Art. 6. Inadempienze e revoche 1. La concessione di una esenzione o il riconoscimento del diritto all'allocazione prioritaria possono essere revocati in caso di accertamento di dati difformi da quelli comunicati, e nel caso in cui l'infrastruttura cui si riferisce l'esenzione o il diritto di allocazione prioritaria venga realizzata con caratteristiche tecniche o in tempi sostanzialmente diversi da quanto dichiarato. 2. La revoca costituisce valido e sufficiente motivo di diniego, per un periodo di cinque anni, di nuove esenzioni o di diritti di allocazione prioritaria agli stessi soggetti o e a societa' controllate, controllanti o controllate da una medesima controllante, nonche' costituisce motivo di decadenza dai diritti di accesso alla rete di trasporto del gas naturale acquisiti in relazione ad essi. 3. Nel caso la capacita' oggetto di esenzione non sia pienamente e costantemente utilizzata per cause dipendenti dalla volonta' dei soggetti che, sottoscrivendo contratti di lungo termine, hanno contribuito direttamente o indirettamente al finanziamento della nuova infrastruttura, i soggetti che gestiscono l'infrastruttura oggetto di esenzione riattribuiscono a terzi la capacita' loro assegnata e non utilizzata, anche per periodi pluriennali entro il termine di scadenza dell'esenzione ottenuta, nel rispetto dei criteri di cui all'art. 2, comma 3, lettera k), dandone preventiva comunicazione al Ministero e all'Autorita'. 4. Nel caso la capacita' oggetto di diritto di allocazione prioritaria, non sia pienamente e costantemente utilizzata per cause dipendenti dalla volonta' dei soggetti ai quali e' stato concesso il diritto all'allocazione prioritaria, la capacita' loro assegnata puo' essere attribuita a terzi, anche per periodi pluriennali, secondo modalita' stabilite dall'Autorita' che tengano conto sia del periodo, sia della quota di mancato utilizzo. 5. Nell'applicazione dei commi 3 e 4 si tiene conto del periodo di avviamento dell'esercizio dell'infrastruttura e sono fatte salve le flessibilita' previste nei relativi contratti di approvvigionamento, purche' la capacita' non utilizzata sia resa disponibile a terzi, in accordo alle disposizioni del Regolamento n. 1775/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 settembre 2005. 6. Ai fini della verifica di quanto previsto ai commi 3 e, 4 e 5 l'impresa maggiore di trasporto trasmette al Ministero e all'Autorita', entro il mese di febbraio di ogni anno, i dati relativi ai volumi di gas effettivamente immessi nei punti di entrata della rete nazionale dei gasdotti in relazione alle esenzioni o ai diritti di allocazione prioritaria accordati. 7. Nel caso in cui non venga rispettato l'impegno di cui all'art. 5, comma 7, il Ministero puo' revocare l'esenzione concessa fino a una quota pari alla capacita' marginale non realizzata. 8. I soggetti che realizzano una infrastruttura per la quale e' stata concessa una esenzione o un diritto di allocazione prioritaria, sono tenuti a comunicare semestralmente al Ministero e all'Autorita' lo stato di avanzamento del progetto dell'infrastruttura interessata, nonche' ogni scostamento significativo dei suoi parametri economici e finanziari.