Art. 2. 1. Il commissario delegato e' autorizzato, altresi', ad utilizzare la contabilita' speciale aperta ai sensi dell'art. 3 della citata ordinanza di protezione civile n. 3303/2003. 2. Per assicurare la completa attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, al commissario delegato e' attribuita l'ulteriore somma di 7.000.000,00 di euro, a valere sul Fondo della protezione civile, di cui e' stata accertata l'occorrente disponibilita' e che e' trasferita sulla contabilita' speciale di cui al comma 1.