Art. 8. Disposizioni transitorie per nuove infrastrutture gia' autorizzate 1. Per le infrastrutture per le quali il Ministero alla data del presente decreto ha rilasciato l'esenzione di cui all'art. 1, comma 17, della legge n. 239/2004, e per le quali sono gia' stati sottoscritti contratti di allacciamento alla rete di trasporto, l'impresa maggiore di trasporto, sentite le altre imprese di trasporto interessate, avvia il procedimento di cui agli artt. 2 e 3 limitatamente ai punti di entrata per i quali e' stato sottoscritto il contratto di allacciamento, e con tempi ridotti, anche contestualmente all'avvio della procedura di cui all'art. 2, comma 1, lettera a). 2. Nel corso della realizzazione delle capacita' richieste durante il procedimento di cui al comma 1, e' data priorita' alle richieste relative alle infrastrutture di cui allo stesso comma 1. 3. Sono fatti salvi i contratti in corso con imprese di trasporto e rigassificazione relativi alla realizzazione di nuove infrastrutture di trasporto o rigassificazione di gas naturale. Il presente decreto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet del Ministero, entra in vigore a decorrere dalla data di prima pubblicazione. Roma, 28 aprile 2006 Il Ministro: Scajola