Art. 5.
  1.   A   decorrere  dal  20 aprile  2006,  per  motivi  riguardanti
l'installazione  di cinture di sicurezza e di sistemi di ritenuta che
soddisfano  i  requisiti  del  decreto  del  Ministro per i trasporti
19 novembre 1977, come da ultimo modificato dal presente decreto, non
e' consentito:
    a) rifiutare il rilascio dell'omologazione CE o dell'omologazione
nazionale ad un tipo di veicolo, e
    b) proibire   l'immatricolazione,   la  vendita  o  l'entrata  in
servizio di nuovi veicoli.
  2.   A  decorrere  dal  20 ottobre  2006,  per  motivi  riguardanti
l'installazione  di cinture di sicurezza e di dispositivi di ritenuta
che  non  soddisfano  i  requisiti  del  decreto  del  Ministro per i
trasporti  19 novembre  1977,  come da ultimo modificato dal presente
decreto,   e'   rifiutato   il   rilascio   dell'omologazione   CE  e
dell'omologazione nazionale.
  3.   A  decorrere  dal  20 ottobre  2007,  per  motivi  riguardanti
l'installazione  di cinture di sicurezza e di sistemi di ritenuta che
non  soddisfano  i requisiti del decreto del Ministro per i trasporti
19 novembre 1977, come da ultimo modificato dal presente decreto:
    a) non  sono piu' considerati validi i certificati di conformita'
che accompagnano i veicoli nuovi a norma del decreto del Ministro dei
trasporti   e   della   navigazione   8 maggio   1995   e  successive
modificazioni, ai fini dell'art. 7, comma 1 del decreto medesimo, ed
    b) e'  rifiutata  l'immatricolazione,  la  vendita o l'entrata in
servizio  di  nuovi  veicoli,  a  meno  che non si applichi l'art. 8,
comma 2,  del  decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione
8 maggio 1995.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 1° febbraio 2006
                                                 Il Ministro: Lunardi

Registrato alla Corte dei conti il 20 marzo 2006
Ufficio  di  controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto
del territorio, registro n. 1, foglio n. 195