Art. 8. Preavviso di rigetto 1. Nei procedimenti ad istanza di parte, con esclusione delle procedure concorsuali, il responsabile del procedimento, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, invitandolo a fornire eventuali dati o documenti utili ad evitare il rigetto. Si applica l'art. 10-bis della legge n. 241/90.