Art. 5.
               Sospensione e interruzione dei termini
  1.  I  termini  fissati  per  la  conclusione  dei procedimenti che
presuppongono  accordi  o  intese  tra  l'ISVAP  e  le corrispondenti
Autorita'  estere sono sospesi per il tempo necessario a perfezionare
tali accordi o intese.
  2.  I  termini  fissati  per  la conclusione dei procedimenti sono,
altresi',  sospesi  in pendenza del rilascio di pareri obbligatori da
parte di corrispondenti Autorita' estere o di altre Amministrazioni.
  3.   L'acquisizione   di  pareri  facoltativi  richiesti  ad  altre
Autorita'  non  comporta  la sospensione dei termini stabiliti per la
conclusione  dei  singoli procedimenti. Nel solo caso di richiesta di
parere  facoltativo  all'Avvocatura  dello  Stato  ed al Consiglio di
Stato,  il  responsabile  del procedimento ne' da' comunicazione agli
interessati,  indicandone  la  ragione.  In pendenza del rilascio del
parere,  i termini stabiliti per la conclusione dei procedimenti sono
sospesi.  La  durata  della  sospensione non puo' comunque superare i
termini previsti dall'art. 16, commi 1 e 4, della legge n. 241/1990.
  4. Nel caso in cui l'Autorita' debba rilasciare parere obbligatorio
ed  abbia  rappresentato come organo adito la necessita' di ulteriori
elementi  istruttori  da  acquisire  presso altre Amministrazioni, il
termine  puo'  essere  interrotto per una sola volta e il parere deve
essere  reso  entro  il  termine di quindici giorni dall'acquisizione
degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni interessate.
  5.   Restano  ferme  le  ulteriori  ipotesi  di  sospensione  o  di
interruzione  dei  termini  di conclusione dei procedimenti stabilite
per legge o per regolamento.
  6.  Agli  interessati  viene  comunicata  la data dell'interruzione
ovvero quella di inizio e termine della sospensione.