Art. 2.
           Applicazione monitorata degli studi di settore
  1.  Gli studi approvati con il presente decreto, applicabili per il
solo  periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2005, sono oggetto di
monitoraggio  da  parte dell'Agenzia delle Entrate, anche avvalendosi
della Commissione degli esperti prevista dall'art. 10, comma 7, della
legge  8 maggio  1998, n. 146, e sono utilizzabili esclusivamente per
la selezione delle posizioni soggettive da sottoporre a controllo con
le ordinarie metodologie.
  2.  I  contribuenti  che  per  il periodo d'imposta 2005 dichiarano
compensi  di  cui all'art. 54, comma 1, ovvero ricavi di cui all'art.
85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d), e), ed f) del
testo  unico  delle  imposte  sui  redditi, approvato con decreto del
Presidente  della  Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni,   di  ammontare  non  inferiore  a  quello  risultante
dall'applicazione   dei   predetti   studi   di   settore   non  sono
assoggettabili  ad  accertamento  ai  sensi  dell'art. 10 della legge
8 maggio  1998,  n.  146,  sulla  base dei maggiori compensi o ricavi
determinati  a seguito della applicazione degli studi che, al termine
della   fase   di   monitoraggio,   saranno   oggetto  di  definitiva
approvazione entro il 31 marzo 2007.
  3.  Gli studi del presente decreto verranno approvati con carattere
definitivo  sulla base del monitoraggio effettuato utilizzando i dati
comunicati  con  i  modelli per l'applicazione degli studi di settore
relativi  al  periodo  d'imposta  2005  e  le  informazioni derivanti
dall'attivita'    di    controllo   effettuata   dall'Amministrazione
finanziaria, sentito il parere della Commissione degli esperti di cui
al  comma 1.  Lo  studio  definitivo,  fatto salvo quanto previsto al
comma 2,  avra'  valenza  ai  fini  dell'accertamento con riferimento
anche per i periodi d'imposta precedenti.