Art. 2.
Modalita'   di   presentazione   della   domanda   per   il  rilascio
dell'esenzione  o  per  il riconoscimento del diritto all'allocazione
                            prioritaria.
  1. La domanda di esenzione e' presentata:
    a) nel  caso  dei terminali di rigassificazione, dal soggetto che
realizza l'infrastruttura;
    b) nel  caso  di un interconnettore, dal soggetto che realizza il
gasdotto  o,  in via subordinata, dagli importatori che dimostrino di
finanziare  direttamente  o  indirettamente  il  gasdotto mediante la
sottoscrizione di contratti di trasporto a lungo termine.
  2.  La  domanda  per  il riconoscimento del diritto all'allocazione
prioritaria,  nel  caso di gasdotti di interconnessione con Stati non
membri  dell'Unione europea, e' di norma presentata dagli importatori
che   dimostrino   di   finanziare   il   gasdotto   direttamente   o
indirettamente mediante la sottoscrizione di contratti di trasporto a
lungo termine.
  3.  La domanda e' inviata in bollo al Ministero, Direzione generale
per  l'energia  e  le  risorse  minerarie,  corredata  della seguente
documentazione,  sottoscritta  dal  legale rappresentante, di cui una
copia in lingua inglese:
    a)  indicazione  della  quota della nuova capacita' e del periodo
per  i  quali  e'  richiesta l'esenzione o il diritto all'allocazione
prioritaria.  La  quota  puo'  essere  modulabile  nel  tempo,  fermo
restando  quanto  stabilito  all'art.  1,  comma 17,  della  legge n.
239/04;
    b) descrizione del progetto dell'infrastruttura;
    c)  indicazione,  nei  casi  di  cui al comma 1, dei soggetti, se
diversi  dal  soggetto  richiedente  l'esenzione,  che sottoscrivendo
contratti   di   trasporto   o  rigassificazione  di  lungo  periodo,
contribuiscono al finanziamento della nuova infrastruttura;
    d)  indicazione  dello  stato  degli  accordi  commerciali  e dei
criteri economici per lo svolgimento dell'attivita' di trasporto o di
rigassificazione  relativamente  alla  quota  per  la quale si chiede
l'esenzione o il diritto di allocazione prioritaria;
    e)  piano  economico  e  finanziario  per  la  realizzazione  del
progetto,  evidenziando  gli  eventuali  rischi  di investimento e le
modalita'  previste  per  sostenere  i  costi necessari, indicando le
eventuali  agevolazioni  o  contributi  ottenuti,  richiesti o che si
intende   richiedere,   e   con  la  valutazione  della  redditivita'
dell'investimento tramite analisi di sensibilita';
    f)  capacita'  tecnica  e  finanziaria  dei  soggetti richiedenti
l'esenzione  o  il  diritto  di  allocazione  prioritaria e di quelli
preposti alla realizzazione e all'esercizio dell'infrastruttura;
    g)  modalita'  previste  per  l'approvvigionamento  del  gas, con
indicazione delle nuove fonti o direttrici di approvvigionamento;
    h)   indicazione   degli  accordi  sottoscritti  o  in  corso  di
negoziazione  con  i  Governi  interessati  o  con  i  gestori  delle
infrastrutture   all'estero   esistenti  o  previste  necessarie  per
consentire   l'approvvigionamento   di  gas  naturale  dal  luogo  di
produzione;
    i)  nei casi di cui al comma 1, l'impegno ad avviare i lavori nei
tempi  previsti e a comunicare al Ministero e all'impresa maggiore di
trasporto  eventuali  motivati ritardi, anche a seguito di ricorsi in
sede  amministrativa,  entro  trenta  giorni  dalla  data  in  cui il
soggetto  richiedente  ne sia venuto a conoscenza, nonche' l'impegno,
dopo   la   data   di   avvio  dei  lavori,  a  realizzare  la  nuova
infrastruttura   nel   rispetto  dei  tempi  previsti  e  secondo  le
condizioni  indicate  nella  descrizione  del  progetto  di  cui alla
lettera b),   salvo   eventuali   varianti   o  proroghe  motivate  e
preventivamente autorizzate;
    j)  nei casi di cui al comma 2, una dichiarazione, rilasciata dal
soggetto   che   realizzera'  l'infrastruttura  di  interconnessione,
relativa  all'impegno  ad  avviare  i  lavori  nei tempi previsti e a
comunicare al Ministero e all'impresa maggiore di trasporto eventuali
motivati  ritardi  entro  trenta giorni dalla data in cui il soggetto
che  realizza l'opera ne sia venuto a conoscenza, nonche' all'impegno
a  realizzare la nuova infrastruttura nel rispetto dei tempi previsti
e secondo le condizioni indicate nel progetto preliminare di cui alla
lettera b), salvo eventuali varianti;
    k) relazione attestante il rispetto delle seguenti condizioni:
      (i)   l'investimento   deve  rafforzare  la  concorrenza  nella
fornitura di gas e la sicurezza degli approvvigionamenti;
      (ii)  il  livello  di  rischio  connesso  all'investimento deve
essere  tale  che  l'investimento  non  verrebbe  effettuato senza la
concessione di una esenzione;
      (iii)  l'infrastruttura  deve essere di proprieta' e gestita da
una persona fisica o giuridica separata, quanto meno sotto il profilo
della  forma  giuridica,  dai gestori di sistemi nei qualicui sistemi
l'interconnettore   o   il   terminale   di   rigassificazione  sara'
realizzato;
      (iv)  gli  oneri  devono  essere  a  carico  degli utenti delle
infrastrutture  oggetto  di esenzione o dei soggetti che usufruiscono
del diritto all'allocazione prioritaria;
      (v)  l'esenzione o il riconoscimento del diritto di allocazione
prioritaria   non  deve  pregiudicare  la  concorrenza  o  l'efficace
funzionamento   del   mercato   interno   del   gas   o  l'efficiente
funzionamento   del   sistema  regolato  a  cui  l'infrastruttura  e'
collegata;
    l) copia  delle  autorizzazioni  e  concessioni necessarie per la
realizzazione   dell'infrastruttura   o  del  suo  potenziamento,  ad
eccezione  del caso in cui per tali infrastrutture siano sottoscritti
accordi  interministeriali o governativi con gli Stati interessati in
relazione  alla  loro  realizzazione  e a supporto della richiesta di
esenzione.
  4.  Nel  caso la domanda sia presentata da un soggetto importatore,
la  documentazione  di  cui  alle lettere da b) a l), per la parte di
pertinenza del soggetto che realizza l'infrastruttura, e' predisposta
da   parte  di  quest'ultimo  ed  inserita  in  un  plico  sigillato,
unitamente  ad  una  dichiarazione  del  legale rappresentante che ne
attesta  la veridicita', ai fini della consegna al Ministero da parte
del soggetto importatore all'atto della domanda.
  5.   Copia   della   domanda  e  della  documentazione  e'  inviata
contestualmente all'Autorita'.
  6. Nei casi in cui la documentazione richiesta sia gia' in possesso
dell'Amministrazione,  il  richiedente puo' fare riferimento ad essa,
fatta   salva   la   presentazione   dei   relativi  aggiornamenti  o
integrazioni  e  in  ogni  caso la presentazione della documentazione
integrale in lingua inglese.