Art. 4 1. Il commissario delegato, per le finalita' di cui alla presente ordinanza, e' autorizzato ad avvalersi, ove ritenuto necessario e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, dei principi comunitari e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 recante indirizzi in materia di protezione civile in relazione all'attivita' contrattuale riguardante gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture di rilievo comunitario, delle deroghe alle seguenti disposizioni normative: regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6, 7, 11, 13, 14, 15, 19 e 20; regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117, 119; decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1999, n. 250, art. 1, comma 3, limitatamente ai relativi termini che sono ridotti a venti giorni; decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, art. 7, comma 1, lettera f), e comma 9, limitatamente alla parte in cui le disposizioni in esame richiedono la previa deliberazione della giunta comunale; art. 7, comma 1, lettera i), limitatamente alla parte in cui la disposizione prevede l'istituzione di strade riservate esclusivamente per i servizi pubblici di trasporto; art. 215, comma 1; decreto ministeriale 22 ottobre 1999, n. 460, limitatamente ai termini ivi previsti che sono ridotti della meta'; decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 30, art. 6, comma 5; legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, articoli 10, commi 1-ter e 1-quater; 14, commi 6 e 10; 16, commi 1, 3 e 5; 17, commi 11 e 12; 19, commi 3 e 5-bis; 20, commi 1 e 3; 24; 26, commi da 4-bis a 4-quinquies e 4-septies; 28; 29; nonche' le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, per le parti strettamente collegate, e comunque nel rispetto della direttiva comunitaria n. 93/37; decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 5, 7, 8, 9, 10, 14, 16 e 17 e, comunque, nel rispetto della direttiva comunitaria n. 93/36; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modifiche ed integrazioni articoli 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 29, e, comunque, nel rispetto della direttiva comunitaria n. 92/50; legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 7, 8, 9, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater; 14-quinquies; decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, articoli 24, 35 e 36 e connesse disposizioni del vigente contratto collettivo nazionale del personale dirigente. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 19 aprile 2006 Il Presidente: Berlusconi