Art. 3.
  Decorrenza del termine per i procedimenti ad iniziativa di parte
  1.  Per  i  procedimenti  ad iniziativa di parte il termine decorre
dalla  data  di  ricevimento della istanza. La data di ricevimento e'
quella della protocollazione di arrivo all'Autorita'.
  2.  L'istanza  deve  essere  predisposta  nelle  forme  e  nei modi
stabiliti  dalla  legge  e/o  da  norme regolamentari, deve contenere
tutti  gli elementi richiesti per l'adozione del provvedimento finale
ed essere corredata dalla prescritta documentazione.
  3. Nel caso in cui l'istanza risulti incompleta o irregolare, viene
data  comunicazione  scritta all'istante con tempestivita', indicando
le  cause dell'incompletezza o dell'irregolarita'. In questo caso, il
termine del procedimento decorre ex novo dalla data del completamento
o della regolarizzazione dell'istanza.