Art. 2.
                         Registro nazionale
  1.   Il   Registro   nazionale,  di  cui  all'art.  7  del  decreto
ministeriale  8 giugno  2001,  riporta  i  prodotti  dietetici  senza
glutine  erogabili  gratuitamente  attraverso  il  Servizio sanitario
nazionale ai soggetti affetti da celiachia.
  2.  L'inserimento dei prodotti dietetici senza glutine nel Registro
nazionale,   di   cui   al   comma 1,  avviene  contestualmente  alla
conclusione  della  fase  istruttoria  della  procedura  di  notifica
dell'etichetta,   ai   sensi  dell'art.  7  del  decreto  legislativo
27 gennaio  1992,  n.  1  11,  necessaria  ai fini dell'immissione in
commercio.
  3.  Il  Ministro  della salute pubblica aggiornamenti periodici del
Registro nazionale.