Art. 8.
                        Cessioni di capacita'
  1.  I  soggetti  importatori che utilizzano le capacita' oggetto di
esenzione  o  di  diritto di allocazione prioritaria possono cedere o
scambiare   tali   capacita'   con   altri   soggetti  a  seguito  di
autorizzazione  rilasciata  dal  Ministero, e purche' tale cessione o
scambio  sia  rispondente  ai  criteri  di  cui  all'art. 2, comma 3,
lettera k).
  2.  Non  sono  soggette  all'autorizzazione  di  cui  al comma 1 le
cessioni  di  capacita'  spot  di  tipo  non  sistematico finalizzate
all'utilizzo  ottimale  dell'infrastruttura oggetto di esenzione o di
diritto  di allocazione prioritaria. Di esse e' data comunicazione al
Ministero  e  all'Autorita'  entro una settimana dalla sottoscrizione
dell'accordo  di  cessione,  indicando  i  dati  relativi al soggetto
subentrante e alle capacita' cedute.