Art. 5. Realizzazione della nuova capacita' di trasporto 1. Le imprese di trasporto che gestiscono la rete nazionale dei gasdotti realizzano una nuova capacita' di trasporto in misura sufficiente a soddisfare la capacita' relativa ai contratti di trasporto complessivamente sottoscritti per ciascun punto di entrata o di uscita interessato ai sensi dell'art. 4, con le seguenti capacita': a) nel caso di terminali di rigassificazione, una capacita' comunque non inferiore a quella massima giornaliera di rigassificazione come risultante dal progetto di cui all'art. 2, comma 3, lettera b), del decreto ministeriale 11 aprile 2006, nel caso in cui il soggetto che realizza il terminale, anche a seguito della procedura pubblica di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), non abbia sottoscritto un contratto di trasporto per tale capacita' massima; b) nel caso di interconnettori, una capacita' di trasporto comunque non inferiore alla portata massima giornaliera dell'infrastruttura, come risultante dal progetto di cui all'art. 2, comma 3, lettera b), del decreto ministeriale 11 aprile 2006; c) nel caso di infrastrutture di interconnessione internazionale con Stati non appartenenti all'Unione europea, una capacita' di trasporto comunque non inferiore alla capacita' complessivamente conferita, aumentata del 5%. 2. L'Autorita' stabilisce le modalita' di remunerazione della eventuale capacita' addizionale realizzata di cui al comma i ove essa non sia richiesta e conferita nell'ambito dei processi di conferimento annuali e pluriennali. 3. L'Autorita' stabilisce le modalita' con cui il soggetto che gestisce il terminale di rigassificazione alloca agli utenti del servizio di rigassificazione la capacita' totale di trasporto realizzata di cui al comma 1, lettera a). 4. Qualora l'impresa maggiore di trasporto, sulla base delle richieste di capacita', sentite le altre imprese di trasporto interessate, determini di realizzare un piano di potenziamento o di modifica della rete di trasporto di carattere piu' generale rispetto alla soluzione tecnica minima per garantire le capacita' di trasporto richieste, al fine di conseguire un miglioramento delle condizioni complessive di sicurezza, efficienza e sviluppo del sistema di trasporto nazionale o internazionale, ne da' preventiva comunicazione al Ministero e all'Autorita'. 5. Il Ministero, ai sensi dell'art. 1-ter del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, come modificato dall'art. 1, comma 24, della legge n. 239/2004, verifica la conformita' del piano di cui al comma 4 agli indirizzi emanati per lo sviluppo delle reti di trasporto di gas naturale e ne da' comunicazione alle imprese interessate e all'Autorita', ai fini dei provvedimenti in materia di tariffe di trasporto.