Art. 8. Cessioni di capacita' 1. I soggetti importatori che utilizzano le capacita' oggetto di esenzione o di diritto di allocazione prioritaria possono cedere o scambiare tali capacita' con altri soggetti a seguito di autorizzazione rilasciata dal Ministero, e purche' tale cessione o scambio sia rispondente ai criteri di cui all'art. 2, comma 3, lettera k). 2. Non sono soggette all'autorizzazione di cui al comma 1 le cessioni di capacita' spot di tipo non sistematico finalizzate all'utilizzo ottimale dell'infrastruttura oggetto di esenzione o di diritto di allocazione prioritaria. Di esse e' data comunicazione al Ministero e all'Autorita' entro una settimana dalla sottoscrizione dell'accordo di cessione, indicando i dati relativi al soggetto subentrante e alle capacita' cedute.