Art. 2. Soggetti richiedenti l'accesso alla rete di trasporto 1. La richiesta di accesso alla rete nazionale dei gasdotti nei casi di cui all'art. 1, lettera a), e' presentata alla impresa maggiore di trasporto, inviandone contestualmente copia alle altre imprese di trasporto interessate, da parte di uno dei seguenti soggetti: a) nel caso di terminali di rigassificazione, dal soggetto che realizza il terminale, per una capacita' corrispondente almeno alla capacita' massima giornaliera di rigassificazione rapportata alla percentuale di esenzione ottenuta e per un periodo non inferiore a quello per il quale e' stata ottenuta l'esenzione. Nel caso il soggetto che realizza il terminale non intenda richiedere una capacita' pari alla capacita' massima giornaliera di rigassificazione, e' tenuto ad avviare, prima della richiesta di accesso alla rete nazionale dei gasdotti, una procedura pubblica per individuare i soggetti che si impegnino a sottoscrivere contratti di rigassificazione relativamente alla quota residua secondo i criteri di cui all'art. 6. Conclusa tale procedura, il soggetto che realizza il terminale richiede l'accesso relativamente almeno alla capacita' giornaliera massima complessiva risultante dalla somma della capacita' oggetto di esenzione e di quella relativa alla quota residua oggetto degli impegni sottoscritti; b) nel caso di interconnettori, da uno o piu' dei soggetti importatori che investono direttamente o indirettamente, sottoscrivendo impegni di approvvigionamento e trasporto di lunga durata, nella realizzazione del gasdotto (corrispondenti ai soggetti tenuti a richiedere al Ministero l'autorizzazione all'importazione nel caso l'interconnettore sia utilizzato per importare gas prodotto in Stati non appartenenti all'Unione europea) per una capacita' giornaliera e un periodo corrispondenti a quelli per i quali e' stata ottenuta l'esenzione; 2. La richiesta di accesso alla rete nazionale dei gasdotti nei casi di cui all'art. 1, lettera b), e' presentata da uno o piu' dei soggetti importatori che investono direttamente o indirettamente, sottoscrivendo impegni di approvvigionamento e trasporto di lunga durata, nella realizzazione del gasdotto (corrispondenti ai soggetti tenuti a richiedere al Ministero l'autorizzazione all'importazione) per una capacita' giornaliera e un periodo corrispondenti a quelli per i quali e' stato ottenuto il diritto all'allocazione prioritaria. 3. Copia della richiesta e' inviata al Ministero e all'Autorita', completa della relativa documentazione. Nel caso la richiesta sia formulata da un soggetto importatore la richiesta di capacita' deve essere corredata dalla autorizzazione all'importazione rilasciata dal Ministero o dalla dichiarazione attestante lo Stato membro dell'Unione europea dove il gas e' prodotto. La rimanente documentazione comprovante il possesso dei requisiti previsti per avere accesso alla rete nazionale dei gasdotti, nei casi di' cui all'art. 7, comma 2, puo' essere presentata entro il 50 % del periodo indicato dall'impresa maggiore di trasporto di cui allo stesso comma 2.