Art. 7.
                             T i t o l i
  1.  Le  categorie  dei  titoli ammessi a valutazione sono stabilite
come segue:
    a) valutazione  del  periodo  di  servizio  svolto in qualita' di
volontario in ferma prefissata di un anno;
    b) missioni in teatro operativo fuori area;
    c) valutazione relativa all'ultima documentazione caratteristica;
    d) riconoscimenti, ricompense e benemerenze;
    e) titoli di studio;
    f) conoscenza  accertata  secondo  standard  NATO,  di una o piu'
lingue  straniere,  ovvero  possesso  di  certificati o attestati che
dimostrino una profonda conoscenza delle lingue straniere;
    g) esito dei corsi di istruzione, specializzazione o abilitazione
frequentati;
    h) numero e tipo delle specializzazioni/abilitazioni conseguite;
    i) eventuali altri attestati e brevetti.
  2.  I  titoli sopra indicati sono tratti dall'attestato di servizio
rilasciato  dalle  competenti  Autorita'  militari  di  cui  all'art.
14-quater,  comma 2, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e
successive modificazioni.
  3.   Nell'ambito   delle   suddette   categorie,   la   commissione
esaminatrice  determina  i  punteggi massimi da attribuire a ciascuna
categoria, nonche' i titoli valutabili ed i criteri di massima per la
valutazione degli stessi e per l'attribuzione dei relativi punteggi.
  4.  La  valutazione dei titoli e' effettuata nei confronti dei soli
candidati  che  abbiano superato la prova scritta d'esame e che siano
risultati idonei agli accertamenti psico-fisici ed attitudinali.