Art. 3.
  1.  Ogni prodotto fitosanitario autorizzato contenente MCPA e MCPB,
come  unica  sostanza  attiva  o  associata  ad altre sostanze attive
iscritte  entro  il  30 aprile  2006  nell'allegato I della direttiva
91/414/CEE,  forma oggetto di riesame alla luce dei principi uniformi
di cui all'allegato VI del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194,
sulla  base di un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato
III del suddetto decreto.
  2.   A   tal  fine,  i  titolari  di  autorizzazioni  dei  prodotti
fitosanitari di cui al comma 1, presentano al Ministero della salute,
per  ogni  prodotto fitosanitario, un fascicolo conforme ai requisiti
di  cui  all'allegato  III  del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
194,  entro il 30 aprile 2008. Tali autorizzazioni saranno adeguate o
revocate  entro  il  30 aprile  2010  a conclusione della valutazione
effettuata  secondo  i  principi  uniformi  e dando applicazione alle
disposizioni  specifiche  della  parte  B  dell'allegato  al presente
decreto.
  3.  I  prodotti  fitosanitari  contenenti le sostanze attive MCPA e
MCPB,  in associazione con altre sostanze attive che saranno inserite
nell'allegato  I  della  direttiva successivamente al 30 aprile 2006,
saranno   valutati  secondo  le  modalita'  indicate  nelle  emanande
direttive di inclusione.
  4.  Le  autorizzazioni  all'immissione  in  commercio  dei prodotti
fitosanitari   per   i  quali  le  imprese  interessate  non  avranno
presentato il fascicolo di cui al comma 2 entro il 30 aprile 2008, si
intendono revocate a decorrere dal 1° maggio 2008.