Art. 3. Decorrenza del termine per i procedimenti ad iniziativa di parte 1. Per i procedimenti ad iniziativa di parte il termine decorre dalla data di ricevimento della istanza. La data di ricevimento e' quella della protocollazione di arrivo all'Autorita'. 2. L'istanza deve essere predisposta nelle forme e nei modi stabiliti dalla legge e/o da norme regolamentari, deve contenere tutti gli elementi richiesti per l'adozione del provvedimento finale ed essere corredata dalla prescritta documentazione. 3. Nel caso in cui l'istanza risulti incompleta o irregolare, viene data comunicazione scritta all'istante con tempestivita', indicando le cause dell'incompletezza o dell'irregolarita'. In questo caso, il termine del procedimento decorre ex novo dalla data del completamento o della regolarizzazione dell'istanza.