Art. 5. 1. A decorrere dal 20 aprile 2006, per motivi riguardanti l'installazione di cinture di sicurezza e di sistemi di ritenuta che soddisfano i requisiti del decreto del Ministro per i trasporti 19 novembre 1977, come da ultimo modificato dal presente decreto, non e' consentito: a) rifiutare il rilascio dell'omologazione CE o dell'omologazione nazionale ad un tipo di veicolo, e b) proibire l'immatricolazione, la vendita o l'entrata in servizio di nuovi veicoli. 2. A decorrere dal 20 ottobre 2006, per motivi riguardanti l'installazione di cinture di sicurezza e di dispositivi di ritenuta che non soddisfano i requisiti del decreto del Ministro per i trasporti 19 novembre 1977, come da ultimo modificato dal presente decreto, e' rifiutato il rilascio dell'omologazione CE e dell'omologazione nazionale. 3. A decorrere dal 20 ottobre 2007, per motivi riguardanti l'installazione di cinture di sicurezza e di sistemi di ritenuta che non soddisfano i requisiti del decreto del Ministro per i trasporti 19 novembre 1977, come da ultimo modificato dal presente decreto: a) non sono piu' considerati validi i certificati di conformita' che accompagnano i veicoli nuovi a norma del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995 e successive modificazioni, ai fini dell'art. 7, comma 1 del decreto medesimo, ed b) e' rifiutata l'immatricolazione, la vendita o l'entrata in servizio di nuovi veicoli, a meno che non si applichi l'art. 8, comma 2, del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 1° febbraio 2006 Il Ministro: Lunardi Registrato alla Corte dei conti il 20 marzo 2006 Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 195