Art. 3.
  L'organismo  autorizzato Istituto Nord Est Qualita' - INEQ non puo'
modificare  la  denominazione  sociale,  il proprio statuto, i propri
organi  di  rappresentanza, il proprio sistema qualita', le modalita'
di  controllo  e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano
di  controllo  per  la denominazione Prosciutto di Sauris, cosi' come
depositati  presso il Ministero delle politiche agricole e forestali,
senza il preventivo assenso di detta autorita'.
  L'organismo  comunica  ogni  variazione  concernente  il  personale
ispettivo  indicato  nella documentazione presentata, la composizione
del  Comitato  di  certificazione  o  della  struttura  equivalente e
dell'organo decidente i ricorsi, nonche' l'esercizio di attivita' che
risultano   oggettivamente  incompatibili  con  il  mantenimento  del
provvedimento autorizzatorio.
  Il  mancato  adempimento  delle prescrizioni del presente art. puo'
comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.
  L'organismo  autorizzato  Istituto  Nord Est Qualita' - INEQ dovra'
assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse,
che  il  prodotto  certificato  risponda  ai  requisiti descritti nel
relativo  disciplinare  di  produzione  e che sulle confezioni con le
quali  viene  commercializzata la denominazione Prosciutto di Sauris,
venga  apposta  la dicitura: «Garantito dal Ministero delle Politiche
Agricole  e  Forestali  ai sensi dell'art. 10 del Regolamento (CE) n.
510/2006».