Art. 4.
    1.  Le linee guida per l'applicazione delle norme tecniche di cui
all'art.   1   sono   elaborate   dall'Ente   nazionale  italiano  di
unificazione  (UNI)  e approvate dalla Commissione tecnica costituita
presso  l'UNI  per l'applicazione delle norme tecniche pubblicate dal
Comitato  europeo  di  normazione, e confermate dall'Autorita' di cui
all'art. 207 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
    2.  Le  linee  guida  per  la  dimostrazione  di  conformita'  ai
requisiti essenziali di cui all'art. 2, comma 2, del presente decreto
sono   elaborate  sono  elaborate  dall'Ente  nazionale  italiano  di
unificazione  (UNI)  e approvate dalla Commissione tecnica costituita
presso  l'UNI  per l'applicazione delle norme tecniche pubblicate dal
Comitato  europeo  di  normazione, e confermate dall'Autorita' di cui
all'art. 207 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.