Art. 2. Bando di concorso 1. Il concorso e' indetto, su base nazionale, con decreto del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel quale sono indicati: a) il numero dei posti messi a concorso determinati sulla base della programmazione prevista dall'art. 16, comma 1, della legge 23 agosto 2004, n. 226; b) i requisiti per la partecipazione; c) il numero dei posti riservati ai sensi della vigente normativa in favore di determinate categorie di concorrenti individuati a norma dell'art. 1; d) le categorie di titoli ammessi a valutazione; e) i documenti prescritti; f) il termine e le modalita' di presentazione delle domande di ammissione e dei documenti di cui alla precedente lettera e); g) le materie oggetto della prova d'esame; h) il diario della prova d'esame e la votazione minima da conseguire, ovvero la data della Gazzetta Ufficiale nella quale sara' pubblicato il diario della suddetta prova; i) il riferimento alla legge 10 aprile 1991, n. 125, che garantisce pari opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro; l) le prove di efficienza fisica, secondo le modalita' e i programmi, da prevedere rispettivamente per gli uomini e per le donne; m) ogni altra prescrizione o notizia ritenuta utile.