Art. 5.
                Determinazione del reddito imponibile
  1.   Sulla   base   degli   studi   di   settore  sono  determinati
presuntivamente  i  compensi  di  cui  all'art. 54, comma 1, ovvero i
ricavi  di  cui all'art. 85 del testo unico delle imposte sui redditi
approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986,  n.  917,  e  successive modificazioni, ad esclusione di quelli
previsti  dalle  lettere c), d), e) ed f) del comma 1 del citato art.
85.
  2.  Ai  fini  della  determinazione  del reddito di lavoro autonomo
l'ammontare  dei  compensi di cui al comma 1 e' aumentato degli altri
componenti  positivi,  compresi i proventi e gli interessi moratori e
dilatori  di  cui all'art. 6, comma 2, del menzionato testo unico, ed
e'   ridotto  dei  componenti  negativi  deducibili.  Ai  fini  della
determinazione  degli  importi relativi alle voci e alle variabili di
cui  all'art.  4  del  presente  decreto devono essere considerate le
spese sostenute nell'esercizio dell'attivita' anche se non dedotte in
sede di dichiarazione dei redditi.
  3.  Ai  fini della determinazione del reddito d'impresa l'ammontare
dei  ricavi  di  cui  al  comma 1 e' aumentato degli altri componenti
positivi,   compresi   i   ricavi   di   cui  all'art.  85,  comma 1,
lettere c), d), e)  ed f),  del menzionato testo unico, ed e' ridotto
dei  componenti  negativi  deducibili.  Ai  fini della determinazione
degli  importi  relativi alle voci e alle variabili di cui all'art. 4
del  presente decreto devono essere considerati i componenti negativi
inerenti  l'esercizio  dell'attivita' anche se non dedotti in sede di
dichiarazione dei redditi.
  4.  Per le imprese che eseguono opere, forniture e servizi pattuiti
come  oggetto unitario e con tempo di esecuzione ultrannuale i ricavi
dichiarati,  da confrontare con quelli presunti in base agli studi di
settore,  vanno  aumentati  delle  rimanenze finali e diminuiti delle
esistenze  iniziali  valutate  ai sensi dell'art. 93, commi da 1 a 4,
del  testo  unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del
Presidente  della  Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni.