Art. 2.
Determinazione  del  valore  medio  del  reddito agrario riferibile a
                        ciascun capo allevato
  1.  Per  il  biennio  2005 e 2006, ai fini della determinazione del
reddito derivante dall'allevamento di animali, eccedente il limite di
cui  alla  lettera b)  del  comma 2  dell'art.  32  suindicato, con i
criteri di cui all'art. 56 del testo unico delle imposte sui redditi,
il  valore  medio  del  reddito  agrario  riferibile  a  ciascun capo
allevato  entro  il predetto limite e' stabilito in base alle tabelle
di cui all'art. 1.
  2.  Il  coefficiente moltiplicatore previsto dall'art. 56, comma 5,
del suindicato testo unico e' stabilito in misura pari a 2.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 20 aprile 2006

                                           Il Capo
                         del Dipartimento per le politiche fiscali
                        del Ministero dell'economia e delle finanze
                                            Ciocca

                 Il Capo
 del Dipartimento delle politiche di sviluppo
del Ministero delle politiche agricole e forestali
                Cacopardi