Art. 3.
  1.  Il  Dipartimento  della  protezione civile, e' estraneo ad ogni
altro  rapporto  contrattuale  posto  in essere in applicazione della
presente ordinanza.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 15 maggio 2006
                                            Il Presidente: Berlusconi