Art. 5.
Modalita'  e  termini  di rilascio dell'esenzione o di riconoscimento
               del diritto all'allocazione prioritaria
  1.  Il  Ministero,  valutata  preliminarmente  la completezza della
domanda  e  la  sussistenza  dei requisiti richie-sti, provvede entro
trenta  giorni  a  richiedere  il  parere in merito alla quota e alla
durata  dell'esenzione,  o  del  diritto  all'allocazione prioritaria
richiesti,   all'Autorita',  che  si  esprime  entro  trenta  giorni,
trascorsi  i  quali  il  parere  si intende espresso positivamente. I
termini  di  cui  sopra  possono  essere  sospesi  nel  caso  risulti
necessario richiedere ulteriori elementi integrativi.
  2.  La  valutazione  dell'entita'  della  quota da esentare o della
quota  relativa  al  diritto  di allocazione prioritaria, nonche' del
relativo  periodo, e' effettuata tenendo conto della relazione di cui
all'art.  2,  comma 3,  lettera  k),  nonche'  del  piano economico e
finanziario    dell'investimento,    della    redditivita'   prevista
dell'investimento stesso, e delle relative analisi di sensibilita'.
  3.  Nel  caso  di  richiesta  di  esenzione,  entro  trenta  giorni
dall'acquisizione  del  parere dell'Autorita', il Ministero, ai sensi
dell'art.  22,  comma 4,  della  direttiva  2003/55/CE, notifica alla
Commissione  europea  la eventuale decisione di concedere l'esenzione
richiesta,  allegando  la  relativa  documentazione, in base a quanto
specificato nella comunicazione in data 16 marzo 2005 della Direzione
generale energia e trasporti della Commissione europea. In assenza di
una  richiesta  da  parte  della  Commissione europea di modificare o
ritirare  la  decisione  di concessione dell'esenzione entro due mesi
dal  ricevimento  della  notifica, estendibili a tre mesi nel caso di
richiesta  di  informazioni  supplementari,  l'esenzione  si  intende
definitivamente concessa.
  4.   Nel  caso  di  interconnettori  i  tempi  di  conclusione  per
l'istruttoria   della   richiesta  di  esenzione  sono  sospesi  fino
all'acquisizione  dell'accordo con l'altro Stato membro interessato o
con l'Autorita' di regolazione dello stesso Stato.
  5.  Nel  caso  di  infrastrutture di interconnessione con Stati non
membri  dell'Unione  europea,  ai  sensi  dell'art.  30  della  legge
12 dicembre 2002, n. 273, i tempi per la conclusione dell'istruttoria
della   richiesta   di  riconoscimento  del  diritto  all'allocazione
prioritario  sono  sospesi fino all'acquisizione dell'accordo con gli
altri  Stati  interessati, fatti salvi gli impegni sottoscritti sulla
base  di  provvedimenti adottati dagli Stati interessati alla data di
pubblicazione del presente decreto.
  6.  Nel  caso  di  richiesta di diritto di allocazione prioritaria,
entro  trenta  giorni dall'acquisizione del parere dell'Autorita', il
Ministero  comunica  la  propria decisione in merito alla concessione
del diritto di allocazione prioritaria.
  7. Ai fini della sicurezza del sistema del gas naturale e dell'art.
1-ter del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, come modificato dalla
legge   n.   239/04,   all'atto   della   concessione  dell'esenzione
determinata  in  base ai criteri di cui al comma 2, il Ministero puo'
richiedere,  all'atto della concessione dell'esenzione determinata in
base  ai criteri di cui all'art. 5, comma 2, al soggetto che realizza
l'infrastruttura l'impegno a procedere entro un termine stabilito dal
Ministero  stesso alla realizzazione della capacita' marginale di cui
all'art.  3,  comma 1,  lettera f),  da  destinare  a  terzi  secondo
modalita' stabilite dall'Autorita'.