Art. 2. Registro nazionale 1. Il Registro nazionale, di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 8 giugno 2001, riporta i prodotti dietetici senza glutine erogabili gratuitamente attraverso il Servizio sanitario nazionale ai soggetti affetti da celiachia. 2. L'inserimento dei prodotti dietetici senza glutine nel Registro nazionale, di cui al comma 1, avviene contestualmente alla conclusione della fase istruttoria della procedura di notifica dell'etichetta, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 1 11, necessaria ai fini dell'immissione in commercio. 3. Il Ministro della salute pubblica aggiornamenti periodici del Registro nazionale.