Art. 7. T i t o l i 1. Le categorie dei titoli ammessi a valutazione sono stabilite come segue: a) valutazione del periodo di servizio svolto in qualita' di volontario in ferma prefissata di un anno; b) missioni in teatro operativo fuori area; c) valutazione relativa all'ultima documentazione caratteristica; d) riconoscimenti, ricompense e benemerenze; e) titoli di studio; f) conoscenza accertata secondo standard NATO, di una o piu' lingue straniere, ovvero possesso di certificati o attestati che dimostrino una profonda conoscenza delle lingue straniere; g) esito dei corsi di istruzione, specializzazione o abilitazione frequentati; h) numero e tipo delle specializzazioni/abilitazioni conseguite; i) eventuali altri attestati e brevetti. 2. I titoli sopra indicati sono tratti dall'attestato di servizio rilasciato dalle competenti Autorita' militari di cui all'art. 14-quater, comma 2, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni. 3. Nell'ambito delle suddette categorie, la commissione esaminatrice determina i punteggi massimi da attribuire a ciascuna categoria, nonche' i titoli valutabili ed i criteri di massima per la valutazione degli stessi e per l'attribuzione dei relativi punteggi. 4. La valutazione dei titoli e' effettuata nei confronti dei soli candidati che abbiano superato la prova scritta d'esame e che siano risultati idonei agli accertamenti psico-fisici ed attitudinali.