Art. 2.
  1.  Il commissario delegato e' autorizzato, altresi', ad utilizzare
la  contabilita'  speciale  aperta  ai sensi dell'art. 3 della citata
ordinanza di protezione civile n. 3303/2003.
  2.  Per  assicurare  la completa attuazione degli interventi di cui
alla  presente  ordinanza,  al  commissario  delegato  e'  attribuita
l'ulteriore  somma  di 7.000.000,00 di euro, a valere sul Fondo della
protezione   civile,   di   cui   e'   stata  accertata  l'occorrente
disponibilita' e che e' trasferita sulla contabilita' speciale di cui
al comma 1.