Art. 5. Sospensione e interruzione dei termini 1. I termini fissati per la conclusione dei procedimenti che presuppongono accordi o intese tra l'ISVAP e le corrispondenti Autorita' estere sono sospesi per il tempo necessario a perfezionare tali accordi o intese. 2. I termini fissati per la conclusione dei procedimenti sono, altresi', sospesi in pendenza del rilascio di pareri obbligatori da parte di corrispondenti Autorita' estere o di altre Amministrazioni. 3. L'acquisizione di pareri facoltativi richiesti ad altre Autorita' non comporta la sospensione dei termini stabiliti per la conclusione dei singoli procedimenti. Nel solo caso di richiesta di parere facoltativo all'Avvocatura dello Stato ed al Consiglio di Stato, il responsabile del procedimento ne' da' comunicazione agli interessati, indicandone la ragione. In pendenza del rilascio del parere, i termini stabiliti per la conclusione dei procedimenti sono sospesi. La durata della sospensione non puo' comunque superare i termini previsti dall'art. 16, commi 1 e 4, della legge n. 241/1990. 4. Nel caso in cui l'Autorita' debba rilasciare parere obbligatorio ed abbia rappresentato come organo adito la necessita' di ulteriori elementi istruttori da acquisire presso altre Amministrazioni, il termine puo' essere interrotto per una sola volta e il parere deve essere reso entro il termine di quindici giorni dall'acquisizione degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni interessate. 5. Restano ferme le ulteriori ipotesi di sospensione o di interruzione dei termini di conclusione dei procedimenti stabilite per legge o per regolamento. 6. Agli interessati viene comunicata la data dell'interruzione ovvero quella di inizio e termine della sospensione.