Art. 6.
                       Inadempienze e revoche
  1.  La concessione di una esenzione o il riconoscimento del diritto
all'allocazione  prioritaria  possono  essere  revocati  in  caso  di
accertamento di dati difformi da quelli comunicati, e nel caso in cui
l'infrastruttura  cui  si  riferisce  l'esenzione  o  il  diritto  di
allocazione prioritaria venga realizzata con caratteristiche tecniche
o in tempi sostanzialmente diversi da quanto dichiarato.
  2.  La  revoca  costituisce valido e sufficiente motivo di diniego,
per  un  periodo  di  cinque anni, di nuove esenzioni o di diritti di
allocazione   prioritaria   agli  stessi  soggetti  o  e  a  societa'
controllate, controllanti o controllate da una medesima controllante,
nonche'  costituisce  motivo di decadenza dai diritti di accesso alla
rete di trasporto del gas naturale acquisiti in relazione ad essi.
  3.  Nel caso la capacita' oggetto di esenzione non sia pienamente e
costantemente  utilizzata  per  cause  dipendenti  dalla volonta' dei
soggetti  che,  sottoscrivendo  contratti  di  lungo  termine,  hanno
contribuito  direttamente  o  indirettamente  al  finanziamento della
nuova  infrastruttura,  i  soggetti  che  gestiscono l'infrastruttura
oggetto  di  esenzione  riattribuiscono  a  terzi  la  capacita' loro
assegnata  e  non  utilizzata, anche per periodi pluriennali entro il
termine di scadenza dell'esenzione ottenuta, nel rispetto dei criteri
di   cui   all'art.   2,  comma 3,  lettera  k),  dandone  preventiva
comunicazione al Ministero e all'Autorita'.
  4. Nel   caso  la  capacita'  oggetto  di  diritto  di  allocazione
prioritaria,  non sia pienamente e costantemente utilizzata per cause
dipendenti  dalla volonta' dei soggetti ai quali e' stato concesso il
diritto all'allocazione prioritaria, la capacita' loro assegnata puo'
essere  attribuita  a  terzi,  anche per periodi pluriennali, secondo
modalita' stabilite dall'Autorita' che tengano conto sia del periodo,
sia della quota di mancato utilizzo.
  5. Nell'applicazione  dei commi 3 e 4 si tiene conto del periodo di
avviamento  dell'esercizio  dell'infrastruttura e sono fatte salve le
flessibilita'  previste nei relativi contratti di approvvigionamento,
purche'  la capacita' non utilizzata sia resa disponibile a terzi, in
accordo alle disposizioni del Regolamento n. 1775/2005 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 28 settembre 2005.
  6.  Ai  fini  della verifica di quanto previsto ai commi 3 e, 4 e 5
l'impresa   maggiore   di   trasporto   trasmette   al   Ministero  e
all'Autorita',  entro  il  mese  di febbraio  di  ogni  anno,  i dati
relativi ai volumi di gas effettivamente immessi nei punti di entrata
della  rete  nazionale  dei gasdotti in relazione alle esenzioni o ai
diritti di allocazione prioritaria accordati.
  7.  Nel  caso in cui non venga rispettato l'impegno di cui all'art.
5,  comma 7,  il  Ministero puo' revocare l'esenzione concessa fino a
una quota pari alla capacita' marginale non realizzata.
  8.  I  soggetti  che  realizzano una infrastruttura per la quale e'
stata concessa una esenzione o un diritto di allocazione prioritaria,
sono  tenuti a comunicare semestralmente al Ministero e all'Autorita'
lo stato di avanzamento del progetto dell'infrastruttura interessata,
nonche' ogni scostamento significativo dei suoi parametri economici e
finanziari.