Art. 8. Graduatoria del concorso 1. Con decreto del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, riconosciuta la regolarita' del procedimento, e' approvata la graduatoria del concorso sulla base della votazione riportata nella prova d'esame e del punteggio attribuito ai titoli. 2. Il decreto di approvazione della graduatoria di merito e di dichiarazione dei vincitori del concorso pubblico e' pubblicato nel bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno con avviso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 3. A parita' di condizioni e di posizione nella graduatoria di merito la precedenza e' accordata al candidato in possesso dei titoli preferenziali indicati nell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni. 4. In caso di ulteriore parita' e' preferito il candidato piu' giovane d'eta' ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127. 5. La graduatoria deve essere trasmessa tempestivamente al Ministero della difesa, per consentire l'ammissione dei concorrenti di cui all'art. 9 alla ferma prefissata quadriennale nelle Forze armate.