Art. 2. Determinazione del valore medio del reddito agrario riferibile a ciascun capo allevato 1. Per il biennio 2005 e 2006, ai fini della determinazione del reddito derivante dall'allevamento di animali, eccedente il limite di cui alla lettera b) del comma 2 dell'art. 32 suindicato, con i criteri di cui all'art. 56 del testo unico delle imposte sui redditi, il valore medio del reddito agrario riferibile a ciascun capo allevato entro il predetto limite e' stabilito in base alle tabelle di cui all'art. 1. 2. Il coefficiente moltiplicatore previsto dall'art. 56, comma 5, del suindicato testo unico e' stabilito in misura pari a 2. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 20 aprile 2006 Il Capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze Ciocca Il Capo del Dipartimento delle politiche di sviluppo del Ministero delle politiche agricole e forestali Cacopardi