IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto  il  decreto-legge  22 ottobre  1992, n. 415, convertito, con
modificazioni,   nella   legge  19 dicembre  1992,  n.  488,  recante
modifiche  alla  legge  1° marzo  1986,  n. 64, in tema di disciplina
organica dell'intervento nel Mezzogiorno;
  Visto  il  decreto  legislativo  3 aprile 1993, n. 96, e successive
integrazioni   e   modificazioni,  relativo  al  trasferimento  delle
competenze   gia'   attribuite   ai  soppressi  Dipartimento  per  il
Mezzogiorno   e   Agenzia   per  la  promozione  dello  sviluppo  del
Mezzogiorno,  in  attuazione  dell'art.  3 della su indicata legge n.
488/1992;
  Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata;
  Visto  il  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modifiche,  sulla  riforma  dell'organizzazione  del  Governo  e,  in
particolare,  l'art.  27  che istituisce il Ministero delle attivita'
produttive, nonche' l'art. 28 che ne stabilisce le attribuzioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 26 marzo 2001,
n.  175, recante il Regolamento di organizzazione del Ministero delle
attivita' produttive;
  Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
10 aprile  2001,  recante  adempimenti necessari per il completamento
della riforma dell'organizzazione del Governo;
  Visto  il  decreto-legge  12 giugno  2001,  n. 217, convertito, con
modificazioni,  nella  legge 3 agosto 2001, n. 317, recante modifiche
al  decreto  legislativo  n.  300/1999,  nonche' alla legge 23 agosto
1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo;
  Visto  l'art.  61,  comma 10,  della legge 27 dicembre 2002, n. 289
(Legge  finanziaria  2003)  che prevede che le economie derivanti dai
provvedimenti  di  revoca  delle  agevolazioni  di  cui alla legge n.
488/1992  siano utilizzati nel limite del 30% per il finanziamento di
nuovi contratti di programma e che di detta quota l'85% sia riservata
a  aree depresse del Mezzogiorno ricomprese nell'obiettivo 1 e il 15%
sia  riservato  alle aree sottoutilizzate del Centro-Nord, ricomprese
nelle  aree  ammissibili  alle deroghe previste dall'art. 87.3.c) del
Trattato C.E., nonche' nelle aree ricomprese nell'obiettivo 2;
  Visto il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito nella legge
14 maggio  2005,  n.  80  che  all'art.  8  punto 3 stabilisce che la
riforma  degli  incentivi  introdotta  dal  punto  1 e 2 dello stesso
articolo,  non  si  applichi  a contratti di programma per i quali il
Ministero  delle attivita' produttive, alla stessa data di entrata in
vigore  del  decreto-legge,  abbia  presentato  a  questo Comitato la
proposta di adozione della relativa delibera di approvazione;
  Visto  il  decreto-legge  30 giugno  2005,  n.  115 che all'art. 10
dispone una modifica dell'art. 8, punto 3 del succitato decreto-legge
n.  35/2005,  sostituendo  le parole «alla stessa data» con le parole
«alla  data  di  entrata  in  vigore del decreto di cui al comma 2 e,
comunque,  non  oltre  il  31 luglio  e  per un importo di contributi
statali  non  superiore  a  200  milioni  di  euro,  che  determinino
erogazioni nell'anno solare 2005 non superiori a 40 milioni di euro»;
  Vista la decisione della Commissione europea del 27 luglio 2000, n.
2000/530/CE,  modificata  con decisione della Commissione europea del
27 aprile 2001, n. 2001/363/CE, che stabilisce l'elenco delle zone in
cui  si  applica  l'obiettivo  2 dei Fondi strutturali per il periodo
2000-2006 in Italia;
  Vista la decisione della Commissione europea del 20 settembre 2000,
trasmessa in pari data con nota n. C(2000) 2752, concernente la parte
della Carta italiana degli aiuti a finalita' regionale per il periodo
2000-2006  che  riguarda  le  aree  ammissibili  alla  deroga  di cui
all'art. 87.3.c) del Trattato C.E.;
  Visto  il Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio
1999 (G.U.C.E. n. L160 del 26 giugno 1999) sul sostegno allo sviluppo
rurale, che modifica ed abroga taluni regolamenti, e, in particolare,
l'art.  55,  n.  4,  laddove  si  precisa  che rimangono in vigore le
direttive  del Consiglio e della Commissione relative all'adozione di
elenchi di zone svantaggiate, o alla modifica di tali elenchi a norma
dell'art.  21,  paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 950/1997 del
Consiglio del 20 maggio 1997 (G.U.C.E. n. L142/1997);
  Visti  gli  orientamenti  comunitari  per  gli  aiuti  di Stato nel
settore agricolo (G.U.C.E. n. C28 del 1° febbraio 2000);
  Vista  la  nota  della  Commissione  europea  del 2 agosto 2000, n.
SG(2000)   D/105754,   con   la  quale  la  Commissione  medesima  ha
autorizzato  la  proroga  del  regime  di aiuto della citata legge n.
488/1992,  per  il  periodo 2000-2006, nonche' l'applicabilita' dello
stesso   regime  nel  quadro  degli  strumenti  della  programmazione
negoziata;
  Vista  la decisione della Commissione europea del 13 marzo 2001, n.
SG(2001) D/286847, con la quale la Commissione ha autorizzato l'aiuto
n.   729/A/2000,   relativo   all'estensione   all'agricoltura  degli
strumenti   previsti   dalla  programmazione  negoziata,  cosi'  come
modificato  dalla  decisione  del  27 febbraio  2002  C(2002) 579fin,
relativa  all'aiuto  n.  30/2002 concernente gli aiuti a favore della
pubblicita' per i prodotti di cui all'allegato I del Trattato;
  Vista  la  comunicazione della Commissione europea sulla disciplina
intersettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti di
investimento (G.U.C.E. n. C/70 del 19 marzo 2002), in particolare per
quanto riguarda gli obblighi di notifica;
  Visto   il  testo  unico  delle  direttive  per  la  concessione  e
l'erogazione  delle agevolazioni alle attivita' produttive nelle aree
depresse,  ai  sensi  dell'art.  1,  comma 2,  del  decreto-legge  n.
415/1992,  convertito,  con  modificazioni,  nella legge n. 488/1992,
approvato  con  decreto  del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato   in  data  3 luglio  2000  (Gazzetta  Ufficiale  n.
163/2000), e successive modificazioni;
  Visto   il   regolamento,   approvato   con  decreto  del  Ministro
dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato 9 marzo 2000, n.
133,  recante  modificazioni  e  integrazioni al decreto ministeriale
20 ottobre  1995,  n.  527,  gia' modificato ed integrato con decreto
ministeriale n. 319 del 31 luglio 1997, concernente le modalita' e le
procedure  per  la  concessione  ed  erogazione delle agevolazioni in
favore delle attivita' produttive nelle aree depresse del Paese;
  Vista  la  circolare  esplicativa  n. 900315 del 14 luglio 2000 del
Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato, concernente
le  sopra  indicate  modalita'  e  procedure  per  la  concessione ed
erogazione  delle  agevolazioni  alle attivita' produttive nelle aree
depresse del Paese e successivi aggiornamenti;
  Vista  la  propria delibera 25 febbraio 1994 (Gazzetta Ufficiale n.
92/1994),  riguardante  la disciplina dei contratti di programma e le
successive  modifiche  introdotte dal punto 4 della delibera 21 marzo
1997,  n.  29 (Gazzetta Ufficiale n. 105/1997) e dal punto 2, lettera
b)  della  delibera  11 novembre  1998, n. 127 (Gazzetta Ufficiale n.
4/1999);
  Vista la propria delibera 25 luglio 2003, n. 26 (Gazzetta Ufficiale
n. 215/2003), riguardante la regionalizzazione dei patti territoriali
e  il  coordinamento  Governo,  regioni  e  province  autonome  per i
contratti di programma;
  Visto  il  decreto  12 novembre  2003  del Ministro delle attivita'
produttive,  recante  modalita'  di  presentazione  della  domanda di
accesso  alla  contrattazione programmata e disposizioni in merito ai
successivi adempimenti amministrativi;
  Visto  il  decreto 19 novembre 2003, con il quale il Ministro delle
attivita'  produttive  individua i requisiti e fornisce le specifiche
riferite sia ai soggetti proponenti che ai programmi di investimento,
nonche'  l'oggetto  di  detti  programmi ed i criteri di priorita' ai
fini della concessione delle agevolazioni;
  Vista  la propria delibera, assunta in pari data, con la quale sono
accertate   risorse   rivenienti   da   economie  e  revoche  per  il
finanziamento  di  contratti  di programma per un importo complessivo
pari a 162.315.649 euro;
  Vista  la  nota  n.  1.236.998  del 30 giugno 2005, con la quale il
Ministero  delle attivita' produttive ha sottoposto a questo Comitato
la   proposta  di  contratto  di  programma  con  il  relativo  piano
progettuale presentato dal Consorzio Fiorifrutti per la realizzazione
di  un articolato piano di investimenti finalizzato allo sviluppo del
florovivaismo del Ponente Ligure e dei prodotti agroalimentari tipici
nella  regione  Liguria  in  aree  obiettivo  2 dei Fondi strutturali
comunitari e aree 87.3.c) del Trattato C.E.;
  Vista  la  nota  n.  1.237.053  del 19 luglio 2005, con la quale il
Ministero  delle  attivita'  produttive ha proposto una rimodulazione
dei contributi statali per il contratto di programma sopraccitato;
  Considerato  che  il programma si inserisce nell'ambito di un piano
di  sviluppo  per  il  potenziamento e l'ottimizzazione delle risorse
presenti nel territorio;
  Considerate  le  caratteristiche  qualitative  delle  iniziative da
realizzare e le ricadute occupazionali attivate;
  Considerato  che  la  regione  Liguria  con  delibera  n.  1156 del
19 ottobre  2004,  ha  espresso  parere favorevole sugli investimenti
previsti  dal  contratto di programma e sulla loro compatibilita' con
la  programmazione  regionale,  e  si  e'  impegnata  ad  un concorso
partecipativo  nella  misura del 5% dei contributi pubblici giudicati
ammis-sibili,  fermi  restando  i  limiti dei massimali di intensita'
degli aiuti di Stato previsti dalla vigente normativa comunitaria;
  Considerato  che  in  sede  di  conversione  in legge del succitato
decreto-legge n. 115/2005, e' stata proposta una modifica riguardante
l'innalzamento  del  limite  finanziario  di  cui all'art. 10, da 200
milioni  di  euro  a  400  milioni di euro, cosi' come risultante dal
testo del disegno di legge approvato in Senato in data 28 luglio 2005
(A.S. n. 3523-B);
  Su proposta del Ministro delle attivita' produttive;
                              Delibera:
  1.  Il  Ministero  delle  attivita'  produttive  e'  autorizzato  a
stipulare,  entro  quattro  mesi  dalla  data  di pubblicazione nella
Gazzetta   Ufficiale   della  presente  delibera,  con  il  Consorzio
Fiorifrutti   il   contratto   di  programma  avente  ad  oggetto  la
realizzazione  di  un articolato piano di investimenti finalizzati lo
sviluppo del florovivaismo e dei prodotti agroalimentari tipici nella
regione   Liguria,  in  aree  comprese  nell'obiettivo  2  dei  Fondi
strutturali  comunitari,  e  in  aree  coperte dalla deroga dell'art.
87.3.c)  del Trattato C.E., come dettagliato nell'allegata tabella 1,
che  fa  parte  integrante  della  presente  delibera.  Il contratto,
sottoscritto  nei  termini  di  seguito  indicati e con le necessarie
precisazioni  e prescrizioni attuative nel rispetto delle limitazioni
imposte   dall'Unione   europea,   verra'  trasmesso  in  copia  alla
segreteria di questo Comitato entro trenta giorni dalla stipula.
  1.1.  Gli  investimenti  ammessi  per un totale di 67.825.669 euro,
come evidenziato nell'allegata tabella 1, sono cosi' articolati:


  - investimenti in trasformazione e
commercializzazione dei prodotti agricoli
compresi nell'allegato I del Trattato
(729/A/2000 - Tab. 2)                        58.025.669 euro

  - investimenti in promozione e
comunicazione del sistema di filiera
(729/A/2000 - Tab. 3)                         2.850.000 euro

  - investimenti in ricerca e sviluppo
(729/A/2000 - Tab. 5)                         6.950.000 euro

  1.2.  Le agevolazioni finanziarie, in conformita' a quanto previsto
dalle   decisioni  della  Commissione  europea  citate  in  premessa,
consistono  in un contributo in c/capitale calcolato come dettagliato
nell'allegata tabella 1.
  L'importo  totale  delle  agevolazioni  cosi'  calcolate  e' pari a
25.062.309,47  euro, di cui 23.809.194 euro a carico dello Stato ed i
restanti 1.253.115,47 euro a carico della regione Liguria.
  1.3.  Il  contributo  in conto capitale alle societa' del consorzio
sara'   erogato  negli  anni  2005,  2006  e  2007  come  dettagliato
nell'allegata  tabella  2,  che  fa  parte  integrante della presente
delibera.
  Al fine del calcolo delle agevolazioni si terra' conto del predetto
piano delle disponibilita' indipendentemente dagli effettivi tempi di
realizzazione degli investimenti.
  1.4.  Eventuali  variazioni  dell'importo  degli  investimenti  non
potranno  comportare  aumenti  degli  oneri  a  carico  della finanza
pubblica indicati nel precedente punto 1.2.
  1.5.  Il  termine ultimo per completare gli investimenti e' fissato
in 48 mesi a decorrere dalla data di stipula del contratto.
  1.6.  Le  iniziative,  a  regime,  dovranno  realizzare  una  nuova
occupazione   diretta  non  inferiore  a  n.  174,94  U.L.A.  (Unita'
Lavorative Annue).
  1.7.   Il   Ministero   delle  attivita'  produttive  curera',  ove
necessari, i conseguenti adempimenti comunitari.
  2.  Per la realizzazione del contratto di programma di cui al punto
1,  e'  approvato  il  finanziamento di 5.029.302 euro a valere sulle
risorse  evidenziate  nel  decreto  del  3 luglio 2003 indicato nelle
premesse,  e  di  18.779.892  euro  sulle  risorse  evidenziate nella
delibera,  assunta  in  pari data da questo Comitato, di ricognizione
delle  risorse  derivanti  da  economie  e  revoche  di  contratti di
programma.
  3.  Prima  della  stipula  del  contratto di programma il Ministero
delle  attivita'  produttive  dovra' aver verificato le condizioni di
seguito indicate:
    che  gli investimenti proposti siano coerenti con quanto previsto
dal regime n. 729/A/2000 e con il PSR della regione Liguria in ordine
alla  tipologia  delle  spese  ammissibili  e al limite massimo degli
investimenti  in  azienda  agricola  previsti dal citato documento di
programmazione regionale;
    la   provata   redditivita'   delle  aziende  beneficiarie  delle
agevolazioni  sugli  investimenti agricoli, il rispetto dei requisiti
comunitari  minimi  in  materia di ambiente, igiene e benessere degli
animali,   che  il  conduttore  dell'azienda  possieda  conoscenze  e
competenze  professionali  adeguate,  nonche' il rispetto di tutte le
altre  condizioni  previste  dai  citati  regimi  di aiuti in materia
agricola e della pesca.
  4.  La  stipula  del  contratto  di  programma  e' subordinata alla
definitiva  approvazione  della  legge  di  conversione del succitato
decreto-legge  n.  115/2005, con la quale viene disposta una modifica
riguardante l'innalzamento del limite finanziario di cui all'art. 10,
da 200 milioni di euro a 400 milioni di euro.
    Roma, 29 luglio 2005
                                            Il Presidente: Berlusconi
Il segretario del CIPE: Baldassarri
Registrata alla Corte dei conti il 19 aprile 2006
Ufficio  di  controllo  Ministeri economico-finanziari, registro n. 2
Economia e di finanze, foglio n. 160