Art. 2. Applicazione monitorata degli studi di settore 1. Gli studi approvati con il presente decreto, applicabili per il solo periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2005, sono oggetto di monitoraggio da parte dell'Agenzia delle Entrate, anche avvalendosi della Commissione degli esperti prevista dall'art. 10, comma 7, della legge 8 maggio 1998, n. 146, e sono utilizzabili esclusivamente per la selezione delle posizioni soggettive da sottoporre a controllo con le ordinarie metodologie. 2. I contribuenti che per il periodo d'imposta 2005 dichiarano compensi di cui all'art. 54, comma 1, ovvero ricavi di cui all'art. 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d), e), ed f) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, di ammontare non inferiore a quello risultante dall'applicazione dei predetti studi di settore non sono assoggettabili ad accertamento ai sensi dell'art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, sulla base dei maggiori compensi o ricavi determinati a seguito della applicazione degli studi che, al termine della fase di monitoraggio, saranno oggetto di definitiva approvazione entro il 31 marzo 2007. 3. Gli studi del presente decreto verranno approvati con carattere definitivo sulla base del monitoraggio effettuato utilizzando i dati comunicati con i modelli per l'applicazione degli studi di settore relativi al periodo d'imposta 2005 e le informazioni derivanti dall'attivita' di controllo effettuata dall'Amministrazione finanziaria, sentito il parere della Commissione degli esperti di cui al comma 1. Lo studio definitivo, fatto salvo quanto previsto al comma 2, avra' valenza ai fini dell'accertamento con riferimento anche per i periodi d'imposta precedenti.