Art. 3. Possesso dei requisiti 1. I requisiti per la partecipazione al concorso sono i seguenti: a) cittadinanza italiana; b) godimento dei diritti politici; c) titolo di studio del diploma di istruzione secondaria di primo grado; d) non aver superato il trentesimo anno di eta' alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso; e) qualita' morali e di condotta previste dall'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; f) idoneita' fisica, psichica ed attitudinale all'espletamento dei compiti connessi con l'attivita' propria del ruolo e della qualifica da rivestire. 2. I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi e mantenuti fino alla data di immissione nel ruolo degli agenti ed assistenti della Polizia di Stato nella Polizia di Stato. 3. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati espulsi dalle Forze armate, dai corpi militarmente organizzati o destituiti dai pubblici uffici, dispensati dall'impiego per persistente insufficiente rendimento, ovvero decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonche' coloro che hanno riportato una condanna a pena detentiva per delitto non colposo o sono stati sottoposti a misura di sicurezza o di prevenzione. 4. L'amministrazione provvede d'ufficio ad accertare il requisito della condotta e delle qualita' morali e quello dell'idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio, nonche' le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego. 5. Per difetto di uno o piu' requisiti prescritti, e' disposta, in qualunque momento, l'esclusione dal concorso con decreto motivato dal Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.