuta  ai  sensi dei
requisiti della presente direttiva.
    I  veicoli delle classi I, II o A, appartenenti alle categorie M2
o M3, possono essere muniti di cinture di sicurezza e/o di sistemi di
ritenuta,   purche'   siano  conformi  ai  requisiti  della  presente
direttiva».