Art. 6.
              Comunicazione dell'avvio del procedimento
  1.  Salvo  che  sussistano  particolari  esigenze  di celerita' del
procedimento,  il  responsabile  del  procedimento  da' comunicazione
dell'inizio  del  procedimento  stesso  ai soggetti nei confronti dei
quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti
ed  a  quelli che per legge debbono intervenirvi, nonche' ai soggetti
individuati  o  agevolmente  individuabili, ai quali il provvedimento
possa arrecare pregiudizio.
  2.  I  soggetti  di  cui al comma 1 sono resi edotti dell'avvio del
procedimento   mediante   comunicazione   personale   contenente   le
indicazioni  di  cui  all'art.  8  della legge n. 241/90 e successive
modifiche.
  3.  E'  fatta  salva  la facolta' dell'amministrazione di adottare,
anche  prima  delle  comunicazioni  di  cui al comma 1, provvedimenti
cautelari, ove previsti dalla legge.