Art. 6. Comunicazione dell'avvio del procedimento 1. Salvo che sussistano particolari esigenze di celerita' del procedimento, il responsabile del procedimento da' comunicazione dell'inizio del procedimento stesso ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi, nonche' ai soggetti individuati o agevolmente individuabili, ai quali il provvedimento possa arrecare pregiudizio. 2. I soggetti di cui al comma 1 sono resi edotti dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale contenente le indicazioni di cui all'art. 8 della legge n. 241/90 e successive modifiche. 3. E' fatta salva la facolta' dell'amministrazione di adottare, anche prima delle comunicazioni di cui al comma 1, provvedimenti cautelari, ove previsti dalla legge.