IL MINISTRO DEL LAVORO
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI

                           di concerto con

                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
                           E DELLE FINANZE

                                e con

                      IL MINISTRO DELLA SALUTE
  Visto  l'art.  6 della legge 31 gennaio 1983, n. 25, che prevede la
riliquidazione  annuale  delle rendite in favore dei tecnici sanitari
di  radiologia  medica,  in  relazione  alla media delle retribuzioni
iniziali,   comprensive  dell'indennita'  integrativa  speciale,  dei
tecnici  sanitari  di  radiologia  medica  dipendenti dalle strutture
pubbliche;
  Visto  l'art.  11  del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38,
che,  tra  l'altro,  ha  stabilito che con effetto dall'anno 2000 e a
decorrere   dal   1° luglio   di  ciascun  anno  la  retribuzione  di
riferimento  per la liquidazione delle rendite corrisposte dall'INAIL
ai  mutilati  e  agli  invalidi  del  lavoro relativamente a tutte le
gestioni  di  appartenenza  dei  medesimi,  e' rivalutata annualmente
sulla  base  della  variazione effettiva dei prezzi al consumo per le
famiglie   di   operai  e  impiegati  intervenuta  rispetto  all'anno
precedente   e  che  tali  incrementi  annuali  verranno  riassorbiti
nell'anno  in  cui  scattera'  la  variazione  retributiva minima non
inferiore  al  10  per  cento fissata all'art. 20, commi 3 e 4, della
legge  28 febbraio  1986,  n.  41, rispetto alla retribuzione presa a
base per l'ultima rivalutazione effettuata ai sensi del medesimo art.
20;
  Visto  il  decreto  ministeriale  6 ottobre 2003, che ha fissato la
retribuzione  convenzionale  annua,  ai  fini del sopra citato art. 6
della legge n. 25/1983, con decorrenza 1° luglio 2003;
  Vista  la  delibera  del consiglio di amministrazione dell'lNAIL n.
262 del 1° giugno 2005;
  Vista la variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie
di  operai ed impiegati, intervenuta nell'anno 2004 rispetto all'anno
2003, calcolata dall'ISTAT, pari al 2 per cento;
  Considerato  che  non  si  e'  verificata la variazione retributiva
minima non inferiore al 10 per cento di cui all'art. 11, comma 1, del
decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  La  retribuzione  convenzionale  annua  da  assumersi a base per la
liquidazione  delle  rendite  nei  confronti  dei tecnici sanitari di
radiologia  medica  autonomi,  a  decorrere  dal  1° luglio  2005, e'
fissata nelle seguenti misure:


    1996 e precedenti ........ euro 19.898,33
    1997 ..................... euro 20.627,95
    1998-1° semestre 2005 .... euro 20.885,56