IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n.  600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle
imposte sui redditi;
  Visto  il  testo  unico  delle  imposte  sui redditi, approvato con
decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni;
  Visto  l'art.  62-bis  del  decreto-legge  30 agosto  1993, n. 331,
convertito  con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, il
quale  prevede  che  gli  uffici  del  Dipartimento delle entrate del
Ministero  delle  finanze  elaborino,  in  relazione  ai vari settori
economici, appositi studi di settore;
  Visto  il  medesimo art. 62-bis del citato decreto-legge n. 331 del
1993,  il  quale prevede che gli studi di settore siano approvati con
decreto del Ministro delle finanze;
  Visto  l'art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, come modificato
dall'art.  1  della  legge 30 dicembre 2004, n. 311, che individua le
modalita'  di  utilizzazione  degli  studi  di  settore  in  sede  di
accertamento  nonche'  le cause di esclusione dall'applicazione degli
stessi;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n.
195,  recante  disposizioni  concernenti  i  tempi  e le modalita' di
applicazione degli studi di settore;
  Considerato  che,  a  seguito  delle  analisi  e  delle valutazioni
effettuate   allo   stato,   sulla   base   dei   dati   in  possesso
dell'Amministrazione   finanziaria,   sono   emerse   cause   di  non
applicabilita' degli studi di settore;
  Visto  il  decreto del Ministro delle finanze 10 novembre 1998, che
ha  istituito  la  Commissione  di  esperti  prevista  dall'art.  10,
comma 7,  della  legge  n.  146  del 1998, integrata e modificata con
successivi  decreti  del  5 febbraio  1999,  del 24 ottobre 2000, del
2 agosto 2002 e del 14 luglio 2004;
  Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che
ha  trasferito  le  funzioni  dei Ministeri delbilancio, del tesoro e
della   programmazione   economica   e  delle  finanze  al  Ministero
dell'economia e delle finanze;
  Visto  l'art.  57 del medesimo decreto legislativo n. 300 del 1999,
che ha istituito le Agenzie fiscali;
  Visto  il  decreto  del  Direttore  generale del Dipartimento delle
Entrate  24 dicembre  1999,  concernente  le modalita' di annotazione
separata  dei  componenti  rilevanti  ai fini dell'applicazione degli
studi di settore;
  Visto  il  provvedimento  del  Direttore dell'Agenzia delle Entrate
23 dicembre   2003,   concernente  l'approvazione  della  tabella  di
classificazione delle attivita' economiche;
  Visto  il  provvedimento  del  Direttore dell'Agenzia delle Entrate
13 aprile   2004,  concernente  l'approvazione  dei  modelli  per  la
comunicazione  dei  dati  rilevanti  ai  fini dell'applicazione degli
studi di settore nel settore delle attivita' professionali;
  Visto  il  provvedimento  del  Direttore dell'Agenzia delle Entrate
22 ottobre  2004,  concernente  l'approvazione di questionari per gli
studi di settore;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'Economia  e  delle  Finanze
24 marzo  2005,  concernente  l'approvazione  di  un  nuovo studio di
settore  e delle evoluzioni di studi di settore relativi ad attivita'
professionali;
  Acquisito  il  parere della predetta Commissione di esperti in data
22 febbraio 2006;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                 Approvazione degli studi di settore
  1.  Sono  approvati,  in  base  all'art.  62-bis  del decreto-legge
30 agosto  1993,  n.  331,  convertito  con modificazioni dalla legge
29 ottobre  1993,  n.  427,  le  evoluzioni  degli  studi  di settore
relativi alle seguenti attivita' professionali:
    a) Studio  di settore TK06U (che sostituisce lo studio di settore
SK06U) - Servizi forniti da revisori contabili, periti, consulenti ed
altri  soggetti che svolgono attivita' in materia di amministrazione,
contabilita' e tributi, codice attivita' 74.12.C;
    b) Studio  di settore TK10U (che sostituisce lo studio di settore
SK10U)  - Studi medici generici con-venzionati o meno con il Servizio
Sanitario  Nazionale, codice attivita' 85.12.1; Studi di radiologia e
radioterapia,  codice attivita' 85.12.3; Prestazioni sanitarie svolte
da   chirurghi,  codice  attivita'  85.12.A;  Altri  studi  medici  e
poliambulatori specialistici, codice attivita' 85.12.B;
    c) Studio  di settore TK19U (che sostituisce lo studio di settore
SK19U)  -  Attivita'  professionali  paramediche indipendenti, codice
attivita' 85.14.2;
    d) Studio  di settore TK22U (che sostituisce lo studio di settore
SK22U) - Servizi veterinari, codice attivita' 85.20.0.
  2.  Gli elementi necessari alla definizione presuntiva dei compensi
relativi  agli studi di settore indicati nel comma 1 sono determinati
sulla  base  della  nota  tecnica  e  metodologica, delle tabelle dei
coefficienti  nonche'  della lista delle variabili per l'applicazione
dello studio di cui agli allegati:
    -- 1, per lo studio di settore TK06U;
    -- 2, per lo studio di settore TK10U;
    -- 3, per lo studio di settore TK19U;
    -- 4, per lo studio di settore TK22U.
  3.  Il  programma per l'applicazione degli studi di settore segnala
anche, con riferimento ad indici significativi, la coerenza economica
rispetto  ai  valori  minimi  e  massimi assumibili con riferimento a
comportamenti normali degli operatori del settore.
  4. Gli studi di settore si applicano ai contribuenti esercenti arti
e  professioni  ovvero esercenti attivita' d'impresa, che svolgono in
maniera  prevalente  le  attivita' indicate nel comma 1. Gli studi di
settore  si  applicano  altresi'  ai contribuenti esercenti attivita'
d'impresa  che  svolgono  in maniera secondaria le predette attivita'
per  le  quali  abbiano  tenuto  annotazione  separata.  In  caso  di
esercizio  di  piu' attivita' professionali, ovvero di piu' attivita'
d'impresa,  per  le quali non e' stata tenuta l'annotazione separata,
per attivita' prevalente si intende quella da cui deriva, nel periodo
d'imposta,  la  maggiore entita', rispettivamente, dei compensi o dei
ricavi.