Art. 5. Modalita' e termini di rilascio dell'esenzione o di riconoscimento del diritto all'allocazione prioritaria 1. Il Ministero, valutata preliminarmente la completezza della domanda e la sussistenza dei requisiti richie-sti, provvede entro trenta giorni a richiedere il parere in merito alla quota e alla durata dell'esenzione, o del diritto all'allocazione prioritaria richiesti, all'Autorita', che si esprime entro trenta giorni, trascorsi i quali il parere si intende espresso positivamente. I termini di cui sopra possono essere sospesi nel caso risulti necessario richiedere ulteriori elementi integrativi. 2. La valutazione dell'entita' della quota da esentare o della quota relativa al diritto di allocazione prioritaria, nonche' del relativo periodo, e' effettuata tenendo conto della relazione di cui all'art. 2, comma 3, lettera k), nonche' del piano economico e finanziario dell'investimento, della redditivita' prevista dell'investimento stesso, e delle relative analisi di sensibilita'. 3. Nel caso di richiesta di esenzione, entro trenta giorni dall'acquisizione del parere dell'Autorita', il Ministero, ai sensi dell'art. 22, comma 4, della direttiva 2003/55/CE, notifica alla Commissione europea la eventuale decisione di concedere l'esenzione richiesta, allegando la relativa documentazione, in base a quanto specificato nella comunicazione in data 16 marzo 2005 della Direzione generale energia e trasporti della Commissione europea. In assenza di una richiesta da parte della Commissione europea di modificare o ritirare la decisione di concessione dell'esenzione entro due mesi dal ricevimento della notifica, estendibili a tre mesi nel caso di richiesta di informazioni supplementari, l'esenzione si intende definitivamente concessa. 4. Nel caso di interconnettori i tempi di conclusione per l'istruttoria della richiesta di esenzione sono sospesi fino all'acquisizione dell'accordo con l'altro Stato membro interessato o con l'Autorita' di regolazione dello stesso Stato. 5. Nel caso di infrastrutture di interconnessione con Stati non membri dell'Unione europea, ai sensi dell'art. 30 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, i tempi per la conclusione dell'istruttoria della richiesta di riconoscimento del diritto all'allocazione prioritario sono sospesi fino all'acquisizione dell'accordo con gli altri Stati interessati, fatti salvi gli impegni sottoscritti sulla base di provvedimenti adottati dagli Stati interessati alla data di pubblicazione del presente decreto. 6. Nel caso di richiesta di diritto di allocazione prioritaria, entro trenta giorni dall'acquisizione del parere dell'Autorita', il Ministero comunica la propria decisione in merito alla concessione del diritto di allocazione prioritaria. 7. Ai fini della sicurezza del sistema del gas naturale e dell'art. 1-ter del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, come modificato dalla legge n. 239/04, all'atto della concessione dell'esenzione determinata in base ai criteri di cui al comma 2, il Ministero puo' richiedere, all'atto della concessione dell'esenzione determinata in base ai criteri di cui all'art. 5, comma 2, al soggetto che realizza l'infrastruttura l'impegno a procedere entro un termine stabilito dal Ministero stesso alla realizzazione della capacita' marginale di cui all'art. 3, comma 1, lettera f), da destinare a terzi secondo modalita' stabilite dall'Autorita'.