Art. 4
  1.  Il  commissario delegato, per le finalita' di cui alla presente
ordinanza, e' autorizzato ad avvalersi, ove ritenuto necessario e nel
rispetto   dei  principi  generali  dell'ordinamento  giuridico,  dei
principi  comunitari  e  della direttiva del Presidente del Consiglio
dei  Ministri  del  22 ottobre  2004  recante indirizzi in materia di
protezione civile in relazione all'attivita' contrattuale riguardante
gli  appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture di rilievo
comunitario, delle deroghe alle seguenti disposizioni normative:
    regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6, 7, 11,
13, 14, 15, 19 e 20;
    regio  decreto  23 maggio  1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40,
41, 42, 117, 119;
    decreto  del  Presidente della Repubblica 22 giugno 1999, n. 250,
art. 1, comma 3, limitatamente ai relativi termini che sono ridotti a
venti giorni;
    decreto  legislativo  30 aprile  1992,  n.  285, art. 7, comma 1,
lettera f),   e   comma   9,  limitatamente  alla  parte  in  cui  le
disposizioni in esame richiedono la previa deliberazione della giunta
comunale;  art.  7,  comma 1, lettera i), limitatamente alla parte in
cui   la  disposizione  prevede  l'istituzione  di  strade  riservate
esclusivamente  per  i servizi pubblici di trasporto; art. 215, comma
1;
    decreto  ministeriale  22 ottobre  1999, n. 460, limitatamente ai
termini ivi previsti che sono ridotti della meta';
    decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 30, art. 6, comma 5;
    legge  11 febbraio  1994,  n.  109, e successive modificazioni ed
integrazioni,  articoli 10, commi 1-ter e 1-quater; 14, commi 6 e 10;
16,  commi 1,  3  e  5;  17,  commi 11 e 12; 19, commi 3 e 5-bis; 20,
commi 1  e  3;  24; 26, commi da 4-bis a 4-quinquies e 4-septies; 28;
29;  nonche'  le  disposizioni di cui al decreto del Presidente della
Repubblica  21 dicembre  1999,  n.  554,  per  le  parti strettamente
collegate,  e  comunque  nel  rispetto della direttiva comunitaria n.
93/37;
    decreto   legislativo   24 luglio  1992,  n.  358,  e  successive
modifiche  ed  integrazioni,  articoli 5, 7, 8, 9, 10, 14, 16 e 17 e,
comunque, nel rispetto della direttiva comunitaria n. 93/36;
    decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modifiche
ed  integrazioni  articoli 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 18, 22, 23, 24,
25,  26,  27,  28  e  29,  e,  comunque, nel rispetto della direttiva
comunitaria n. 92/50;
    legge   7 agosto   1990,   n.  241,  e  successive  modifiche  ed
integrazioni,  articoli 7,  8,  9,  14,  14-bis,  14-ter,  14-quater;
14-quinquies;
    decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, articoli 24, 35 e 36 e
connesse  disposizioni del vigente contratto collettivo nazionale del
personale dirigente.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 19 aprile 2006
                                            Il Presidente: Berlusconi