Art. 7.
          Esecuzione della registrazione per via telematica
    1.  L'Ufficio  dell'Agenzia  delle  entrate  che  ha  eseguito la
registrazione,  rende  disponibile  per  via  telematica  agli utenti
un'attestazione che tiene luogo delle annotazioni di cui all'art. 16,
comma 4,  del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986,
n. 131, contenente l'identificativo attribuito all'atto dal Ministero
della  giustizia,  nonche'  il  numero di protocollo e gli estremi di
registrazione    attribuiti    all'atto   dal   sistema   informativo
dell'Agenzia delle entrate.
    2.  In esecuzione della disposizione di cui all'art. 73, comma 1,
del  testo  unico  delle  disposizioni legislative e regolamentari in
materia  di  spese di giustizia, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, la comunicazione agli utenti
dei dati di cui al comma 1 e' effettuata entro dieci giorni:
      a) dall'accettazione  del  modello  informatico,  nei  casi  di
imposta  prenotata  a  debito,  a  norma dell'art. 59 del testo unico
delle  disposizioni  concernenti  l'imposta di registro approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131;
      b) dal pagamento, negli altri casi.
    3.  Gli  utenti  annotano  in  calce  o  a margine dell'originale
dell'atto  in  possesso  del  loro  ufficio  la  data,  il  numero di
registrazione,  la  somma dovuta e versata indicati nell'attestazione
di  cui  al  comma 1.  L'annotazione dell'avvenuta registrazione deve
essere apposta anche sugli eventuali allegati.