Art. 2.
  Le  offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1
del  presente  decreto,  dovranno  pervenire,  con l'osservanza delle
modalita'   indicate   negli   articoli 6  e  7  del  citato  decreto
dell'8 marzo 2006, entro le ore 11 del giorno 11 maggio 2006.
  Le  offerte  non  pervenute  entro il suddetto termine non verranno
prese in considerazione.
  Successivamente  alla  scadenza  del termine di presentazione delle
offerte,  verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalita' di
cui agli articoli 8, 9 e 10 del ripetuto decreto dell'8 marzo 2006.
  Di tali operazioni verra' redatto apposito verbale.