Art. 8.
                        Preavviso di rigetto
  1.  Nei  procedimenti  ad  istanza  di  parte, con esclusione delle
procedure  concorsuali, il responsabile del procedimento, prima della
formale    adozione    di   un   provvedimento   negativo,   comunica
tempestivamente  agli  istanti  i  motivi che ostano all'accoglimento
della domanda, invitandolo a fornire eventuali dati o documenti utili
ad  evitare  il  rigetto.  Si  applica  l'art.  10-bis della legge n.
241/90.