(all. 1 - art. 1) (parte 2)
cui all'art. 26;
    b)  lo  sviluppo  e la diffusione della cultura sanitaria e della
conoscenza  del Servizio Sanitario Nazionale nonche' del corretto uso
del  farmaco  nell'ambito  della  quotidiana attivita' assistenziale,
fatta  salva  la  partecipazione  a  specifici  progetti concordati a
livello   regionale   e/o  aziendale,  nei  confronti  dei  cittadini
attraverso  la  loro  sensibilizzazione alle tematiche concernenti in
particolare:
    - l'osservanza  di  comportamenti e stili di vita positivi per la
salute;
    - la donazione di sangue, plasma e organi;
    - la cultura dei trapianti;
    - il   sistema  di  partecipazione  al  costo  delle  prestazioni
sanitarie e il regime delle esenzioni;
    - l'esenzione  dalla  partecipazione  alla  spesa  in relazione a
particolari condizioni di malattia;
    - la  necessita'  di  un  uso  appropriato  delle risorse messe a
disposizione dal Servizio Sanitario Nazionale;
    c)  l'obbligo  di effettuazione delle vaccinazioni antinfluenzali
nell'ambito  di  campagne  vaccinali rivolte a tutta la popolazione a
rischio,   promosse  ed  organizzate  dalle  Aziende,  con  modalita'
concordate;
    d)  l'adesione  ai  programmi  di  attivita'  e  agli  obiettivi,
finalizzati al rispetto dei conseguenti livelli programmati di spesa,
concordati  a  livello  regionale  e  aziendale con le organizzazioni
sindacali  maggiormente  rappresentative.  Tali  accordi prevedono le
modalita'  di  attuazione  dei  programmi, le forme di verifica e gli
effetti del raggiungimento, o meno, degli obiettivi.

   ART. 46 - FONDO A RIPARTO PER LA QUALITA' DELL'ASSISTENZA.

   1.  E'  istituito in ogni singola Regionale un fondo a riparto per
la  retribuzione  degli  istituti  soggetti  ad  ineentivazione  come
definiti dall'art. 59 lettera B.
   2.  Il  fondo e' finalizzato ad incentivare assetti organizzativi,
strutturali  e  obiettivi  assistenziali  di qualita' dell'assistenza
primaria.
   3.  E'  demandata  alla contrattazione regionale la definizione di
ulteriori  contenuti  e delle modalita' di attuazione, secondo quanto
definito dall'art. 14 del presente Accordo.

   ART. 47 - VISITE AMBULATORIALI E DOMICILIARI.

   1.  L'attivita'  medica viene prestata nello studio del medico o a
domicilio, avuto riguardo alla non trasferibilita' dell'ammalato.
   2. Le visite domiciliari e ambulatoriali, in presenza di unita' di
cure  primarie o di forme associative complesse (equipe territoriale,
medicina  di  gruppo),  fermo  restando  i  compiti  individuali e la
individualita'  del  rapporto di fiducia, sono organizzate dai gruppi
stessi  tenendo  conto,  nel rapporto con l'utenza, di una offerta di
servizi  coerente con il principio della continuita' della assistenza
e di presa in carico globale della persona.
   3.  La  visita domiciliare deve essere eseguita di norma nel corso
della  stessa giornata, ove la richiesta pervenga entro le ore dieci;
ove invece, la richiesta pervenga dopo le ore dieci, la visita dovra'
essere  effettuata  entro  le  ore dodici del giorno successivo. E' a
cura  del medico di assistenza primaria la modalita' organizzativa di
ricezione delle richieste di visita domiciliare.
   4.  A  cura della Azienda e del medico di assistenza primaria tale
regolamentazione e' portata a conoscenza degli assistiti.
   5.  La  chiamata urgente recepita deve essere soddisfatta entro il
piu'  breve  tempo  possibile.  A  tal  fine  i  medici di assistenza
primaria  che  operano  in  forma  associata  possono  organizzare la
risposta clinica secondo modalita' organizzative proprie, anche sulla
base di quanto previsto al comma 2.
   6.  Nelle  giornate  di  sabato il medico non e' tenuto a svolgere
attivita'  ambulatoriale,  ma  e'  obbligato  ad  eseguire  le visite
domiciliari  richieste  entro  le  ore  dieci  dello  stesso  giorno,
nonche',  quelle, eventualmente non ancora effettuate, richieste dopo
le ore dieci del giorno precedente.
   7.  Nei  giorni prefestivi valgono le stesse disposizioni previste
per   il   sabato,   con  l'obbligo  pero'  di  effettuare  attivita'
ambulatoriale   per   i   medici  che  in  quel  giorno  la  svolgono
ordinariamente al mattino.
   8.  Gli  accordi  regionali  possono disciplinare, per particolari
necessita'   assistenziali,   ulteriori  e  differenti  modalita'  di
effettuazione  delle  visite  domiciliari  e  dell'accesso agli studi
professionali, collegate alla reperibilita' del medico, all'orario di
ambulatorio e alla richiesta delle visite domiciliari.

   ART. 48 - CONSULTO CON LO SPECIALISTA.

   1.  Il consulto con il medico specialista puo' essere attivato dal
medico  di assistenza primaria qualora lo ritenga utile per la salute
del paziente.
   2.  Esso  viene  attuato di persona dallo specialista e dal medico
presso gli ambulatori pubblici nell'ambito territoriale della Azienda
del paziente.
   3.  Il  consulto, previa autorizzazione della Azienda, puo' essere
attuato,  su  richiesta  motivata  del medico di assistenza primaria,
anche presso il domicilio del paziente.
   4.  Il  medico  e  lo  specialista  concordano i modi e i tempi di
attuazione del consulto nel rispetto delle esigenze dei servizi della
Azienda.
   5.  Qualora  lo specialista ritenga necessario acquisire ulteriori
notizie  riguardanti  il  paziente,  puo' mettersi in contatto con il
medico  di famiglia che e' impegnato a collaborare fornendo tutti gli
clementi utili in suo possesso.
   6.  I  medici  che  operano in forme associative complesse (equipe
territoriali  e  medicina  di  gruppo)  ed in unita' di cure primarie
(UTAP),  possono  organizzare  la  risposta al bisogno di prestazioni
specialistiche,  anche  sotto  forma  di consulto, mediante l'accesso
diretto  del medico specialista dipendente o convenzionato nella sede
della  forma  associativa per la erogazione delle prestazioni e delle
consulenze   ritenute  necessarie.  Fatto  salvo  il  rispetto  degli
standard definiti dalle legge, tali attivita' sono disciplinate dagli
Accordi regionali.

   ART. 49 - RAPPORTI TRA IL MEDICO DI FAMIGLIA E L'OSPEDALE.

   1.  Nello  spirito  e nel progressivo impegno alla presa in carico
del  proprio  assistito,  il  medico  di  assistenza primaria, che ha
cognizione di tutti i momenti della attivita' sanitaria in favore del
proprio  assistito,  si prende cura della persona malata nell'accesso
all'ospedale,  puo'  partecipare  alla  fase  diagnostica, curativa e
riabilitava,   direttamente   o   mediante   l'accesso   al   sistema
informatico.  Le aziende sanitarie locali hanno l'obbligo di porre in
essere  tutte  le  azioni  atte  a  garantire al medico di fiducia la
continuita'  della  presa  in carico della persona in tutti i momenti
dei  percorsi  assistenziali  nei  servizi aziendali, territoriali ed
ospedalieri.  Le  regioni  istruiscono  in  modo analogo le attivita'
delle Aziende ospedaliere.
   2.  I  Direttori  generali di Aziende ospedaliere o di Aziende nel
cui  territorio  insistono  uno  o  piu'  presidi ospedalieri, previo
accordo  tra loro quando necessario, sentito il Comitato aziendale di
cui  all'art.  23  e  il  Direttore sanitario, d'intesa col dirigente
medico  di  cui all'art. 61, adottano pertanto, anche in ottemperanza
al  disposto  dell'art.  15-decies  del D.L.vo n. 502/92 e successive
modificazioni   ed   integrazioni,   i  provvedimenti  regolamentari,
comprensivi degli aspetti organizzativi, necessari ad assicurare:
    a)   il   dovuto  accesso  del  medico  di  famiglia  ai  presidi
ospedalieri  della stessa azienda in fase di accettazione, di degenza
e di dimissioni del proprio paziente;
    b)  le  modalita'  di  comunicazione  tra  ospedale  e  medico di
famiglia   in   relazione   all'andamento   della   degenza   e  alle
problematiche emergenti in corso di ricovero, anche mediante la messa
a punto di idonei strumenti telematici ed informatici;
    c)  il  rispetto  da  parte  dei medici dell'ospedale delle norme
previste  in materia prescrittiva dalle note AIFA, delle disposizioni
in  materia  di  esenzione  dalla partecipazione alla spesa di cui al
Decreto  Ministeriale  329/99  e  successive  modificazioni  e  delle
modalita'  di  prescrizione  previste  dall'articolo  50  della legge
326/2003;
    d) il rispetto delle norme in materia di prescrizione diretta dci
controlli  programmati  entro  i  30  gg  dalla  dimissione  e  della
esenzione  per  le  indagini  da  eseguirsi  in funzione del ricovero
programmato.
   3.  In  particolare  il  Direttore  Generale deve garantire che il
medico  di  famiglia  riceva  dal  reparto  ospedaliero  la relazione
clinica  di  dimissioni contenente la sintesi dell'iter diagnostico e
terapeutico   ospedaliero  nonche'  i  suggerimenti  terapeutici  per
l'assistenza del paziente a domicilio.
   4.   Particolare  attenzione  sara'  posta,  ove  le  disposizioni
regionali   ed   aziendali  le  prevedano,  alla  consegna  da  parte
dell'ospedale  delle  confezioni  terapeutiche, anche start, all'atto
della  dimissione  ospedaliera,  al fine di evitare la discontinuita'
terapeutica o il ritardato avvio di una nuova terapia.
   5.  In  caso  di  trasferimento  dell'assistito  presso il proprio
domicilio  in regime di dimissione protetta, ferme restando eventuali
competenze  del  reparto ospedaliero in materia di assistenza diretta
del  paziente,  il  dirigente  del  reparto  concorda  col  medico di
famiglia   gli   eventuali   interventi   di  supporto  alla  degenza
domiciliare  ritenuti necessari, anche nella prospettiva di passaggio
del   paziente  in  regime  di  assistenza  domiciliare  integrata  o
programmata.
   6.  In ogni caso il medico di medicina generale nell'interesse del
proprio  paziente  puo'  accedere,  qualora  lo ritenga opportuno, in
tutti  gli  ospedali  pubblici  e  le  case  di  cura convenzionate o
accreditate  anche  ai  fini  di  evitare dimissioni improprie con il
conseguente eccesso di carico assistenziale a livello domiciliare.
   7.  Al fine di garantire un rapporto di collaborazione trasparente
tra  i  medici  del  presidio  ospedaliero  ed  i  medici di medicina
generale convenzionati, puo' essere istituita a livello aziendale, da
parte  del  Direttore  Generale  della Azienda USL o ospedaliera, una
commissione,  con  funzioni  di  supporto  alla  Direzione  Generale,
composta  dai medici di medicina generale presenti nei vari Uffici di
Coordinamento  delle  attivita'  distrettuali,  medici  ospedalieri e
funzionari   dirigenti  medici  della  Azienda,  con  il  compito  di
esaminare  e  proporre  adeguate  soluzioni  ad  eventuali  cause  di
disservizio e di conflitto nci rapporti tra ospedale e territorio.
   8.  In  particolare  sulla  base  di indirizzi regionali l'Azienda
promuove   e   realizza,   d'intesa   con  i  sindacati  maggiormente
rappresentativi  e con le Associazioni di tutela dei cittadini, tutti
gli  adempimenti  necessari  a  rendere  trasparenti  i meccanismi di
inserimento dei cittadini nelle liste d'attesa dei ricoveri ordinari,
dei  ricoveri  d'elezione,  dei  ricoveri  in  Day Hospital. Promuove
inoltre  criteri  e  condizioni  di equita' nella realizzazione delle
liste  d'attesa  per  le  prestazioni  di specialistica ambulatoriale
ospedaliera.
   9.   Le  finalita'  di  cui  al  comma  8  sono  realizzate  anche
avvalendosi della commissione di cui al comma 7.
   10.  Ulteriori  contenuti, competenze e modalita' organizzative in
materia  di  accesso  del  medico di assistenza primaria ai luoghi di
ricovero  ospedaliero,  sono  oggetto  di  contrattazione nell'ambito
degli Accordi regionali ed aziendali.

   ART. 50 - ASSISTENZA FARMACEUTICA E MODULARIO.

   1.   La   prescrizione  di  medicinali  avviene,  per  qualita'  e
quantita',  secondo  scienza  e coscienza, con le modalita' stabilite
dalla  legislazione  vigente  nel rispetto del prontuario terapeutico
nazionale,  cosi'  come  riclassificato  dall'art. 8, comma 10, della
legge 24.12.1993, n. 537 e successive integrazioni e modificazioni.
   2.  Il  medico  puo'  dar  luogo  al  rilascio  della prescrizione
farmaceutica  anche  in assenza del paziente, quando, a suo giudizio,
ritenga non necessaria la visita del paziente.
   3.  Nell'ambito  degli Accordi regionali possono essere concordate
sperimentazioni   riguardanti  modalita'  e  procedure,  compresa  la
multiprescrizione  nel  rispetto dei tetti di spesa e della normativa
nazionale  riguardante  la materia, idonee a snellire gli adempimenti
dei  medici e alleviare i disagi dei cittadini oltre che a consentire
una migliore raccolta dei dati.
   4.  Il medico e' tenuto alla compilazione della ricetta secondo le
norme   di   legge   vigenti.   Eventuali  particolari  modalita'  di
annotazione  del  diritto,  o  meno,  all'esenzione  e di quant'altro
necessario,  anche  legate  alle  metodiche locali di rilevazione dei
dati, sono definite con accordi regionali.
   6.  La necessita' della erogazione di presidi, siringhe e prodotti
dietetici  e  di ogni altro ausilio viene proposta una volta all'anno
da parte del medico di assistenza primaria alla Azienda. L'erogazione
ed  il  relativo  eventuale frazionamento sono disposti dalla Azienda
secondo modalita' organizzative fissate dalla regione.
   7.  La prescrizione farmaceutica e' di norma erogata dal medico di
medicina  generale,  salvo  quanto  previsto dalle norme regionali ai
sensi dell'art. 50 della legge 326/2003.
   8.  La  prescrizione farmaceutica e specialistica su modulario del
SSN  puo'  essere  effettuata  solo  nei  confronti dei cittadini che
abbiano preventivamente esercitato il diritto di scelta del medico di
medicina generale.

   ART.  51  -  RICHIESTA  DI  INDAGINI  SPECIALISTICHE,  PROPOSTE DI
RICOVERO O DI CURE TERMALI.

   1.  Il  medico  di  famiglia,  ove  lo ritenga necessario, formula
richiesta    di    visita,    indagine   specialistica,   prestazione
specialistica o proposta di ricovero o di cure termali.
   2. La richiesta di indagine, prestazione o visita specialista deve
essere corredata dalla diagnosi o dal sospetto diagnostico. Essa puo'
contenere la richiesta di consulto specialistico secondo le procedure
previste dall'art. 48.
   3.  Il  medico  puo'  dar  luogo  al  rilascio  della  richiesta o
prescrizione di indagine specialistica anche in assenza del paziente,
quando, a suo giudizio, ritenga non necessaria la visita del paziente
stesso.
   4.   Lo   specialista   formula  esauriente  risposta  al  quesito
diagnostico, con l'indicazione "al medico curante".
   5.  Qualora  lo specialista ritenga opportuno richiedere ulteriori
consulenze  specialistiche,  o  ritenga necessarie ulteriori indagini
per  la  risposta al quesito del medico curante, formula direttamente
le relative richieste sul modulario previsto dalla legge 326/2003.
   6. Gli assistiti possono accedere nelle strutture pubbliche, senza
la   richiesta   del   medico  curante,  alle  seguenti  specialita':
odontoiatria,   ostetricia  e  ginecologia,  pediatria,  psichiatria,
oculistica,  limitatamente  alle  prestazioni optometriche, attivita'
dei servizi di prevenzione e consultoriali.
   7.  Per quanto attiene ai rapporti con i medici specialisti, anche
in  attuazione dei precedenti commi 5 e 6 e nel rispetto del disposto
della  legge  326/2003 e dei successivi decreti attuativi, le Aziende
emanano  disposizioni  per  la  prescrizione  diretta  sul ricettario
regionale   da   parte   dello   specialista  di  eventuali  indagini
preliminari  agli  esami  strumentali,  di  tutti gli approfondimenti
necessari   alla   risposta   al  quesito  diagnostico  posto,  degli
accertamenti  preliminari  a  ricoveri  o  a  interventi  chirurgici,
nonche' della richiesta delle prestazioni da eseguire entro 30 giorni
dalla  dimissione  o  dalla  consulenza specialistica. Trascorso tale
termine  i  controlli  programmati  saranno  proposti  al  medico  di
assistenza primaria.
   8.  Le norme di cui al precedente comma 7 devono essere osservate,
anche  al  fine  dell'applicazione degli accordi relativi al rispetto
dei livelli di spesa programmati.
   9.  La  proposta di ricovero ordinaria deve essere accompagnata da
una  apposita  scheda  compilata  dal medico curante (allegato E) che
riporti  i  dati relativi al paziente estratti dalla scheda sanitaria
individuale.
   10.  Il  modulario  di  cui  all'art.  50,  salvo  il disposto del
successivo  art.  52, e' utilizzato anche per le certificazioni della
presente convenzione, per le proposte di ricovero e di cure termali e
per  le  richieste  di  prestazioni  specialistiche,  nonche'  per le
richieste  di  trasporto sanitario in ambulanza sulle quali il medico
annota la diagnosi del soggetto.
   11.  Tenuto  conto  di  quanto  previsto dall'art. 1, comma 6, del
Decreto  Ministeriale  30  giugno  1997,  pubblicato  nel supplemento
ordinario  alla  G.U.  n.  209  dell'8  settembre  1997,  le indagini
preliminari  al ricovero programmato in strutture pubbliche o private
accreditate,  non  facenti  parte  del  percorso diagnostico attivato
autonomamente  dal  medico  di  assistenza  primaria  e  direttamente
riconducibili  al  DRG  previsto, non sono oggetto di prescrizione da
parte del medico stesso sul modulario del SSN.

   ART. 52 - CERTIFICAZIONE DI MALATTIA PER I LAVORATORI.

   1.  Le  certificazioni  di  cui all'art. 2 della legge 29 febbraio
1980,  n.  33, e all'art. 15 della legge 23 aprile 1981, n. 155, sono
rilasciate  dal medico di fiducia del lavoratore utilizzando i moduli
allegati  sub  allegato  "F"  fatte  salve  eventuali modifiche degli
stessi  concordate  ai  sensi  dell'art.  2,  comma 1, della Legge n.
33/80.   La  certificazione  per  la  riammissione  al  lavoro  degli
alimentaristi fa parte dei compiti di cui all'art. 45, comma 2.
   2.  Le certificazioni relative ad assenza dal lavoro rilasciate da
medici  diversi  da  quelli di libera scelta, siano essi del servizio
pubblico   o   liberi  professionisti,  sono  valide  ai  fini  della
giustificazione  dell'assenza del lavoratore dipendente per malattia,
in  quanto  contenenti  gli  elementi identificativi del medico e del
lavoratore  e  la  prognosi, cosi' come disposto dalla circolare INPS
99/96 del 13.5.1996.
   3.  Le  certificazioni  relative  ad assenze dal lavoro connesse o
dipendenti  da  prestazioni  sanitarie  eseguite da medici diversi da
quelli di libera scelta non spettano al medico di fiducia, che non e'
tenuto alla trascrizione.

   ART. 53 - ASSISTENZA DOMICILIARE PROGRAMMATA.

   1.  L'assistenza  domiciliare  programmata,  erogata anche secondo
indirizzi   e   modalita'  operative  definiti  a  livello  regionale
costituisce,   come   previsto   dall'art.   32,   comma  2,  livello
assistenziale  da garantire al cittadino da parte del medico iscritto
negli   elenchi.   Le   seguenti   forme  di  assistenza  domiciliare
programmata, sono assicurate con interventi a domicilio di:
    a) assistenza domiciliare integrata (ADI);
    b)  assistenza domiciliare programmata nei confronti dei pazienti
non ambulabili (ADP);
    c)  assistenza  domiciliare  nei  confronti di pazienti ospiti in
residenze protette e collettivita' (ADR).
   2.  L'erogazione dell'assistenza nell'ambito degli istituti di cui
al  comma 1, lettere a) e b), e' disciplinata dai protocolli allegati
sotto  le  lettere G) e H) del presente Accordo e fino a che essi non
siano  sostituiti  da  protocolli  definiti nell'ambito degli Accordi
regionali,  secondo il disposto del successivo comma 3. L'istituto di
cui lettera c) e' disciplinato nell'ambito degli accordi rimessi alla
trattativa regionale.
   3. E' demandata alla contrattazione regionale la definizione degli
interventi,   degli   ulteriori   contenuti   e  delle  modalita'  di
attuazione, secondo quanto diposto dall'art. 14 del presente Accordo.

   ART. 54 - FORME ASSOCIATIVE DELL'ASSISTENZA PRIMARIA.

   1.  Il  presente  articolo  disciplina  le attivita' dei medici di
medicina  generale convenzionati nell'ambito delle forme associative,
ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera e) ed f), del D.L.vo n. 502/92
e successive modificazioni ed integrazioni.
   2. Al fine di:
    a)  facilitare  il  rapporto  tra  cittadino  e  medico di libera
scelta,  nonche' lo snellimento delle procedure di accesso ai diversi
servizi della Azienda,
    b)  garantire  un piu' elevato livello qualitativo e una maggiore
appropriatezza    delle   prestazioni   erogate,   anche   attraverso
l'attivazione  di  ambulatori  dedicati  al monitoraggio di patologie
croniche  ad  alta  prevalenza  individuate  concordemente  a livello
aziendale;
    c)  realizzare  adeguate  forme  di continuita' dell'assistenza e
delle  cure  anche attraverso modalita' di integrazione professionale
tra medici;
    d)  perseguire  il  coordinamento  funzionale  dell'attivita' dei
medici  di  medicina  generale  con  i  servizi  e  le  attivita' del
Distretto in coerenza con il programma delle attivita' distrettuali e
quale parte integrante delle equipes territoriali di cui all'art. 26,
se costituite;
    e)  realizzare forme di maggiore fruibilita' e accessibilita', da
parte  dei  cittadini,  dei  servizi  e delle attivita' dei medici di
medicina  generale, anche prevedendo la presenza di almeno uno studio
nel   quale   i  medici  associati  svolgono  a  rotazione  attivita'
concordate;
    f)  perseguire maggiori e piu' qualificanti standard strutturali,
strumentali e di organizzazione della attivita' professionale;
    g)   condividere   ed   implementare   linee   guida  diagnostico
terapeutiche  per  le  patologie  a  piu'  alta  prevalenza e attuare
momenti di verifica periodica;
   i  medici  di  medicina generale, possono concordare tra di loro e
realizzare  forme  di  lavoro  associativo,  secondo,  i principi, le
tipologie le modalita' indicate ai successivi commi.
   3.  Le  forme  associative  oggetto  del  presente  articolo  sono
distinte in:
    - forme  associative,  che  costituiscono modalita' organizzative
del  lavoro  e  di  condivisione  funzionale  delle strutture di piu'
professionisti,   per   sviluppare   e  migliorare  le  potenzialita'
assistenziali di ciascuno di essi;
    - forme   associative,   quali   societa'   di   servizio,  anche
cooperative,   i  cui  soci  siano  per  statuto  permanentemente  in
maggioranza medici di assistenza primaria e pediatri di libera scelta
iscritti  negli elenchi della Azienda, o dei comuni comprendenti piu'
Aziende,  in  cui  esse operano e che garantiscono anche le modalita'
operative  di cui al comma precedente. In ogni caso dette societa' di
servizio  non  possono  fornire  prestazioni  sanitarie  e assicurano
esclusivamente beni e servizi ai medici.
   4.  Le  forme associative dell'attivita' di assistenza primaria di
cui  alla  lettera  a)  del comma 3 sono ispirate ai seguenti criteri
generali:
    a)  la  forma associativa e' libera, volontaria e paritaria fra i
medici partecipanti;
    b)  l'accordo  che  costituisce  la  forma associativa, stipulato
sulla base dei criteri definiti dal presente articolo, e' liberamente
concordato tra i medici partecipanti e depositato presso la Azienda e
l'Ordine   dei   Medici   di   competenza;  i  medici  aderenti  alla
associazione  sono  tenuti  a  comunicare  ai  cittadini iscritti nei
propri    elenchi    le    forme   e   le   modalita'   organizzative
dell'associazione  anche  al  fine  di facilitare l'utilizzazione dei
servizi offerti;
    c) della forma associativa possono far parte:
     - medici  che  svolgono  l'attivita'  di medico convenzionato ai
sensi  del  presente  Capo,  e  che  operano all'interno del medesimo
ambito  territoriale  di  scelta  di cui all'articolo 33 del presente
Accordo, nei limiti fissati dalla successiva lettera e);
     - medici di continuita' assistenziale;
     - medici pediatri di libera scelta;
    d) la sede rappresentativa della forma associativa e' unica ed e'
indicata dai suoi componenti;
    e)  la  forma associativa e' costituita da un numero di medici di
assistenza  primaria  non  inferiore  a  3  e  non superiore a quanto
previsto  dai  commi  7, 8 e 9. Le forme associative composte da soli
due  medici  e  gia' in essere all'atto di pubblicazione del presente
Accordo  sono fatte salve, se previste dagli Accordi Regionali e fino
a  che  le  rispettive  condizioni  associative restino immutate. Gli
Accordi  regionali  disciplinano  modalita' e tempi per l'adeguamento
delle  forme  associative costituite da soli due medici ai criteri di
cui al presente articolo;
    f)   ciascun   medico  puo'  aderire  ad  una  sola  delle  forme
associative di cui al successivo comma 6;
    g)  fatto  salvo  il  principio della libera scelta del medico da
parte  dell'assistito e del relativo rapporto fiduciario individuale,
ciascun  partecipante  alla  forma associativa si impegna a svolgere,
secondo  l'accordo di cui alla lettera b), la propria attivita' anche
nei   confronti  degli  assistiti  degli  altri  medici  della  forma
associativa   medesima,   anche  mediante  l'accesso  reciproco  agli
strumenti di informazione di ciascun medico;
    h)  nell'ambito  della  forma  associativa  devono  prevedersi le
modalita'   di   erogazione   delle   prestazioni   incentivanti  e/o
aggiuntive, previste da Accordi nazionali, regionali e/o aziendali;
    i)  ciascun medico aderente alla forma associativa garantisce una
presenza  nel  rispettivo  studio  per  cinque  giorni  la settimana.
Qualora   il   medico  sia  impegnato  in  altre  attivita'  previste
dall'Accordo  Nazionale,  come  consulti  con specialisti, accessi in
luoghi   di   ricovero,   assistenza   a   pazienti  non  ambulabili,
partecipazione  a  incontri  o convegni formativi, tale presenza puo'
essere limitata a quattro giorni la settimana;
    j)  fermi  restando  per  ciascun  medico  gli  obblighi previsti
all'art. 36, gli orari dei singoli studi devono essere coordinati tra
di  loro  in  modo  da  garantire complessivamente una disponibilita'
all'accesso  per  un  arco  di  almeno 6 ore giornaliere, distribuite
equamente  nel  mattino  e  nel pomeriggio, secondo un congruo orario
determinato  dai  medici  in rapporto alle esigenze della popolazione
assistita  e alla effettiva accessibilita' degli studi, anche tenendo
conto   delle  condizioni  geografiche  e  secondo  quanto  stabilito
all'art.  36,  comma  5.  Nella  giornata  di  sabato  e  nei  giorni
prefestivi,  ad estensione di quanto previsto dall'art. 47, comma 6 e
fatto  salvo  quanto previsto in materia di continuita' assistenziale
dal Capo III del presente Accordo, deve essere assicurata da parte di
almeno  uno  dei  medici  associati  la  ricezione delle richieste di
visite  domiciliari,  anche  mediante  la  disponibilita'  di mezzi e
strumenti che consentano all'assistito una adeguata comunicazione con
il medico;
    k)  i  medici della forma associativa realizzano il coordinamento
della  propria  attivita'  di Assistenza domiciliare, in modo tale da
garantire  la  continuita'  di tale forma assistenziale sia nell'arco
della  giornata sia anche nei periodi di assenza di uno o piu' medici
della  associazione  o,  eventualmente,  nei  casi  di  urgenza,  nel
rispetto  delle modalita' previste dal presente Accordo in materia di
recepimento delle chiamate;
    l)  a ciascun medico della forma associativa vengono liquidate le
competenze relative alle scelte di cui e' titolare;
    m) non possono effettuarsi variazioni di scelta all'interno della
forma  associativa  senza  la  preventiva  accettazione  da parte del
medico  destinatario  della nuova scelta, salvaguardando in ogni caso
la  possibilita' da parte del cittadino di effettuare un'altra scelta
nello stesso ambito territoriale;
    n) all'interno della forma associativa puo' adottarsi il criterio
della  rotazione interna per ogni tipo di sostituzione inferiore a 30
giorni,  anche  per  quanto  concerne  la partecipazione a congressi,
corsi  di  aggiornamento o di formazione permanente, ecc., allo scopo
di favorire una costante elevazione della professionalita';
    o)  la  suddivisione  delle  spese di gestione dello studio viene
liberamente concordata tra i componenti della forma associativa;
    p)  devono  essere  previste  riunioni  periodiche  fra  i medici
costituenti  la  forma  associativa  per  la verifica degli obiettivi
raggiunti e per la valutazione di coerenza dell'attivita' della forma
associativa  con  gli  obiettivi  della  programmazione distrettuale,
anche in merito a progetti relativi a livelli di spesa programmati ai
quali la forma associativa medesima abbia aderito;
    q)  all'interno  della  forma  associativa  deve essere eletto un
delegato  alle  funzioni  di  raccordo  funzionale  e  professionale,
particolarmente  per  quanto previsto alla precedente lettera p), con
il  direttore del Distretto e con la componente rappresentativa della
medicina  generale  nell'Ufficio  di  Coordinamento  delle  attivita'
Distrettuali,   oltre   che   di   rappresentanza   organizzativa   e
deontologica   rispettivamente   nei   confronti   della   Azienda  e
dell'Ordine dei medici;
    r)  in  caso  di conflitti insorti in seno alla forma associativa
sono arbitri:
     - per  le  questioni  deontologiche,  l'Ordine  provinciale  dei
medici;
     - per le questioni contrattuali, il Comitato di cui all'art 24;
    s)   l'azienda,   ricevuto  l'atto  costitutivo,  ne  verifica  i
requisiti  di  validita'  e,  entro  15  giorni,  ne  prende atto con
provvedimento del Direttore generale. Gli effetti economici decorrono
dal ricevimento dell'atto costitutivo.
   5.  Ai  sensi di quanto disposto dall'art. 8, comma 1, lettera c),
del  D.L.vo  n.  502/92  e  successive modificazioni e integrazioni e
tenuto  conto  delle  norme in materia di libera professione previste
dal  presente  Accordo, non possono far parte delle forme associative
di  cui  al  successivo  comma  6 i medici di assistenza primaria che
svolgano  attivita'  di  libera professione strutturata per un orario
superiore a quello previsto dall'art. 58, comma 5.
   6.  Le forme associative disciplinate dalla lettera a) del comma 3
sono:
    A. La medicina in associazione.
    B. La medicina in rete.
    C. La medicina di gruppo.
   7.  Oltre  alle  condizioni  previste  dal comma 4, la medicina in
associazione si caratterizza per:
    a)  la  distribuzione  territoriale  degli  studi  di  assistenza
primaria,  non  vincolati  a sede unica, coerenti con l'articolazione
territoriale del distretto;
    b)  la chiusura pomeridiana di uno degli studi della associazione
non prima delle ore 19,00;
    c)  il  numero  dei  medici  associati non superiore a quelli del
relativo  ambito  territoriale  di  scelta  di  cui  all'art.  33 del
presente  Accordo  c  comunque  non  superiore  a 10. Tale limite non
opera,  ed  e'  elevato di 4 unita', quando nell'ambito di cui sopra,
una  volta  costituita la forma associativa, residui un numero minimo
di medici tale da non consentire di costituirne una nuova;
    d) la condivisione e l'implementazione di linee guida diagnostico
terapeutiche per le patologie a piu' alta prevalenza;
    e)  la realizzazione di momenti di revisione della qualita' delle
attivita'     e    della    appropriatezza    prescrittiva    interna
all'associazione  e  per  la promozione di comportamenti prescrittivi
uniformi e coerenti con gli obiettivi dichiarati dall'associazione.
   8.  La  medicina  in  rete,  oltre  al  rispetto  delle condizioni
previste al comma 4, si caratterizza per:
    a)  la  distribuzione  territoriale  degli  studi  di  assistenza
primaria,  non  vincolati  a sede unica, coerenti con l'articolazione
territoriale  del  distretto. Possono essere presenti, inoltre, uno o
piu'  studi  nel  quale  i  medici  associati  svolgano  a  rotazione
attivita' concordate;
    b)  la  gestione  della  scheda sanitaria individuale su supporto
informatico mediante software tra loro compatibili;
    c)  il  collegamento reciproco degli studi dei medici con sistemi
informatici  tali  da consentire l'accesso alle informazioni relative
agli assistiti dei componenti l'associazione;
    d) l'utilizzo da parte di ogni medico di sistemi di comunicazione
informatica  di  tipo telematico, per il collegamento con i centri di
prenotazione  della  Azienda  e  l'eventuale  trasmissione  dei  dati
epidemiologici  o prescrittivi, quando tali prestazioni siano normate
da   appositi   Accordi  regionali  e/o  aziendali,  nonche'  per  la
realizzazione   di  momenti  di  revisione  della  qualita'  e  della
appropriatezza  prescrittiva  interna  alla  associazione  e  per  la
promozione  di comportamenti prescrittivi uniformi e coerenti con gli
obiettivi dichiarati dalla associazione;
    e)  la  chiusura  pomeridiana  di  uno degli studi della rete non
prima delle ore 19,00;
    f)  il  numero  dei  medici  associati non superiore a quelli del
relativo  ambito  territoriale  di  scelta  di  cui  all'art.  33 del
presente  Accordo  e  comunque  non  superiore  a 10. Tale limite non
opera,  ed  e'  elevato di 4 unita', quando nell'ambito di cui sopra,
una  volta  costituita la forma associativa, residui un numero minimo
di medici tale da non consentire di costituirne una nuova.
   9.  Oltre  alle  condizioni  previste  al  comma 4, la medicina di
gruppo si caratterizza per:
    a)  la  sede  unica  del  gruppo articolata in piu' studi medici,
ferma  restando la possibilita' che singoli medici possano operare in
altri studi del medesimo ambito territoriale ma in orari aggiuntivi a
quelli previsti, nella sede principale, per l'istituto della medicina
di gruppo;
    b)  la  presenza nella sede del gruppo di un numero di studi pari
almeno  alla  meta'  dei  medici  componenti  il  gruppo  stesso, con
possibilita'  di  un  uso  promiscuo  degli stessi, sia pure in orari
differenziati.  Il  numero degli studi di cui sopra viene arrotondato
alla unita' superiore in caso di coefficiente frazionale nel relativo
calcolo;
    c)   l'utilizzo,   per  l'attivita'  assistenziale,  di  supporti
tecnologici  e  strumentali  comuni,  anche  eventualmente  in  spazi
predestinati comuni;
    d)  l'utilizzo  da  parte  dei  componenti il gruppo di eventuale
personale  di segreteria o infermieristico comune, secondo un accordo
interno;
    e)  la  gestione della scheda sanitaria su supporto informatico e
collegamento in rete dei vari supporti;
    f)  l'utilizzo di software per la gestione della scheda sanitaria
tra loro compatibili;
    g) l'utilizzo da parte di ogni medico di sistemi di comunicazione
informatica di tipo telematico, predisposto per il collegamento con i
centri  di  prenotazione della Azienda e l'eventuale trasmissione dei
dati  epidemiologici  o  prescrittivi,  quando tali prestazioni siano
normate  da  appositi Accordi regionali e/o aziendali, nonche' per la
realizzazione  di  attivita'  di  revisione  della  qualita'  e della
appropriatezza  prescrittiva  interna alla forma associativa e per la
promozione  di comportamenti prescrittivi uniformi e coerenti con gli
obiettivi dichiarati della forma associativa;
    h) il numero di medici associati non superiore a 8.
   10.  I  medici  di  assistenza primaria convenzionati ai sensi del
presente  Accordo possono aderire a forme associative di cui al comma
3  lettera  b),  anche ove esse associno tutti i medici di assistenza
primaria   appartenenti   alla   stessa   Azienda,   ferma   restando
l'appartenenza  funzionale  per i compiti convenzionali ai rispettivi
ambiti territoriali di scelta.
   11.  Per  essere  riconosciute  quali  forme associative di cui al
comma  3,  lettera b), della medicina generale convenzionata ai sensi
del  presente  Accordo,  le stesse debbono essere ispirate ai criteri
generali  previsti al comma 4 lettere a), b), d), g), h), k), 1), n),
p),  q),  r)  e  prevedere l'organizzazione dell'attivita' dei propri
medici  associati,  secondo  gruppi  relativi  ai  rispettivi  ambiti
territoriali  di scelta e mediante un adeguamento di tali gruppi alle
condizioni  normative  previste  dalle  lettere  c),  e),  o) ed alle
condizioni previste dal comma 8.
   12.  Alle forme associative di cui al comma 3, lettera b), possono
essere  associati  medici  aderenti a forme associative tra quelle di
cui alla lettera a), mantenendone i relativi obblighi organizzativi e
diritti  economici, fermo restando il disposto di cui alla lettera f)
del comma 4, e senza ulteriore incentivazione di associazionismo.
   13.  Nell'ambito degli Accordi Regionali stipulati con i sindacati
maggiormente   rappresentativi,   possono  essere  individuate  forme
organizzative,  caratteristiche aggiuntive, attivita' integrative per
le forme associative di cui al presente articolo, definendone anche i
relativi compensi integrativi.
   14.  I medici di medicina generale, per l'espletamento dei compiti
e  delle  prestazioni  previste  dal  presente  Accordo,  da  Accordi
regionali  o  aziendali, nonche' delle attivita' libero professionali
consentite,  possono  avvalersi  di strutture e servizi forniti dalle
societa'  definite alla lettera b) del comma 3 del presente articolo,
in particolare per quanto concerne:
    a) sedi associative, studi professionali, poliambulatori;
    b) beni strumentali;
    c) servizi informativi, formativi, organizzativi e gestionali;
    d)   servizi   informatici,   telematici,   di  raccolta  dati  e
telemedicina;
    e) servizi di verifica e revisione di qualita';
    f)  ogni altro bene o servizio, ritenuto appropriato a perseguire
gli obiettivi assistenziali previsti dalla programmazione nazionale e
regionale,  individuato  nell'ambito degli Accordi regionali. In ogni
caso e' da escludersi la fornitura di prestazioni sanitarie.
   15.  La semplice appartenenza ad una forma associativa di cui alla
lettera  b)  del comma 3 non comporta per il medico il riconoscimento
di  alcun incentivo, fatto salvo quanto disposto in merito da Accordi
regionali  gia'  esistenti  alla  data  di pubblicazione del presente
Accordo e stipulati ai sensi del D.P.R. 270 del 2000.
   16.  Le  forme  associative  di cui al precedente comma 3, pur non
potendo  assumere  carattere  di  soggetto contrattuale rispetto alla
definizione dei bisogni assistenziali, anche in termini di tipologia,
di  quantita', di qualita' e di modalita' dei servizi da disporre per
gli  assistiti  e  per  i  medici di medicina generale, che rimane di
esclusiva   competenza   dei   sindacati   firmatari  dell'ACN,  sono
riconosciute  quali  soggetti  qualificati  a  proporre  e promuovere
iniziative e progetti assistenziali da sottoporre alla contrattazione
tra  le parti, nell'ambito degli Accordi regionali e Aziendali di cui
al  presente  Accordo,  anche mediante il soggetto di cui al comma 4,
lettera q).
   17.  E' demandata alla contrattazione regionale la definizione dei
contenuti  e  delle  modalita'  di  attuazione del presente articolo,
secondo quanto disposto dall'art. 14.

   ART. 55 - INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI.

   1.  Il  medico  di famiglia sulla base della conoscenza del quadro
anamnestico  complessivo  dell'assistito  derivante dall'osservazione
prolungata  dello  stesso  anche  in  rapporto al contesto familiare,
riferito  oltreche' alle condizioni sanitarie, anche a quelle sociali
ed  economiche,  ove lo ritenga necessario segnala ai servizi sociali
individuati   dall'Azienda   l'esigenza  di  intervento  dei  servizi
socio-assistenziali.
   2.  La  natura  e  la  tipologia degli interventi conseguenti alla
segnalazione  di cui al comma precedente sono assunti, se necessario,
secondo  un  programma specifico ed in accordo col medico di famiglia
dell'assistito.

   ART. 56 - COLLEGAMENTO CON I SERVIZI DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE.

   1.  Il  medico  di  famiglia  valuta, secondo scienza e coscienza,
l'opportunita'  di  lasciare  brevi  note  esplicative  presso quegli
assistiti    le    cui   particolari   condizioni   fisio-patologiche
suggeriscano  eventuali  accorgimenti nell'esplicazione di interventi
di  urgenza  da  parte  di  medici addetti al servizio di continuita'
assistenziale.
   2.  Nell'ambito degli Accordi regionali, possono essere concordate
apposite lince guida, ad uso dei medici di assistenza primaria, sulla
definizione  delle caratteristiche di quegli assistiti per i quali si
ritenga  di  dover  rendere  disponibili,  presso  il  domicilio  del
paziente,  la  documentazione  ritenuta  necessaria  ai  fini  di una
corretta  assistenza  sanitaria  da  parte  dei medici di continuita'
assistenziale.
   3.  Nel caso di attivita' in forma associativa in equipe, o unita'
di cure primarie o Utap, i medici di continuita' assistenziale, hanno
accesso  a  tutte  le  informazioni  inerenti  gli assistiti di tutta
l'unita',  utili  al  loro  operato, a partire dalle schede sanitarie
individuali e in tutte le fasi di eventuali percorsi nei diversi poli
di  assistenza dell'Azienda di riferimento. Tale accesso e' passivo e
attivo nei limiti delle relative responsabilita' professionali.
   4.  Tutti i medici della forma associativa di cui al comma 3 hanno
il  dovere  di  tracciare  il  proprio intervento professionale sulla
scheda sanitaria dell'assistito, sia essa cartacea che informatica.

   ART. 57 - VISITE OCCASIONALI.

   1.  I  medici  di  assistenza primaria iscritti negli elenchi sono
tenuti  a  prestare  la propria opera in regime di assistenza diretta
solo  nei  confronti  degli  assistiti  che  li hanno preventivamente
scelti.
   2.  I  medici,  tuttavia,  prestano la propria opera in favore dei
cittadini  che,  trovandosi  eccezionalmente  al di fuori del proprio
Comune di residenza, ricorrano all'opera del medico.
   3.  Le  visite  di  cui  al  comma  2 sono compensate direttamente
dall'assistito con le seguenti tariffe omnicomprensive:
    - visita ambulatoriale: ? 15,00
    - visita domiciliare: ? 25,00
   4.  Al medico convenzionato che effettua le visite ambulatoriali e
domiciliari  a favore dei cittadini stranieri in temporaneo soggiorno
in  Italia  che  esibiscono  il  prescritto  documento comprovante il
diritto  all'assistenza  sanitaria  a  carico  del Servizio Sanitario
pubblico,  sono  attribuiti  gli stessi compensi di cui al precedente
comma.  In  tal  caso  il medico notula alla Azienda di iscrizione le
anzidette  prestazioni  utilizzando il modulo di cui all'allegato "D"
su  cui annota gli estremi del documento sanitario, il nome e cognome
dell'avente diritto e il tipo di prestazione effettuata.
   5.  Le  Regioni,  nel  rispetto  delle norme vigenti e nell'ambito
degli   Accordi  Regionali,  stabiliscono  gli  eventuali  interventi
assistenziali  a  favore  dei  soggetti  che  fruiscono  delle visite
occasionali  e  possono prevedere il pagamento delle stesse al medico
interessato   da  parte  delle  Aziende.  Nell'ambito  degli  Accordi
regionali,   possono   essere   individuate  ulteriori  e  differenti
modalita' di erogazione e di retribuzione delle visite occasionali di
cui al presente articolo.
   6.  Nell'espletamento  delle visite occasionali di cui al presente
articolo,   il   medico   e'   tenuto   a   utilizzare,   il  modello
prescrizione-proposta   del  SSN  secondo  le  disposizioni  vigenti,
indicando la residenza dell'assistito.

   ART. 58 - LIBERA PROFESSIONE.

   1.  La  libera  professione  e'  esercitata  secondo  le norme del
presente articolo.
   2.  Fermo  restando  quanto  previsto dall'art. 19, comma 2, al di
fuori  degli  obblighi,  dei  compiti  e delle funzioni previsti agli
artt.  29  e 45 del presente Accordo, nonche' degli accordi regionali
ed aziendali, al medico iscritto negli elenchi e' consentito svolgere
attivita'  di  libera  professione  onorata  dal  paziente  anche nei
confronti  dei  propri  assistiti e nei confronti degli assistiti dei
medici eventualmente operanti nella medesima forma associativa.
   3. Si definisce attivita' libero professionale:
    a)   strutturata,   quella   espletata  in  forma  organizzata  e
continuativa al di fuori degli orari di studio dedicati all'attivita'
convenzionale che comporta un impegno orario settimanale definito;
    b)  occasionale,  quella occasionalmente esercitata in favore del
cittadino  e  su  richiesta  dello stesso, di norma al di fuori degli
orari di apertura dello studio.
   4. Al fine di eventuali limitazioni di massimale e per il rispetto
di  quanto  previsto  dal  presente  Accordo,  il medico che eserciti
libera professione strutturata e' tenuto a comunicare entro 30 giorni
dal  suo  avvio  le  seguenti  modalita'  di esercizio dell'attivita'
libero professionale:
    a) la data di avvio;
    b)  l'ubicazione  dello studio professionale e/o l'azienda presso
la quale e' espletata l'attivita' di medico del lavoro o equiparata;
    c) i giorni e gli orari di attivita';
    d) le prestazioni di cui al comma 9 che intende espletare;
    e)   la   dichiarazione   che   l'attivita'   svolta   in  regime
libero-professionale  non comporta pregiudizio allo svolgimento degli
obblighi convenzionali.
   5. L'attivita' libero professionale strutturata e occasionale, non
deve  recare  pregiudizio  al  corretto  e puntuale svolgimento degli
obblighi del medico, nello studio e al domicilio del paziente.
   6. L'attivita' libero professionale strutturata quando comporta un
impegno  orario  inferiore  alle  5  ore  settimanali  entro i limiti
previsti  dal  comma  5,  non  comporta  la limitazione del massimale
stabilita dal comma 4 dell'art. 39.
   7.  Tale  limitazione, pari a 37,5 scelte per ogni ora, interviene
quando l'impegno orario settimanale supera il limite orario di cui al
comma 6.
   8.  L'attivita' libero-professionale occasionale svolta dal medico
convenzionato  di  assistenza  primaria  non  puo' essere valutata in
alcun modo ai fini della limitazione del massimale.
   9.  Fermo restando quanto previsto dall'art. 19, comma 2, i medici
iscritti   negli   elenchi   possono  svolgere  attivita'  di  libera
professione  strutturata  nei  confronti  dei propri assistiti per le
categorie di prestazioni di seguito specificate:
    a)  prestazioni  non  comprese  nei  compiti  e  nelle  attivita'
previsti dagli artt. 29 e 45, del presente accordo;
    b)  prestazioni  professionali,  anche  comportanti  l'impiego di
supporti  tecnologici  e  strumentali, diagnostici e terapeutici, non
esplicitamente   previste   fra  le  prestazioni  aggiuntive  di  cui
all'allegato   D   o   fra  quelle  retribuite  in  base  a  percorsi
assistenziali  previsti  da  accordi regionali od aziendali stipulati
con i sindacati maggiormente rappresentativi;
    c)  prestazioni richieste e prestate nelle fasce orarie notturne,
prefestive e festive;
    d)   prestazioni   specialistiche  inerenti  la  specializzazione
posseduta;
    e)  prestazioni  concernenti  discipline  cliniche predeterminate
dall'interessato    e    delle    quali   l'assistito   sia   portato
preventivamente a conoscenza.
   10.  Il medico che non intenda esercitare attivita' aggiuntive non
obbligatorie previste da accordi regionali o aziendali, sulla base di
quanto previsto dall'art. 14, non puo' esercitare le stesse attivita'
in  regime  libero-professionale  nei confronti dei propri assistiti,
pena l'applicazione dell'art. 19 comma 2 del presente Accordo.
   11.  Ai fini di quanto previsto dal precedente comma 10, l'Azienda
richiede  al  medico, all'atto dell'avvio delle progettualita' di cui
all'articolo   14,   idonea   dichiarazione  di  disponibilita'  allo
svolgimento  delle  attivita'  aggiuntive  previste  dagli  specifici
progetti assistenziali avviati.
   12.  Ai  medici  che non esercitano attivita' libero professionale
strutturata  nei  confronti  dei  propri assistiti e' riconosciuto il
diritto  di accesso preferenziale agli istituti normativi incentivati
previsti dal presente Accordo.
   13.  Nell'ambito  dell'attivita' libero professionale il medico di
assistenza  primaria  puo'  svolgere  attivita'  in  favore dei fondi
integrativi  di  cui all'art. 9 del D.Lgs. n. 502/92 e sue successive
modificazioni cd integrazioni.
   14.  E' demandata alla contrattazione regionale la definizione dei
contenuti  e  delle  modalita'  di  attuazione del presente articolo,
secondo quanto disposto dall'art. 14.

   ART. 59 - TRATTAMENTO ECONOMICO.

   1.  In  attuazione  di  quanto  previsto  all'art.  9 del presente
Accordo,  tenuto  conto che il distretto deve assicurare i servizi di
assistenza    primaria    relativi   alle   attivita'   sanitarie   e
sociosanitarie  (art.  3  quater  del  D.L.vo  n. 502/92 e successive
modifiche    ed    integrazioni),   ivi   compresa   la   continuita'
assistenziale,    attraverso    il    coordinamento   e   l'approccio
multidisciplinare,  in  ambulatorio  e  a domicilio, tra il medico di
assistenza  primaria,  i  pediatri  di  libera  scelta,  i servizi di
continuita'  assistenziale  ed i presidi specialistici ambulatoriali,
nonche'  con le strutture ospedaliere ed extraospedaliere accreditate
(art.  3-quinquies  del  D.L.vo  n.  502/92 e successive modifiche ed
integrazioni)  e  che  il  "Programma  delle  attivita' territoriali"
comprende,  come  previsto dall'art. 3-quater del D.L.vo n. 502/92, e
successive   modifiche  ed  integrazioni,  anche  l'erogazione  della
medicina   generale  e  specifica  le  prestazioni  ed  attivita'  di
competenza  della  stessa  risultanti  dal  presente  Accordo e dagli
accordi  regionali  ed aziendali, il trattamento economico dei medici
convenzionati  per  l'assistenza  primaria,  secondo  quanto previsto
dall'art.  8, comma 1, lett. d), del suddetto decreto legislativo, si
articola in:
    a)  quota capitaria per assistito ponderata, per quanto stabilito
dall'art. 8, negoziata a livello nazionale;
    b)  quota  variabile finalizzata al raggiungimento di obiettivi e
di  standard  erogativi e organizzativi previsti dalla programmazione
regionale e/o aziendale, compresi la medicina associata, l'indennita'
di  collaborazione  informatica,  l'indennita'  di  collaboratore  di
studio medico e l'indennita' di personale infermieristico;
    c)  quota  per  servizi calcolata in base al tipo ed ai volumi di
prestazioni,   concordata   a   livello   regionale   e/o   aziendale
comprendente    prestazioni   aggiuntive,   assistenza   programmata,
assistenza domiciliare programmata, assistenza domiciliare integrata,
assistenza    programmata    nelle   residenze   protette   e   nelle
collettivita',   interventi   aggiuntivi   in   dimissione  protetta,
prestazioni  ed  attivita'  in  ospedali  di  comunita'  o  strutture
alternative   al   ricovero  ospedaliero,  prestazioni  informatiche,
possesso   ed   utilizzo   di   particolari  standard  strutturali  e
strumentali,   ulteriori  attivita'  o  prestazioni  richieste  dalle
Aziende.
   2.  Gli  accordi  regionali,  possono definire eventuali quote per
attivita'  e  compiti  per l'esercizio di funzioni proprie di livelli
essenziali  di  assistenza  diversi  dalle  cure primarie ed a queste
complementari.
   3.  Gli  accordi  regionali devono essere stipulati nei modi e nei
tempi previsti dagli artt. 4 e 10 del presente Accordo.

   A - QUOTA CAPITARIA.

   1.  Ai  medici  di  medicina  generale  incaricati  dei compiti di
assistenza   primaria   e'  corrisposto  dall'1.1.2005,  per  ciascun
assistito in carico, un compenso forfetario annuo di euro 38,62.
   2.   Esaurendosi   l'incremento   della   quota  capitaria  legata
all'anzianita'   di   laurea   del  medico,  questo  e'  trasformato,
limitatamente  ai  medici  titolari di incarico a tempo indeterminato
all'entrata  in  vigore  del presente Accordo, in assegno individuale
non riassorbibile, che viene riconosciuto al medico per anzianita' di
laurea e carico assistenziale, dal 1 Gennaio 2005.
   L'importo di tale assegno e' determinato dalla moltiplicazione del
numero  totale  degli  assistiti  in  carico  per il valore tabellare
definito  dall'incrocio  tra  l'anzianita'  del  medico  e  la fascia
determinata  dal  numero  di assistiti in carico, secondo la seguente
tabella:

=====================================================================
                     |da 0 a 13 aa |da 13 a 20 aa |oltre 20 |oltre 27
=====================================================================
fino a 500 assistiti |        13,73|         15,56|    17,26|   18,46
fino a 600           |        11,50|         13,19|    14,98|   16,21
fino a 700           |         9,10|         10,82|    12,61|   13,83
fino a 800           |         7,54|          9,05|    10,86|   12,10
fino a 900           |         5,96|          7,75|     9,50|   10,75
fino a 1000          |         4,94|          6,75|     8,53|    9,74
fino a 1100          |         4,10|          5,91|     7,67|    8,91
fino a 1200          |         3,42|          5,20|     6,99|    8,23
fino a 1300          |         2,84|          4,63|     6,43|    7,65
fino a 1400          |         2,35|          4,15|     5,93|    7,14
oltre 1400 assistiti |         1,91|          3,70|     5,49|    6,73
   3.  I  medici  di  cui  al presente comma hanno diritto, fino alla
cessazione   del   rapporto   convenzionale,  ed  anche  in  caso  di
trasferimento,  all'assegno  individuale, cosi' come determinatosi al
31.12.2005;
   4. Con decorrenza dal 1 gennaio 2004 e' istituito, in ogni ASL, il
fondo  per  la  ponderazione  qualitativa  delle quote capitarie, non
riassorbibile,  pari a 2,03 euro annue per ogni assistito. Tale fondo
e'  aumentato  di 0,55 euro annue dal 31.12.2004 e di euro 0,50 annue
dal   31.12.2005,   derivanti  dal  50%  degli  aumenti  contrattuali
determinati all'articolo 9 della prima parte del presente accordo;
   5.  Questo  fondo si arricchira' anche con gli assegni individuali
resisi  nel  tempo  disponibili  per  effetto  della  cessazione  del
rapporto convenzionale di singoli medici;
   6.   Dal   1.1.2004   tutti   i   medici  di  assistenza  primaria
convenzionati  a  tempo  indeterminato  ai sensi del presente accordo
partecipano  al  riparto  del  fondo  per la ponderazione qualitativa
delle  quote  capitarie, mediante attribuzione di una quota capitaria
definita dagli accordi regionali
   7. Per il 2004 e fino alla definizione dei nuovi accordi regionali
a  ciascun  medico  gia'  titolare  di rapporto convenzionale a tempo
indeterminato  e'  riconosciuta  una  quota capitaria di ponderazione
pari a 2,03 Euro annue per assistito fino al 31 dicembre 2004, pari a
2,58 Euro annue dal 1.1.2005 e pari a 3,08 Euro annue dal 1.1.2006;
   8.  A  ciascun Medico di assistenza primaria che assume l'incarico
convenzionale  a  tempo  indeterminato  dopo  l'entrata in vigore del
presente accordo, spetta per le prime 500 scelte, una quota capitaria
annua  aggiuntiva  di  ingresso,  pari  a  €  13,46,  quale  sostegno
all'attivita'.  Nulla  e' dovuto a titolo di quota di ingresso per le
scelte oltre la cinquecentesima. I medici con un carico assistenziale
inferiore  alle  501  scelte,  titolari  a  tempo  indeterminato alla
entrata  in  vigore  del  presente  accordo  possono,  alla  data del
31.12.2005,  optare  per il trattamento previsto per i nuovi inseriti
qualora questo fosse loro piu' favorevole;
   9.  Per  ciascun  assistito che abbia compiuto il 75° anno di eta'
continuera' ad essere corrisposto il compenso aggiuntivo annuo pari a
Euro 15,49;
   10.  Per  le  scelte  dei  minori  di  eta'  inferiore  a 14 anni,
effettuate  successivamente  allo  02.10.2000,  continuera' ad essere
corrisposto, con riferimento alle scelte in carico, il compenso annuo
aggiuntivo di Euro 18,08.

   B  -  QUOTA VARIABILE FINALIZZATA AL RAGGIUNGIMENTO DI OBIETTIVI E
DI STANDARD EROGATIVI ED ORGANIZZATIVI.

   1.  A  decorrere dal 01.01.2005, le quote gia' destinate ai medici
di assistenza primaria per l'incentivazione di:
    a) attivita' in forma associative
    b) collaborazione informatica
    c) collaboratore di studio
    d) personale infermieristico
   costituiscono  il fondo a riparto di cui all'art. 46, quantificato
in ogni Regione sulla base di € 2,99 per assistito/anno.
   2.  In  ciascuna  Regione il fondo di cui al comma precedente deve
essere  incrementato  dell'ammontare delle risorse gia' impiegate per
integrare  i  tetti  previsti  nel  DPR  270/2000,  per effetto degli
Accordi Regionali vigenti, in tema di:
    a) attivita' in forma associative
    b) collaboratore di studio
    c) personale infermieristico
   3.  Il  fondo  di  cui  all'art.  46 e' aumentato di euro 2.00 per
assistito/anno dal 1.1.2005 (ex piena disponibilita);
   4.  In  attesa  della  stipula  dei  nuovi  Accordi regionali, con
risorse  attinte  al  fondo  di  cui  all'art. 46, come integrato dai
precedenti  commi  2 e 3, ai medici che svolgono la propria attivita'
in  forma  di  medicina  di gruppo ed in forma di medicina in rete, a
partire  dal  01.01.2005, e' corrisposto un compenso forfetario annuo
per ciascun assistito in carico nella misura, rispettivamente di Euro
7,00 e di Euro 4,70; ai medici di assistenza primaria che svolgono la
propria  attivita'  sotto forma di medicina in associazione e' dovuto
un  compenso  forfetario  annuo per ciascun assistito in carico nella
misura di Euro 2,58.
   5.  In attesa della stipula degli Accordi regionali, nelle Regioni
in  cui  e'  stato  superato  il tetto della medicina in associazione
garantito  dal  DPR  270/2000  nella  misura  del 40% degli assistiti
nell'ambito  regionale,  non  potranno  costituirsi nuove medicine in
associazione.
   6.  In  attesa  della  stipula  dei  nuovi  Accordi regionali, con
risorse  attinte  al  fondo  di  cui  all'art.  46 come integrato dai
precedenti commi 2 e 3, ai medici di assistenza primaria, individuati
dalla   Regione,   che   utilizzano   un   collaboratore   di  studio
professionale  assunto  secondo il contratto nazionale dei dipendenti
degli  studi  professionali,  e/o  fornito da societa', cooperative e
associazioni  di  servizio,  o comunque utilizzato secondo specifiche
autorizzazioni  aziendali,  e' corrisposta, a partire dal 01.01.2005,
un'indennita'  annua  nella  misura  di  Euro  3,50  per assistito in
carico.
   7.  In  attesa  della  stipula  dei  nuovi  accordi regionali, con
risorse  attinte  al  fondo  di  cui  all'art.  46 come integrato dai
precedenti commi 2 e 3, ai medici di assistenza primaria, individuati
dalla  Regione,  che  utilizzano  un infermiere professionale assunto
secondo  il  relativo contratto nazionale di lavoro per la categoria,
fornito  da  societa',  cooperative  o  associazioni  di  servizio, o
comunque  utilizzato  secondo specifiche autorizzazioni aziendali, e'
corrisposta,  a  partire  dal  01.01.2005,  un'indennita' annua nella
misura di Euro 4,00 per assistito in carico.
   8.  I  compensi  relativi  alla medicina in rete, alla medicina di
gruppo,   e   le   indennita'  relative  al  personale  di  studio  e
all'infermiere  professionale  sono  corrisposti  nella  misura e nei
tempi  di  cui ai commi 4, 6 e 7 quando nella Regione non siano state
superate  le  rispettive  percentuali,  da calcolarsi sugli assistiti
complessivi della Regione, nella seguente misura:
    a) il 12% per la medicina di gruppo;
    b) il 9% per la medicina di rete;
    c) il 40% per il collaboratore di studio;
    d) il 8% per l'infermiere professionale.
   9.  Nel  caso  in cui, alla data di entrata in vigore del presente
Accordo,  la  percentuale di una o piu' delle voci di spesa di cui ai
commi  4,  6 e 7 sia superiore a quella prevista nel precedente comma
8,   le  risorse  complessivamente  impegnate  continuano  ad  essere
utilizzate  secondo quanto previsto dagli Accordi regionali in vigore
e  continua  ad  essere  riconosciuto  ai  medici  interessati quanto
previsto da tali accordi regionali o dal DPR 270/2000.
   10.  La  maggiore  spesa  derivante  dal superamento di una o piu'
delle  percentuali  di  cui  al comma 8 e' compensata dalla eventuale
disponibilita'  di  risorse  derivante  dalla  sottoutilizzazione, in
relazione  alle  percentuali di cui al comma 8, di altri istituti tra
quelli  di cui ai precedenti commi 4, 6 e 7. In tal caso i compensi e
le  indennita'  sono corrisposti nella misura e nei tempi previsti ai
commi  4, 6 e 7 sia per gli istituti oggetto di compensazione che per
quelli che non hanno superato le relative percentuali.
   11. Dalla entrata in vigore del presente Accordo tutti i medici di
assistenza   primaria   sono   obbligati  a  garantire,  dal  momento
dell'assunzione   dell'incarico,   nel   proprio  studio  e  mediante
apparecchiature  e  programmi  informatici,  la gestione della scheda
sanitaria  individuale  e la stampa prevalente (non inferiore al 70%)
delle  prescrizioni  farmaceutiche  e  delle richieste di prestazioni
specialistiche.  Le apparecchiature di cui sopra devono essere idonee
ad  eventuali  collegamenti  con  il  centro  unico di prenotazione e
devono  consentire  l'elaborazione  dei  dati occorrenti per ricerche
epidemiologiche,  il  monitoraggio  dell'andamento  prescrittivo e la
verifica  di qualita' dell'assistenza. Per questo e fino alla stipula
degli accordi regionali, con risorse attinte al fondo di cui all'art.
46  come  integrato  dai  precedenti  commi  2  e  3,  e' corrisposta
un'indennita' forfetaria mensile di Euro 77,47.
   12.  I  medici  gia' titolari di incarico a tempo indeterminato al
momento della entrata in vigore del presente Accordo devono adempiere
all'obbligo  di  cui  al  precedente  comma  11  nei tempi di seguito
indicati:
    a)  fino  a  10  anni di anzianita' di laurea, al 1 Gennaio 2004,
entro 1 anno dall'entrata in vigore del presente accordo;
    b)  da  10  a 20 anni di anzianita' di laurea, al 1 Gennaio 2004,
entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo;
    c)  da  20  a 30 anni di anzianita' di laurea, al 1 Gennaio 2004,
entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
   13.  Salvo diversi Accordi regionali, sono esentati dall'obbligo i
medici  che hanno maturato 30 o piu' anni di anzianita' di laurea, al
1 Gennaio 2004.
   14.   La  indennita'  per  il  collaboratore  di  studio  e/o  per
l'infermiere professionale e' riconosciuta a ciascun medico, anche se
operante  in  forma  associata. I relativi contratti di lavoro, salvo
diversi  accordi  regionali, sono stipulati in rapporto ad un impegno
orario minimo, per ogni singolo medico, come definito dalla normativa
in vigore e fatte salve differenti determinazioni assunte nell'ambito
degli accordi regionali.
   15. In attesa o in mancanza della stipula degli accordi regionali,
ciascuna regione dispone, dal 1.1.2004, di ulteriori fondi, derivanti
dal  50%  degli  aumenti  contrattuali determinati all'articolo 9 del
presente  accordo,  di  euro  2,03 annui per assistito, eventualmente
integrato  con le risorse di cui ai punti antecedenti, non utilizzate
nell'anno  solare  precedente,  per  la  effettuazione  di  specifici
programmi  di  attivita' finalizzati al governo clinico, nel rispetto
dei  livelli  programmati  di  spesa. Tale fondo e' aumentato di 0,55
euro annui dal 31.12.2004 e di euro 0,50 annui dal 31.12.2005.
   16.  In  attesa  o  in  mancanza  della  stipula dei nuovi accordi
regionali,  tali  fondi  costituiscono una quota capitaria regionale,
distribuita dal 1.1.2004 a tutti i medici, ogni mese in ragione di un
dodicesimo delle quote previste al precedente comma.
   17. Successivamente alla stipula dei nuovi accordi regionali ed in
base  a quanto dagli stessi stabilito, questa quota e' ripartita, fra
tutti i medici e secondo gli apporti individuali.
   18. Gli obiettivi da raggiungere da parte dei medici di assistenza
primaria   sono  stabiliti  secondo  tappe  e  percorsi  condivisi  e
concordati  tra  Azienda  e/o  distretto  e  Organizzazioni sindacali
rappresentative,  sulla base di quanto stabilito a livello di accordo
regionale.
   19. I progetti devono essere realizzati tenendo conto del contesto
di  riferimento  sociale epidemiologico, economico finanziario, e dei
livelli di responsabilita' del consumo delle risorse.
   20.  I  progetti  devono prevedere adeguati meccanismi di verifica
tra  pari  e  di  revisione  di qualita', al fine di poter valutare i
differenti   gradi  di  raggiungimento  degli  obiettivi  programmati
all'interno dei gruppi dai diversi medici aderenti.

   C - QUOTA VARIABILE PER COMPENSI SERVIZI CALCOLATA IN BASE AL TIPO
ED  AI  VOLUMI  DI  PRESTAZIONE,  CONCORDATA  A LIVELLO REGIONALE E/O
AZIENDALE,    comprendente    prestazioni    aggiuntive,   assistenza
programmata,    assistenza    domiciliare   programmata,   assistenza
domiciliare   integrata,   assistenza   programmata  nelle  residenze
protette  e  nelle collettivita', interventi aggiuntivi in dimissione
protetta,  prestazioni  ed  attivita'  in  ospedali  di  comunita'  o
strutture    alternative   al   ricovero   ospedaliero,   prestazioni
informatiche,   possesso   ed   utilizzo   di   particolari  standard
strutturali   e   strumentali,   ulteriori  attivita'  o  prestazioni
richieste dalle Aziende.

   1.  In attesa della stipula dei nuovi Accordi regionali, ai medici
di   assistenza  primaria  spetta  il  compenso  per  le  prestazioni
aggiuntive   di  cui  all'allegato  D)  e  al  relativo  nomenclatore
tariffario.
   2.  In attesa della stipula dei nuovi Accordi regionali, ai medici
di  assistenza  primaria sono corrisposti compensi per le prestazioni
di  assistenza  programmata  ad  assistiti  non  ambulabili,  di  cui
all'art.  53,  lettere  a)  e  b),  come  quantificati nei protocolli
allegati sotto le lettere G) ed H), e di cui allo stesso articolo 53,
lett. c), secondo quanto stabilito dagli accordi regionali. L'entita'
complessiva della spesa per compensi riferiti alle prestazioni di cui
sopra  viene  definita  annualmente dalle Regioni tenendo conto degli
obiettivi da raggiungere fissati dai Piani Sanitari Regionali e degli
obiettivi  effettivamente  raggiunti,  previo  Accordo  regionale.  I
compensi  corrisposti  al  medico  per  le  prestazioni di assistenza
programmata  di  cui  al  protocollo allegato G) non possono comunque
superare  il  20%  dei  compensi  mensili. Sono fatti salvi i diversi
accordi regionali.

   D - ACCORDI REGIONALI ED AZIENDALI.

   1.  Ai medici di assistenza primaria sono corrisposti compensi per
le prestazioni di assistenza domiciliare residenziale di cui all'art.
53,  lettera  c)  effettuate con modalita' definite nell'ambito degli
Accordi regionali.
   2.  Per  lo  svolgimento dell'attivita' in zone identificate dalle
Regioni   come  disagiatissime  o  disagiate  a  popolazione  sparsa,
comprese le piccole isole, spetta ai medici di assistenza primaria un
compenso  accessorio annuo nella misura e con le modalita' concordate
nell'ambito degli Accordi regionali.
   3.  Gli  Accordi  regionali  possono  prevedere  lo svolgimento di
ulteriori attivita', l'erogazione di specifiche prestazioni, compreso
il  possesso  di  specifici  requisiti  di  qualita',  e  i  relativi
compensi.

   E - ARRETRATI TRIENNIO 2001-2003.

   1. Le Regioni liquidano a ciascun medico a titolo di arretrati per
il  triennio  2001-2003,  in  tre  rate previste con le competenze di
Marzo  2005,  di  Settembre  2005  e  di  Gennaio  2006,  l'ammontare
risultante:
    a)  dal  compenso  lordo  di  0,080 euro, comprensivo della quota
Enpam a carico del medico, moltiplicato per il numero degli assistiti
in carico per ciascun mese, per il 2001;
    b)  dal  compenso  lordo  di  0,080 euro, comprensivo della quota
Enpam a carico del medico, moltiplicato per il numero degli assistiti
in carico per ciascun mese, per il 2002;
    c)  dal  compenso  lordo  di  0,113 euro, comprensivo della quota
Enpam a carico del medico, moltiplicato per il numero degli assistiti
in carico per ciascun mese, per il 2003.

   F - MODALITA' DI PAGAMENTO.

   1. I compensi di cui alla lettera A), sono corrisposti mensilmente
in  dodicesimi  e  sono  versati, mensilmente, entro la fine del mese
successivo quello di competenza.
   2. I compensi di cui alle lettere B) e C) sono versati mensilmente
entro la fine del secondo mese successivo a quello di competenza.
   3.  Ai fini della correntezza del pagamento dei compensi ai medici
di  medicina  generale  si  applicano le disposizioni previste per il
personale dipendente dalle Aziende.
   4.  Le  variazioni  di retribuzione relative ai passaggi di fascia
per   anzianita'  di  laurea  del  medico  saranno,  nell'anno  2005,
effettuate una volta: il 1 gennaio, se la variazione cade entro il 30
giugno,  o il 31 dicembre se la variazione cade tra il primo luglio e
il 31 dicembre.

   ART.  60  -  CONTRIBUTI  PREVIDENZIALI  E  PER  L'ASSICURAZIONE DI
MALATTIA.

   1.  Per  i medici iscritti negli elenchi della assistenza primaria
viene corrisposto un contributo previdenziale a favore del competente
Fondo  di  previdenza di cui all'art. 9, comma 2, punto 6 della legge
29  giugno 1977, n. 349, pari al 15% di tutti i compensi previsti dal
presente  accordo,  compresi  quindi  quelli  derivanti dagli accordi
regionali  o  aziendali,  di cui il 9,375% a carico dell'Azienda e il
5,625% a carico del medico.
   2. L'aliquota di cui al precedente comma 1 decorre dal 1.1.2004.
   3.  I  contributi devono essere versati all'ente gestore del fondo
di  previdenza trimestralmente, con l'indicazione dei medici a cui si
riferiscono  e  della base imponibile su cui sono calcolati, entro 30
giorni successivi alla scadenza del trimestre.
   4.  Per  far  fronte al pregiudizio economico derivante dall'onere
della  sostituzione  per eventi di malattia e di infortunio, anche in
relazione  allo stato di gravidanza e secondo il disposto del Decreto
legislativo  151/2001,  e'  posto  a  carico del servizio pubblico un
onere pari allo 0,36% (zero virgola trentasei per cento) dei compensi
relativi  dell'art.  59,  lettera  A,  comma  1, da utilizzare per la
stipula di apposite assicurazioni.
   5. Con le stesse cadenze previste per il versamento del contributo
previdenziale  di  cui  al  comma  1, le Aziende versano all'ENPAM il
contributo  di  cui  ai  commi 4 affinche' provveda a riversarlo alla
Compagnia   assicuratrice  con  la  quale  i  sindacati  maggiormente
rappresentativi  avranno  provveduto, entro 90 giorni dall'entrata in
vigore  del  presente  Accordo,  a  stipulare  apposito  contratto di
assicurazione   mediante   procedura  negoziale  aperta  ad  evidenza
pubblica.
   6.  Per far fronte al pregiudizio economico derivante da eventi di
infortunio   e   malattia  con  residua  invalidita'  permanente  e/o
inabilita'  all'esercizio dell'attivita' professionale, e' costituito
uno  specifico fondo alimentato dai contributi volontari da parte dei
medici aderenti.
   7. Sentito l'ENPAM le Aziende provvedono alla ritenuta fissata per
ciascun  medico  che  aderisce  al  fondo di cui al comma 6 e versano
all'ENPAM  le  relative contribuzioni, in concomitanza dei versamenti
di cui al comma 5.
   8.  Le  Organizzazioni  sindacali  firmatarie del presente Accordo
entro   90  giorni  dall'entrata  in  vigore  del  presente  Accordo,
definiscono  le  procedure  per  la  costituzione del fondo di cui al
comma 6.

   ART.  61  -  RAPPORTI  TRA  IL MEDICO CONVENZIONATO E LA DIRIGENZA
SANITARIA DELL'AZIENDA.

   1.  Ai  fini  del  corretto  rapporto  tra  i medici di assistenza
primaria  e  le Aziende sanitarie locali in merito al controllo della
corretta  applicazione  delle  convenzioni, per quel che riguarda gli
aspetti  sanitari,  ed  al rispetto delle norme in essi contenute, le
Regioni  individuano, secondo la legislazione regionale in materia di
organizzazione  della  Azienda,  i  servizi  e le figure dirigenziali
preposte.
   2.  I  medici  convenzionati di cui al presente Capo sono tenuti a
collaborare  con  le  suddette  strutture dirigenziali in relazione a
quanto previsto e disciplinato dalla presente convenzione.


                              CAPO III
                    LA CONTINUITA' ASSISTENZIALE

   ART. 62 - CRITERI GENERALI.

   1.  Al  fine  di  garantire  la  continuita'  dell'assistenza  per
l'intero arco della giornata e per tutti i giorni della settimana, le
aziende,  sulla  base della organizzazione distrettuale dei servizi e
nel   rispetto   degli   indirizzi  della  programmazione  regionale,
organizzano  le  attivita'  sanitarie per assicurare la realizzazione
delle  prestazioni  assistenziali territoriali non differibili, dalle
ore  10  del  giorno  prefestivo  alle ore 8 del giorno successivo al
festivo e dalle ore 20 alle ore 8 di tutti i giorni feriali.
   2. Il servizio di continuita' assistenziale e' indirizzato a tutta
la  popolazione,  in  ambito aziendale, in ogni fascia di eta', sulla
base  di  uno  specifico  livello  assistenziale. Le prestazioni sono
realizzate da:
    a)  da  medici  convenzionati  sulla base della disciplina di cui
agli articoli seguenti del presente Capo;
    b)  da  medici  di  cui  alla  lettera  a)  organizzati  in forme
associative con i medici di assistenza primaria per gli assistiti che
hanno  effettuato  la  scelta  in  loro favore in ambiti territoriali
definiti;
    c)   da   un  singolo  convenzionato  per  l'assistenza  primaria
residente nell'ambito territoriale;
   Per   quanto  previsto  dalle  lettere  b),  c)  le  attivita'  di
Continuita' assistenziale possono essere assicurate anche in forma di
servizio attivo in disponibilita' domiciliare.
   3.  Nell'ambito  delle  attivita'  in  equipe,  Utap o altre forme
associative   delle   cure   primarie,   ai   medici  di  continuita'
assistenziale  sono  attribuite  funzioni  coerenti  con le attivita'
della medicina di famiglia, nell'ambito delle rispettive funzioni, al
fine  di  un piu' efficace intervento nei confronti delle esigenze di
salute della popolazione.
   4.  L'attivita' di continuita' assistenziale puo' essere svolta in
modo  funzionale,  nell'ambito delle equipes territoriali, secondo un
sistema  di disponibilita' domiciliare o in modo strutturato, in sedi
territoriali   adeguatamente   attrezzate,  sulla  base  di  apposite
determinazioni assunte nell'ambito degli Accordi regionali.
   5.  Nell'ambito  degli  accordi  regionali, i medici incaricati di
espletare  il  servizio di continuita' assistenziale in uno specifico
ambito  territoriale,  possono  essere  organizzati  secondo  modelli
adeguati a facilitare le attivita' istituzionali e l'integrazione tra
le diverse funzioni territoriali.
   6.  I compensi sono corrisposti dall'Azienda, a ciascun medico che
svolge  l'attivita'  nelle  forme  di cui al comma 2 lettere b) e c),
anche  mediante il pagamento per gli assistiti in carico di una quota
capitaria  aggiuntiva  definita  dalla  contrattazione  regionale,  e
rapportata  a  ciascun  turno effettuato, salvo quanto previsto dagli
articoli seguenti.
   7.  Nell'ambito  degli Accordi regionali, per garantire la massima
efficienza  della  rete  territoriale  e  la  integrazione con quella
ospedaliera,  limitando  le  soluzioni di continuita' nei percorsi di
assistenza   al   cittadino,   si  possono  prevedere  meccanismi  di
operativita' sinergica tra il servizio di continuita' assistenziale e
quello  di  emergenza sanitaria territoriale al fine di arricchire il
circuito professionale dell'emergenza e della medicina di famiglia.

   ART.   63   -   ATTRIBUZIONE   DEGLI   INCARICHI   DI  CONTINUITA'
ASSISTENZIALE.

   1.  Entro  la  fine  dei  mesi di aprile e di ottobre di ogni anno
ciascuna  Regione  pubblica sul Bollettino Ufficiale, in concomitanza
con  la pubblicazione degli ambiti territoriali carenti di assistenza
primaria,   gli   incarichi   vacanti  di  continuita'  assistenziale
individuati,  a  seguito  di  formale  determinazione  delle Aziende,
previa  comunicazione  al  comitato  aziendale  di  cui  all'art. 23,
rispettivamente  alla  data del 1° marzo e del 1° settembre dell'anno
in corso nell'ambito delle singole Aziende.
   2. Possono concorrere al conferimento degli incarichi vacanti resi
pubblici secondo quanto stabilito dal precedente comma 1:
    a)  i medici che siano titolari di incarico a tempo indeterminato
per  la continuita' assistenziale nelle aziende, anche diverse, della
regione che ha pubblicato gli incarichi vacanti o in aziende di altre
regioni,  anche  diverse,  ancorche'  non  abbiano  fatto  domanda di
inserimento  nella  graduatoria  regionale, a condizione peraltro che
risultino titolari rispettivamente da almeno due anni e da almeno tre
anni   nell'incarico   dal   quale   provengono   e  che  al  momento
dell'attribuzione  del  nuovo incarico non svolgano altre attivita' a
qualsiasi   titolo  nell'ambito  del  Servizio  sanitario  nazionale,
eccezion  fatta  per  incarico  a  tempo  indeterminato di assistenza
primaria  o  di  pediatria  di  base,  con  un  carico  di  assistiti
rispettivamente inferiore a 650 e 350. I trasferimenti sono possibili
fino  alla  concorrenza  di  meta'  dei posti disponibili in ciascuna
azienda e i quozienti funzionali ottenuti nel calcolo di cui sopra si
approssimano  alla  unita' inferiore. In caso di disponibilita' di un
solo   posto   per  questo  puo'  essere  esercitato  il  diritto  di
trasferimento;
    b) i medici inclusi nella graduatoria regionale valida per l'anno
in corso.
   3.  Gli  aspiranti,  entro 15 giorni dalla pubblicazione di cui al
comma  1, presentano alla Regione apposita domanda di assegnazione di
uno  o  piu'  degli incarichi vacanti pubblicati, in conformita' allo
schema di cui agli Allegati Q/1 o Q/4.
   4.  Al  fine  del conferimento degli incarichi vacanti i medici di
cui  alla lettera b) del comma 2 sono graduati nell'ordine risultante
dai seguenti criteri:
    a)   attribuzione   del   punteggio   riportato   nella  relativa
graduatoria regionale;
    b)  attribuzione  di  punti  10  a  coloro  che nell'ambito della
Azienda  nella  quale  e'  vacante l'incarico per il quale concorrono
abbiano  la  residenza  fin  da  due anni antecedenti la scadenza del
termine  per  la  presentazione  della  domanda  di  inclusione nella
graduatoria  regionale  e  che  tale requisito abbiano mantenuto fino
alla attribuzione dell'incarico;
    c) attribuzione di punti 10 ai medici residenti nell'ambito della
Regione  da  almeno  due  anni  antecedenti  la  data di scadenza del
termine  per  la  presentazione  della  domanda  di  inclusione nella
graduatoria  regionale  di  settore  e  che  tale  requisito  abbiano
mantenuto fino alla attribuzione dell'incarico.
   5.  Le  graduatorie di cui al precedente comma 4 vengono formulate
sulla  base  dei punteggi relativi e apponendo a fianco al nominativo
di  ciascun medico concorrente lo o gli incarichi vacanti per i quali
egli abbia inoltrato domanda di assegnazione.
   6.   La   Regione,   o  altro  soggetto  da  essa  incaricato  per
l'espletamento  dei  compiti previsti dal presente articolo, provvede
alla  convocazione, mediante raccomandata AR o telegramma, di tutti i
medici  aventi  titolo  alla  assegnazione degli incarichi dichiarati
vacanti  e  pubblicati,  presso  la  sede  indicata  dall'Assessorato
regionale  alla  Sanita',  in  maniera programmata e per una data non
antecedente i 15 giorni dalla data di invio della convocazione.
   7.   La   Regione   o   altro   soggetto   incaricato,  interpella
prioritariamente i medici di cui alla lettera a) del precedente comma
2  in  base  alla  anzianita'  di  servizio  effettivo in qualita' di
incaricato  a  tempo  indeterminato  nelle  attivita'  di continuita'
assistenziale  o ex-guardia medica, fino alla concorrenza della meta'
dei   posti   disponibili;  laddove  risulti  necessario,  interpella
successivamente i medici di cui alla lettera b), dello stesso comma 2
in base all'ordine risultante dall'applicazione dei criteri di cui al
precedente  comma  4  e sulla base del disposto di cui al comma 7 e 8
dell'articolo 16 della presente Accordo.
   8.  L'anzianita'  di  servizio  a  valere per l'assegnazione degli
incarichi  vacanti  ai  sensi  del  precedente comma 2, lettera a) e'
determinata sommando:
    a)  l'anzianita'  totale  di servizio effettivo nella continuita'
assistenziale  o  ex-guardia medica in qualita' di incaricato a tempo
indeterminato;
    b)   l'anzianita'   di   servizio   effettivo  nella  continuita'
assistenziale  o  ex-guardia  medica  nell'incarico  di  provenienza,
ancorche' gia' valutata ai sensi della lettera a).
    c) una anzianita' pari a 18 mesi per trasferimenti interregionali
con provenienza da aziende di cui all'art. 64, comma 4.
   9.  A  parita' di anzianita' per i medici di cui al comma 2, lett.
a)  e  di  quelli di cui al comma 5 del presente articolo, prevalgono
nell'ordine  la  minore eta', il voto di laurea e infine l'anzianita'
di laurea.
   10. La mancata presentazione costituisce rinuncia all'incarico. Il
medico  impossibilitato  a  presentarsi  puo'  dichiarare  la propria
accettazione  mediante  telegramma  o  raccomandata  con  ricevuta di
ritorno,  indicando  l'ordine di priorita' per l'accettazione tra gli
incarichi  vacanti  per  i  quali  ha  concorso.  In  tal  caso sara'
attribuito  il  primo  incarico disponibile tra gli incarichi vacanti
indicati dal medico concorrente.
   11.   La  Regione,  espletate  le  formalita'  per  l'accettazione
dell'incarico, comunica gli atti relativi all'Azienda interessata, la
quale  conferisce  definitivamente  l'incarico a tempo indeterminato,
con   provvedimento  del  Direttore  Generale  che  viene  comunicato
all'interessato  mediante raccomandata con avviso di ricevimento, con
l'indicazione  del termine di inizio dell'attivita', da cui decorrono
gli effetti giuridici ed economici
   12.   Il   medico  che  ha  accettato  l'incarico  deve  inoltrare
all'azienda interessata una dichiarazione sostitutiva di atto notorio
attestante  se alla data di presentazione della domanda aveva in atto
rapporti  di  lavoro dipendente, anche a titolo precario, trattamenti
di  pensione,  e  posizione  di  incompatibilita',  secondo lo schema
allegato  sub  lettera  "L". La situazione di incompatibilita' dovra'
comunque cessare all'atto del conferimento definitivo dell'incarico.
   13.  Se  il  medico  incaricato  e'  proveniente da altra Regione,
l'Azienda  comunica  all'Assessorato  alla  sanita'  della regione di
provenienza  e  a quella del luogo di residenza, ove non coincidenti,
l'avvenuto  conferimento  dell'incarico,  ai  fini  della verifica di
eventuali  incompatibilita'  e  per  gli effetti di cui al successivo
comma 16.
   14. La Regione, sentito il Comitato regionale di cui all'art. 24 e
nel  rispetto dei precedenti commi, puo' adottare procedure tese allo
snellimento  burocratico  e  all'abbreviazione dei tempi necessari al
conferimento degli incarichi.
   15.  E'  cancellato  dalla  graduatoria regionale, o di settore se
presente,   valida   per   l'anno   in   corso   per  la  continuita'
assistenziale,  il medico che abbia accettato l'incarico ai sensi del
presente articolo.
   16.   Il   medico,   gia'   titolare  di  incarico,  che  concorre
all'assegnazione  di  un incarico vacante, per trasferimento, in caso
di assegnazione, decade dall'incarico di provenienza.

   ART. 64 - RAPPORTO OTTIMALE.

   1. Al fine di consentire una programmazione corretta ed efficiente
del  servizio  di continuita' assistenziale nelle singole Aziende, le
Regioni  definiscono,  anche sulla base delle proprie caratteristiche
orogeografiche,  abitative  e organizzative, il fabbisogno dei medici
di   continuita'  assistenziale  di  ciascuna  singola  ASL,  che  e'
determinato  secondo un rapporto ottimale medici in servizio/abitanti
residenti.
   2. Ai fini di quanto previsto al precedente comma 1, il numero dei
medici   inseribili  nei  servizi  di  continuita'  assistenziale  di
ciascuna  ASL  e'  definito dal rapporto di riferimento 1 medico ogni
5000 abitanti residenti.
   3. Le Regioni possono indicare, per ambiti di assistenza definiti,
un  diverso  rapporto  medico/popolazione.  La  variabilita'  di tale
rapporto,  in  aumento  o  in  diminuzione,  deve  essere  concordata
nell'ambito  degli Accordi regionali e comunque tale variabilita' non
puo' essere maggiore del 30% rispetto a quanto previsto al comma 2.
   4.   Le  Aziende  che  dispongano  di  medici  in  servizio  nella
continuita'  assistenziale  in  esubero rispetto al rapporto ottimale
come  definito  al  comma 2, (tenuto conto delle variazioni di cui al
comma   3),  non  possono  attribuire  ulteriori  incarichi  fino  al
riequilibrio di tale rapporto.
   5.  Nell'ambito degli Accordi aziendali sono definiti i criteri di
mobilita' intraaziendale.

   ART. 65 - MASSIMALI.

   1.   Il   conferimento  dell'incarico  a  tempo  indeterminato  di
continuita'  assistenziale  avviene  per  un orario settimanale di 24
ore.
   2.  Ai  medici di continuita' assistenziale titolari di incarico a
24 ore, che esercitano l'attivita' in forme associative funzionali ed
a  progetti  assistenziali  ad  essa  correlati, definiti nell'ambito
degli Accordi regionali ed Aziendali, sono attribuite ulteriori 4 ore
per   attivita'   istituzionali  non  notturne  collegate  anche  con
prestazioni  aggiuntive  e  non  concorrono  alla  determinazione del
massimale  orario.  Sono fatti salvi gli Accordi regionali vigenti in
materia.
   3.  I  medici  gia'  incaricati alla data di entrata in vigore del
presente  Accordo per un numero di ore settimanali pari o inferiore a
12, mantengono tale incarico anche in deroga al precedente comma 1 ma
sono tenuti a concorrere all'aumento orario qualora nell'ambito della
Azienda  si  determinino  incarichi  orari  vacanti.  Il  rifiuto  di
completare   l'orario   fino   alla  concorrenza  di  almeno  24  ore
settimanali comporta la decadenza dall'incarico.
   4.  In  caso  di  organizzazione del servizio in forme associative
strutturali   delle   cure   primarie  o  in  UTAP,  il  conferimento
dell'incarico  e'  di  norma  a  38  ore  settimanali,  di  cui 14 in
attivita' diurna feriale.
   5.  L'incarico  di  38 ore settimanali comporta l'esclusivita' del
rapporto  e  non e' conferibile nei confronti del medico incaricato a
tempo  indeterminato  per  la medicina generale o per la pediatria di
libera  scelta, indipendentemente dal numero di scelte in carico, che
non  rinunci  contestualmente  a tali incarichi. Quello a 24 ore puo'
essere  conferito  solo  in  presenza  di  un numero di scelte pari o
inferiore rispettivamente a 650 o 350.
   6. La cessazione dell'incarico per il raggiungimento del limite di
scelte  di  cui  al  comma  5,  nei  confronti dei medici titolari di
incarico  di  continuita'  assistenziale  ha  effetto  dal sesto mese
successivo  a quello in cui si determina il superamento del numero di
scelte compatibile.
   7.  Ai  fini  di  cui  al precedente comma 6 l'Azienda e' tenuta a
comunicare  al medico il raggiungimento del limite di scelte previsto
dal  comma  5  nel  mese  in  cui  tale  situazione si determina e le
conseguenze   del   raggiungimento   di   tale   limite   (cessazione
dell'incarico di continuita' assistenziale).
   8.  Prima  di  esperire la procedura di pubblicazione di eventuali
incarichi  vacanti,  gli  orari  disponibili all'interno dell'Azienda
vengono  comunicati  ai  medici  gia'  titolari  di  incarico a tempo
indeterminato  inferiore  a  24  ore settimanali, ed assegnati fino a
concorrenza  del  massimale orario, secondo l'ordine di anzianita' di
incarico  nella  stessa  Azienda,  l'anzianita' di laurea e la minore
eta'.
   9.  L'orario  complessivo  dell'incarico  a tempo indeterminato di
continuita'  assistenziale  sommato  a  quello  risultante  da  altre
attivita' compatibili non puo' superare le 38 ore settimanali.
   10.  Il medico titolare di incarico di continuita' assistenziale a
tempo  indeterminato  che  detenga anche un rapporto convenzionale di
assistenza  primaria  o  di  pediatria  di base fino alla concorrenza
rispettivamente  di  350  e di 150 scelte, puo' svolgere attivita' di
libera   professione   strutturata  fino  ad  un  massimo  di  8  ore
settimanali.
   11. Il medico decade dall'incarico qualora:
    a) insorga una situazione di incompatibilita';
    b) rifiuti l'incremento orario ai sensi del precedente comma 3
    c)   non   riduca  l'orario  delle  attivita'  compatibili  nella
fattispecie di cui al comma 9.
   12. Ai fini di quanto disposto dal precedente comma 11, la Azienda
contesta  al medico la situazione di incompatibilita' entro 30 giorni
dalla  sua  rilevazione  e  sulla  base  delle procedure dell'art. 30
definisce la cessazione del rapporto convenzionale.
   13.  Il disposto di cui al comma 11 si applica a partire dal primo
giorno  del  mese successivo a quello nel quale l'Azienda definisce e
comunica al medico la cessazione del rapporto convenzionale.
   14.  Gli  Accordi  regionali  disciplinano le modalita' con cui le
Aziende    possono    attribuire,   eccezionalmente,   per   esigenze
straordinarie   a   garanzia   della   continuita'   del  servizio  e
limitatamente   nel  tempo,  eventuali  ore  di  attivita'  eccedenti
l'orario settimanale di incarico, escluso l'orario di cui al comma 2.

   ART. 66 - LIBERA PROFESSIONE.

   1.  La libera professione puo' essere esercitata al di fuori degli
orari  di  servizio,  purche'  essa  non  rechi pregiudizio alcuno al
corretto e puntuale svolgimento dei compiti convenzionali.
   2.  Il  medico  che  svolge  attivita'  libero professionale, deve
rilasciare  alla  Azienda  apposita  dichiarazione  in  coerenza  col
disposto del comma 1.
   3.  Nell'ambito  dell'attivita'  libero professionale il medico di
continuita' assistenziale puo' svolgere attivita' in favore dei fondi
integrativi  di  cui all'art. 9 del D.Lgs. n. 502/92 e sue successive
modificazioni e integrazioni.
   4.  E'  demandata alla contrattazione regionale la definizione dci
contenuti  e  delle  modalita'  di  attuazione del presente articolo,
secondo quanto disposto dall'art. 14.

   ART. 67 - COMPITI DEL MEDICO.

   1.  Il medico di continuita' assistenziale assicura le prestazioni
sanitarie   non   differibili   ai  cittadini  residenti  nell'ambito
territoriale  afferente  alla  sede di servizio. In presenza di forme
associative   strutturate   delle   cure   primarie  e  di  attivita'
organizzata  in  equipe,  l'attivita' di continuita' assistenziale e'
erogata  nei  confronti della popolazione che ha effettuato la scelta
in favore dei medici facenti parte dell'associazione medesima.
   2. Il medico che assicura la continuita' assistenziale deve essere
presente,  fin  dall'inizio  del turno in servizio attivo, nella sede
assegnatagli   dalla  Azienda  o  nelle  altre  modalita'  specifiche
previste per le equipes, le UTAP o altre forme associative delle cure
primarie,  e  rimanere  a disposizione, fino alla fine del turno, per
effettuare gli interventi, domiciliari o territoriali.
   3.  In relazione al quadro clinico prospettato dall'utente o dalla
centrale  operativa, il medico effettua tutti gli interventi ritenuti
appropriati,  riconosciuti  tali  sulla  base di apposite linee guida
nazionali   o   regionali.   Secondo  le  indicazioni  aziendali,  in
particolari  situazioni di necessita' e ove le condizioni strutturali
lo  consentano,  il  medico  puo'  eseguire prestazioni ambulatoriali
definite nell'ambito degli Accordi regionali.
   4.  Nell'ambito  delle  attivita'  in  Equipe o in UTAP o in altre
forme  organizzative  delle  cure  primarie,  con  Accordi regionali,
possono  essere  sperimentate forme di triage per realizzare risposte
di continuita' assistenziale maggiormente appropriate.
   5.  I  turni  notturni  e  diurni  festivi  sono di 12 ore, quelli
prefestivi di 10 ore.
   6.  A  livello  aziendale  sono definite le modalita' di esercizio
dell'attivita',  ai  fini  dell'eventuale organizzazione dell'orario,
anche  ai  fini  del ristoro psico-fisico del medico, particolarmente
nei mesi estivi.
   7.  Le  chiamate  degli utenti devono essere registrate e rimanere
agli atti. Le registrazioni devono avere per oggetto:
    a) nome, cognome, eta' e indirizzo dell'assistito;
    b)   generalita'  del  richiedente  ed  eventuale  relazione  con
l'assistito (nel caso che sia persona diversa);
    c) ora della chiamata ed eventuale sintomatologia sospettata;
    d)  ora  dell'intervento (o motivazione del mancato intervento) e
tipologia dell'intervento richiesto ed effettuato.
   8.  Per  le  prestazioni  effettuate, il sanitario in servizio, al
fine  di assicurare la continuita' assistenziale in capo al medico di
libera  scelta, e' tenuto a compilare, in duplice copia, il modulario
informativo  (Allegato M), di cui una copia e' destinata al medico di
fiducia  (o  alla  struttura  sanitaria,  in  caso  di  ricovero), da
consegnare  all'assistito,  e  l'altra  viene acquisita agli atti del
servizio.
   9. Il medico utilizza solo a favore degli utenti registrati, anche
se  privi  di  documento  sanitario,  un  apposito ricettario, con la
dicitura   "Servizio  continuita'  assistenziale",  fornitogli  dalla
Azienda  per  le  proposte di ricovero, le certificazioni di malattia
per  il  lavoratore  per  un  massimo  di  3  giorni, le prescrizioni
farmaceutiche   per  una  terapia  non  differibile  sulla  base  del
ricettario  di  cui  alla  Legge  326/2003  e secondo le disposizioni
vigenti in materia.
   10.  Il  medico  in  servizio  attivo  deve  essere  presente fino
all'arrivo  del  medico  che  continua  il servizio. Al medico che e'
costretto  a  restare  oltre  la  fine  del  proprio turno, anche per
esigenze  di  servizio,  spettano  i normali compensi rapportati alla
durata  del prolungamento del servizio, che sono trattenuti in misura
corrispondente a carico del medico ritardatario.
   11.  Il  medico  di  continuita'  assistenziale  che ne ravvisi la
necessita'  deve  direttamente  allertare  il  servizio di urgenza ed
emergenza territoriale per l'intervento del caso.
   12.  Il  medico  in  servizio  di  continuita'  assistenziale puo'
eseguire,   nell'espletamento  dell'intervento  richiesto,  anche  le
prestazioni    aggiuntive   di   cui   al   Nomenclatore   Tariffario
dell'Allegato   D,   finalizzate   a  garantire  una  piu'  immediata
adeguatezza   dell'assistenza  e  un  minore  ricorso  all'intervento
specialistico e/o ospedaliero.
   13.  Le  prestazioni di cui al precedente comma 12 sono retribuite
aggiuntivamente rispetto al compenso orario spettante.
   14.  Nell'ambito degli Accordi regionali e sulla base del disposto
dell'art.  32,  e'  organizzata  la  continuita'  dell'assistenza  ai
cittadini non residenti nelle localita' a forte flusso turistico.
   15.  Nell'espletamento delle attivita' di cui al precedente comma,
il  medico  e'  tenuto a utilizzare, il modello prescrizione-proposta
del  SSN  secondo  le  disposizioni  vigenti,  indicando la residenza
dell'assistito.
   16. Sono inoltre obblighi e compiti del medico:
    a)   la   redazione   di   certificazioni   obbligatorie,  quali:
certificazione   di   malattia   per   i   lavoratori   turnisti,  la
certificazione  per  la  riammissione  al  lavoro degli alimentaristi
laddove prevista;
    b) l'adesione alla sperimentazione dell'equipes territoriali, con
particolare   riferimento   alla  continuita'  dell'assistenza  nelle
strutture protette e nei programmi di assistenza domiciliare;
    c)  lo  sviluppo  e la diffusione della cultura sanitaria e della
conoscenza  del  Servizio  sanitario  nazionale,  in  relazione  alle
tematiche evidenziate all'art. 45 comma 4;
    d)  la  segnalazione  personale  diretta  al medico di assistenza
primaria  che  ha  in  carico  l'assistito  dei  casi  di particolare
complessita' rilevati nel corso degli interventi di competenza, oltre
a quanto previsto dall'art. 69;
    e) la constatazione di decesso.
   17.   Il   medico  di  continuita'  assistenziale  partecipa  alle
attivita'  previste  dagli  Accordi regionali e aziendali. Per queste
attivita'  vengono  previste  quote variabili aggiuntive di compenso,
analogamente  agli  altri  medici  di  medicina  generale che ad esse
partecipano. Tali attivita' sono primariamente orientate, in coerenza
con  l'impianto  generale del presente Accordo, a promuovere la piena
integrazione  tra  i  diversi professionisti della Medicina generale,
anche   mediante   la   regolamentazione   di   eventuali   attivita'
ambulatoriali.
   18.  Con  gli  accordi  regionali e aziendali sono individuati gli
ulteriori  compiti  e  le  modalita'  di partecipazione del medico di
continuita'  assistenziale  alle  attivita'  previste  nelle  equipes
territoriali, nelle Utap e nelle altre forme organizzative delle cure
primarie.

   ART. 68 - COMPETENZE DELLE AZIENDE.

   1.  L'Azienda  e'  tenuta  a  fornire  al  medico  di  continuita'
assistenziale  i  farmaci e il materiale, necessari all'effettuazione
degli  interventi  propri  del  servizio,  sulla  base  del  relativo
protocollo definito nell'ambito degli Accordi regionali.
   2.  L'Azienda  garantisce  altresi'  che le sedi di servizio siano
dotate  di  idonei  locali,  di  adeguate misure di sicurezza, per la
sosta e il riposo dei medici, nonche' di servizi igienici.
   3.  L'Azienda,  sentiti i medici interessati, predispone i turni e
assegna,  sentiti i comitati provinciali per la sicurezza pubblica in
merito  all'applicazione  del  d.  Lgs.  626/94, le sedi di attivita'
nonche' il rafforzamento dei turni medesimi, ove occorra.
   4.  L'Azienda,  sulla base di apposito Accordo regionale, provvede
altresi':
    a) alla disponibilita' di mezzi di servizio, possibilmente muniti
di  telefono  mobile  e  di  caratteri  distintivi, che ne permettano
l'individuazione come mezzi adibiti a soccorso;
    b)   ad  assicurare  in  modo  adeguato  la  registrazione  delle
chiamate, su supporto magnetico
    c) digitale, presso le sedi operative;
   d  )  a  garantire  nei modi opportuni la tenuta e la custodia dei
registri  di  carico  e  scarico  dei farmaci, dei presidi sanitari e
degli  altri materiali messi a disposizione dei medici di continuita'
assistenziale.
   5.   Nell'ambito   degli   Accordi  regionali,  sono  definite  le
competenze  delle  Aziende  in  caso di attivazione della continuita'
assistenziale  nell'ambito  delle  UTAP, delle equipes territoriali o
delle altre forme organizzative strutturali delle cure primarie

   ART.  69  -  RAPPORTI  CON  IL  MEDICO  DI  FIDUCIA E LE STRUTTURE
SANITARIE.

   1.  Ai  fini  del  corretto  rapporto  tra i medici di continuita'
assistenziale  e  le  Aziende sanitarie locali in merito al controllo
della  corretta applicazione delle convenzioni, per quel che riguarda
gli  aspetti  sanitari, ed il rispetto delle norme in essi contenute,
le  Regioni individuano, secondo la legislazione regionale in materia
di  organizzazione  della Azienda, i servizi e le figure dirigenziali
preposte.
   2.  I  medici  convenzionati di cui al presente Capo sono tenuti a
collaborare  con  le  suddette  strutture dirigenziali in relazione a
quanto previsto e disciplinato dalla presente convenzione.
   3.  Il sanitario in servizio, al fine di assicurare la continuita'
dell'assistenza  ed  un  efficace integrazione delle professionalita'
operanti  nel  territorio, interagisce con il medico di fiducia e con
le  strutture  aziendali,  secondo modalita' da definirsi nell'ambito
degli Accordi regionali.
   4.  In  attesa  che  le regioni definiscano le procedure di cui ai
commi  precedenti  del  presente  articolo,  e modelli di interazione
professionale,  il  sanitario  in  servizio, al fine di assicurare la
continuita'  assistenziale  in  capo  al  medico di libera scelta, e'
tenuto  a  compilare,  in  duplice  copia,  il  modulario informativo
(allegato "M"), di cui una copia e' destinata al medico di fiducia (o
alla  struttura  sanitaria,  in  caso  di  ricovero),  da  consegnare
all'assistito, e l'altra viene acquisita agli atti del servizio.
   5. La copia destinata al servizio deve specificare, ove possibile,
se l'utente proviene da altra regione o da Stato straniero.
   6.   Nel   modulo   dovranno  essere  indicate  succintamente:  la
sintomatologia presentata dal soggetto, l'eventuale diagnosi sospetta
o  accertata, la terapia prescritta o effettuata e - se del caso - la
motivazione  che  ha indotto il medico a proporre il ricovero ed ogni
altra notizia ed osservazione che egli ritenga utile evidenziare.
   7.  Saranno, altresi', segnalati gli interventi che non presentino
caratteristiche di indifferibilita'.

   ART. 70 - SOSTITUZIONI E INCARICHI PROVVISORI.

   1.  Il  medico che non puo' svolgere il servizio deve avvertire il
responsabile,  indicato dalla Azienda, che provvede alla sostituzione
secondo le procedure di cui ai commi successivi.
   2.  Gli  Accordi Regionali, in attesa che siano operative le forme
associative  complesse  quali equipe, nuclei di cure primarie o Utap,
possono   prevedere   figure   di   coordinamento  dei  medici  della
continuita'   assistenziale   operanti   in   uno   specifico  ambito
territoriale  con funzioni di raccordo con il responsabile aziendale,
anche  ai fini di quanto previsto dal presente articolo e dal comma 5
dell'articolo 62.
   3.   Nelle   more   dell'espletamento   delle   procedure  per  il
conferimento   degli   incarichi  a  tempo  indeterminato,  stabilite
dall'art.  63,  l'Azienda  puo'  conferire  incarichi  provvisori nel
rispetto dei termini e delle procedure di cui ai commi successivi.
   4.  Per  sostituzioni  superiori  a 9 giorni, l'Azienda conferisce
l'incarico   di   sostituzione  secondo  l'ordine  della  graduatoria
aziendale  di  disponibilita' di cui all'articolo 15, comma 12, o, in
mancanza,   della  graduatoria  regionale  di  settore  vigente,  con
priorita' per i medici residenti nel territorio della Azienda. br; 5.
Qualora   non  fosse  possibile  garantire  il  servizio  secondo  le
procedure di cui al precedente comma, l'Azienda potra' concordare, ai
sensi  del  comma  14  dell'articolo  65,  con i medici incaricati un
aumento  delle  ore  settimanali  oltre il limite di 24 ore e fino al
limite massimo di 38 ore.
   6.  Ai  sensi della Legge 448/2001, art. 19, comma 11, qualora non
fosse  possibile  esperire le procedure di cui al comma 4 ed al comma
5,  al solo fine di garantire il servizio si potranno incaricare, per
non  piu'  di  tre mesi l'anno, medici non presenti nella graduatoria
regionale vigente, nei casi di carente disponibilita'.
   7.  Per  carente  disponibilita'  di  cui  al comma precedente, si
intende la mancanza di medici per:
    a)  rinuncia degli iscritti alla graduatoria regionale di settore
vigente;
    b)  raggiungimento  del  tetto  massimo  di 38 ore settimanali da
parte dei medici gia' incaricati del servizio.
   8.  L'incarico  di  sostituzione  puo'  essere  attribuito  per un
periodo  fino  a  dodici  mesi, sulla base del disposto degli Accordi
regionali.  Un  ulteriore  incarico puo' essere conferito allo stesso
medico  sulla  base  di  quanto  disposto  dal  comma 11 del presente
articolo.
   9.  L'incarico provvisorio cessa alla scadenza o al rientro, anche
anticipato,  del medico titolare dell'incarico a tempo indeterminato,
o  a  seguito  del  conferimento  al medico interessato di incarico a
tempo indeterminato.
   10.  Nel  caso  in  cui  sia necessario proseguire la durata di un
incarico  provvisorio,  i  successivi  incarichi  vengono  attribuiti
secondo l'ordine della graduatoria di disponibilita' o, se esistente,
della  graduatoria regionale di settore, a seguire rispetto al medico
precedentemente incaricato.
   11.  Esaurite  le  procedure di cui al comma 10, ove non sia stato
assegnato  l'incarico  provvisorio vacante, la ASL puo' attribuire lo
stesso ripercorrendo integralmente la graduatoria di disponibilita' e
quella di settore.
   12.  L'azienda,  per  sostituzioni  di durata pari o inferiore a 9
giorni, utilizza i medici in reperibilita' oraria presso quella sede.
   13.  Tranne  che  per  le  ipotesi  di  cui  all'articolo 18 e per
espletamento  del mandato parlamentare, amministrativo, ordinistico e
sindacale,  per  sostituzione superiore a 6 mesi nell'anno, anche non
continuativi,  l'Azienda  sentito  il Comitato di cui all'art. 23, si
esprime sulla prosecuzione della sostituzione stessa e puo' esaminare
il  caso  ai  fini  anche  dell'eventuale  risoluzione  del  rapporto
convenzionale.
   14. Alla sostituzione del medico sospeso dall'incarico per effetto
di  provvedimento  di  cui  all'art.  30  provvede  la Azienda con le
modalita' di cui al comma 4.
   15.  E'  demandata  alla  contrattazione  regionale la definizione
degli  ulteriori  contenuti e delle relative modalita' di attuazione,
secondo quanto disposto dall'art. 14 del presente Accordo.

   ART. 71 - ORGANIZZAZIONE DELLA REPERIBILITA'.

   1.  L'Azienda  organizza  turni  di  reperibilita' domiciliare nei
seguenti orari:
    - dalle ore 19,00 alle 20,30 di tutti i giorni feriali e festivi;
    - dalle ore 9,00 alle 10,30 dei soli giorni prefestivi;
    - dalle ore 7,00 alle 8,30 dei soli giorni festivi.
   2.  Il  medico  di  Continuita'  assistenziale incaricato ai sensi
degli  artt.  63  e 70 del presente Accordo e' tenuto ad effettuare i
turni di reperibilita' secondo il disposto di cui al comma 1.
   3. E' demandata alla contrattazione regionale la definizione degli
ulteriori  contenuti  e  delle  relative modalita' di attuazione e di
remunerazione,  secondo  quanto  disposto  dall'art.  14 del presente
Accordo.

   ART. 72 - TRATTAMENTO ECONOMICO.

   1.  In  attuazione  a  quanto  previsto  all'art.  9  del presente
accordo,  i  compensi lordi omnicomprensivi per ogni ora di attivita'
svolta  ai sensi del presente capo sono stabiliti secondo la seguente
tabella:
=====================================================================
                       |dal 1.1.2004 |dal 31.12.2004 |dal 31.12.2005
=====================================================================
onorario professionale |        19,91|          20,40|          20,84

   2.  Qualora  l'Azienda  non sia in grado di assicurare un mezzo di
servizio  al  medico incaricato spetta allo stesso, nel caso utilizzi
un   proprio  automezzo  su  richiesta  della  Azienda,  un  rimborso
forfetario pari al costo di un litro di benzina verde per ogni ora di
attivita', nonche' adeguata copertura assicurativa dell'automezzo.
   3. Su tutti i compensi di cui al presente articolo, al netto degli
Accordi regionali ed aziendali, l'Azienda versa trimestralmente e con
modalita'  che  assicurino  l'individuazione dell'entita' delle somme
versate e del medico cui si riferiscono, un contributo previdenziale,
a  favore  del  competente  fondo di previdenza di cui al decreto del
Ministro  del  lavoro  e  della  Previdenza Sociale 15 ottobre 1976 e
successive  modificazioni,  nella  misura  del 15% di cui il 9,375% a
carico  dell'azienda  e  il 5,625% a carico del medico. Tale aliquota
decorre dall'1.1.2004.
   4. L'Azienda versa all'ENPAM, con i tempi e le modalita' di cui al
comma   precedente,   un   contributo   dello   0,36%  sull'ammontare
dell'onorario  professionale  di  cui  al  comma  1, affinche' questo
provveda  a  riversarlo  alla  compagnia assicuratrice con la quale i
sindacati  firmatari  della  presente  intesa  provvedono a stipulare
apposito  accordo,  mediante  procedura  negoziale aperta ad evidenza
pubblica,  contro  il  mancato  guadagno  del  medico  per  malattia,
gravidanza,  puerperio, anche in relazione al disposto della legge n.
379/90.
   5.  I  compensi,  indipendentemente  dalle modalita' attraverso le
quali viene assicurata la continuita' assistenziale, sono corrisposti
dalla Azienda direttamente al medico che svolge l'attivita'.
   6. Le Aziende liquidano a ciascun medico a titolo di arretrati per
il triennio 2001-2003 in tre rate previste con le competenze di Marzo
2005,  di  settembre  2005  e di gennaio 2006, l'ammontare risultante
rispettivamente  dal compenso lordo di 0,31 Euro per ora di attivita'
effettuata nel 2001, di 0,31 Euro per ora di attivita' effettuata nel
2002,  di  0,43 Euro per ora di attivita' effettuata nel 2003. Con le
stesse modalita' le aziende erogano gli aumenti contrattuali maturati
dall'1.1.2004 alla data dell'entrata in vigore del presente Accordo.

   ART. 73 - ASSICURAZIONE CONTRO I RISCHI DERIVANTI DAGLI INCARICHI.

   1.  L'Azienda,  previo  eventuale  coordinamento  della  materia a
livello  regionale, deve assicurare i medici che svolgono il servizio
di  continuita'  assistenziale contro gli infortuni subiti a causa od
in  occasione  dell'attivita'  professionale  espletata  ai sensi del
presente  Accordo,  ivi compresi, sempreche' l'attivita' sia prestata
in comune diverso da quello di residenza, gli infortuni eventualmente
subiti  in  occasione  dell'accesso  alla  sede  di  servizio  e  del
conseguente  rientro,  nonche'  i  danni  subiti  per  raggiungere  o
rientrare  dalle  sedi  dei comitati e delle commissioni previsti dal
presente Accordo.
   2.  Il  contratto  e  stipulato,  senza franchigie, per i seguenti
massimali:
    a) 775.000 Euro per morte od invalidita' permanente;
      b) 52 Euro giornalieri per invalidita' temporanea assoluta, con
un  massimo  di  300  giorni  l'anno,  fatti  salvo  diversi  accordi
regionali.
   3.  La  relativa  polizza  e' stipulata e portata a conoscenza dei
sindacati  firmatari  entro  sei  mesi  dall'entrata  in  vigore  del
presente Accordo.
   4.  Nell'ambito  degli  Accordi  regionali  il medico inabile allo
svolgimento  dei compiti di cui al presente Capo, puo' essere adibito
a specifiche differenti attivita' inerenti il proprio incarico.


                               CAPO IV
                  MEDICINA DEI SERVIZI TERRITORIALI

   ART. 74 - CAMPO DI APPLICAZIONE.

   1. Il presente Capo disciplina i rapporti di lavoro instaurati tra
il  Servizio  sanitario  nazionale  ed  i  medici  della medicina dei
servizi  territoriali  ai sensi dell'art. 13 del presente Accordo, in
conformita'   con  le  indicazioni  della  programmazione  regionale,
aziendale   e  distrettuale,  per  l'organizzazione  delle  attivita'
sanitarie  territoriali  a  rapporto  orario,  per  le  quali non sia
richiesto  il titolo di specializzazione e che non risultino regolate
da altri accordi collettivi stipulati ai sensi dell'articolo 48 della
legge 23 dicembre 1978, n. 833.
   2.  Ai  sensi dell'art. 8, comma 1 bis, del D.L.vo n. 502/92, come
modificato  dal  D.L.vo  n. 517/93 e successive normative, nelle more
dell'attuazione  delle  disposizioni  di  cui all'articolo citato, le
Aziende  sanitarie  utilizzano  ad esaurimento, i medici incaricati a
tempo  indeterminato  nella  attivita'  di medicina dei servizi, gia'
disciplinate  dal capo II del D.P.R. n. 218/92, e i medici incaricati
a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 5, comma 4 dell'Allegato "N"
al D.P.R. n. 484 del 1996. Per questi vale il presente Accordo.

   ART. 75 - MASSIMALE ORARIO E SUE LIMITAZIONI.

   1.  Ai  medici  titolari  di  incarico  a tempo indeterminato sono
conferibili aumenti di orario fino a un massimo di 38 ore settimanali
sulla base degli Accordi regionali.
   2.   La  somma  dell'attivita'  per  l'incarico  disciplinato  dal
presente  Capo  e  di  altra  attivita' compatibile non puo' superare
l'impegno orario settimanale di 38 ore.
   3.  L'incarico  di medicina dei servizi territoriali fino a 24 ore
settimanali  cessa  nei  confronti  del  medico  incaricato  a  tempo
indeterminato per la assistenza primaria o per la pediatria di libera
scelta  che  detenga o raggiunga un numero di scelte pari o superiore
rispettivamente a 600 o 320 scelte.
   4. L'incarico a 38 ore comporta l'esclusivita' del rapporto, fatta
salva la libera professione.
   5.  Il  medico  titolare  di  rapporto convenzionale di assistenza
primaria  o  di  pediatria  di  libera  scelta puo' detenere anche un
incarico  di medicina dei servizi territoriali non superiore, in ogni
caso, a 24 ore settimanali.
   6.  Le  diverse  situazioni  esistenti  all'entrata  in vigore del
presente  Accordo,  restano  immutate fino alla stipula degli Accordi
regionali.

   ART. 76 - AUMENTI D'ORARIO.

   1.  L'Azienda,  qualora  si rendano disponibili orari di attivita'
per  cessazione  degli incarichi a tempo indeterminato, ad esclusione
delle  ore  rese libere per inquadramento a tempo indeterminato nella
dirigenza  medica della dipendenza, interpella i medici gia' titolari
di  incarico  a  tempo  indeterminato  presso  l'Azienda medesima che
abbiano  espresso la propria disponibilita' e assegna l'aumento delle
ore all'avente diritto tra i medici operanti nell'ambito della stessa
Azienda secondo l'ordine di anzianita' di incarico.
   2. A parita' di anzianita' di incarico prevalgono, nell'ordine, la
minore eta', il voto di laurea e l'anzianita' di laurea.
   3.  Qualora,  dopo aver espletato la procedura di cui ai commi 1 e
2,  siano  disponibili  turni  vacanti,  l'azienda puo' comunicare la
disponibilita'  al  Comitato  di  cui  all'art.  23  per  l'eventuale
trasferimento  di  medici  gia'  incaricati  a tempo indeterminato in
altra Azienda.

   ART.  77  - RIDUZIONE DI ORARIO DEGLI INCARICHI E SOPPRESSIONE DEI
SERVIZI.

   1.  Per  mutate  ed  accertate  esigenze  di  servizio,  sentiti i
sindacati  firmatari del presente accordo, l'Azienda puo' dar luogo a
riduzione    di    orario    dell'incarico,   dandone   comunicazione
all'interessato  mediante  lettera raccomandata A.R. con preavviso di
un  mese.  La  riduzione  dell'orario si applica al medico con minore
anzianita' di incarico nell'ambito del medesimo servizio.
   2. I provvedimenti con i quali si riducono gli orari o comunque si
introducono  modificazioni  nei  rapporti  disciplinati  dal presente
accordo  sono  comunicati entro 10 giorni al comitato di cui all'art.
23.
   3.  Eventuali  nuovi  aumenti  di orario interessanti servizi gia'
oggetto  di precedenti riduzioni orarie, sono attribuiti al medico al
quale  era  stata applicata la decurtazione di orario, ove possibile,
o, comunque, al medico incaricato a tempo indeterminato con orario di
incarico piu' basso.
   4. Nel caso di non agibilita' temporanea delle strutture per cause
non  imputabili  al  medico, l'Azienda assicura l'utilizzo temporaneo
del  medico  in  altra  struttura  idonea  e,  comunque,  senza danno
economico   per   l'interessato  e  senza  soluzione  di  continuita'
dell'incarico.

   ART. 78 - COMPITI E DOVERI DEL MEDICO - LIBERA PROFESSIONE.

   1. Il medico titolare di incarico a tempo indeterminato deve:
    a) attenersi alle disposizioni contenute nel presente accordo e a
quelle  che  l'Azienda emana per il buon funzionamento del servizio e
il perseguimento dei fini istituzionali;
    b)  osservare  l'orario  di  attivita'  indicato nella lettera di
incarico a tempo indeterminato.
   2.  Le Aziende provvedono al controllo dell'osservanza dell'orario
con procedure uguali a quelle in vigore per il personale dipendente.
   3.  A  seguito  dell'inosservanza  dell'orario  sono  in ogni caso
effettuate   trattenute   mensili   sulle   competenze   del   medico
inadempiente,  previa  rilevazione  contabile delle ore di lavoro non
effettuate.
   4.  Ripetute  e non occasionali infrazioni in materia di orario di
lavoro  e di rispetto dei compiti previsti dal presente Capo potranno
essere  contestate al medico secondo la procedura di cui all'articolo
30 del presente Accordo.
   5.  Il  mancato  invio  dell'Allegato  L  o infedeli dichiarazioni
costituiscono  motivo  di  applicazione  al  medico  del procedimento
sanzionatorio di cui all'articolo 30.
   6.  Il  medico  e'  tenuto  a  svolgere  tutti  i compiti affidati
dall'Azienda,  ivi  comprese  le  eventuali variazioni in ordine alle
sedi ed alla tipologia dell'attivita'.
   7. Sono inoltre doveri e compiti del medico:
    a)  l'adesione  alle  equipes  territoriali  ed  alle altre forme
associative complesse e strutturali;
    b)  lo  sviluppo  e la diffusione della cultura sanitaria e della
conoscenza  del  Servizio  sanitario  nazionale, anche in relazione a
quanto previsto dall'art. 29
    c)  la  collaborazione  funzionale  con  la  dirigenza  sanitaria
dell'Azienda  per  la  realizzazione  dei  compiti  istituzionali del
Servizio sanitario nazionale.
   8. I medici titolari di incarico a tempo indeterminato partecipano
ai  progetti  assistenziali  secondo  quanto  definito  dagli Accordi
regionali ed aziendali.
   9.  Il  medico incaricato per le attivita' di medicina dei servizi
puo'  esercitare  la  libera  professione  al di fuori degli orari di
servizio,  purche'  essa  non  rechi pregiudizio alcuno al corretto e
puntuale svolgimento dei compiti convenzionali.
   10.  Il  medico  che  svolge  attivita' libero professionale, deve
rilasciare  alla  Azienda  apposita  dichiarazione  in  coerenza  col
disposto del comma 1.
   11.  Nell'ambito dell'attivita' libero professionale il medico dei
servizi  territoriali  puo'  svolgere  attivita'  in favore dei fondi
integrativi  di  cui all'art. 9 del D.Lgs. n. 502/92 e sue successive
modificazioni e integrazioni.
   12.   Per  le  attivita'  disciplinate  dal  presente  Capo,  sono
prestazioni  indispensabili  ai  sensi  della  legge 146/1990 e della
legge   83/2000,   quelle   rese   nell'ambito  dei  servizi  per  la
tossicodipendenza, di igiene pubblica, di igiene mentale, di medicina
fiscale.
   13.  E' demandata alla contrattazione regionale la definizione dei
contenuti  e  delle  modalita'  di  attuazione del presente articolo,
secondo quanto disposto dall'art. 14.
   14.  Le  Aziende  sanitarie possono affidare sulla base di accordi
regionali,   ed  esigenze  organizzative,  incarichi  per  specifiche
responsabilita' ai medici di cui al presente Capo.

   ART. 79 - TRASFERIMENTI.

   1.  Il trasferimento dei medici tra Aziende della stessa regione o
di  regioni  diverse,  puo'  avvenire  a  domanda  del  medico previo
nulla-osta dei Direttori Generali delle Aziende interessate.
   2.  Per  il  trasferimento  a  domanda,  l'interessato  deve farne
contestuale richiesta alle Aziende di provenienza e di destinazione.
   3.  L'Azienda  di destinazione deve dare comunicazione al comitato
zonale   della   disponibilita'   del  posto  da  ricoprire  mediante
l'accoglimento  della  richiesta  di  trasferimento; nel caso di piu'
medici  interessati,  prevale  la  posizione  del  medico  che svolge
l'attivita' di cui al presente accordo in via esclusiva, in subordine
l'anzianita'  di  incarico,  la  minore  eta',  il  voto  di laurea e
l'anzianita' di laurea.
   4.  Ove  sia  possibile in relazione alle disponibilita' orarie il
medico  e'  trasferito  all'Azienda  di  destinazione con il medesimo
numero di ore di cui era titolare nell'Azienda di provenienza.
   5.   Il   trasferimento   del   medico   nell'ambito  dei  servizi
distrettuali   della   Azienda   puo'   avvenire   anche   a  domanda
dell'interessato.
   6. Le Aziende, fatto salvo quanto previsto in materia di riduzione
degli  orari  dall'articolo 77, possono attivare modifiche delle sedi
di attivita' dei medici, con mantenimento dell'orario complessivo del
medico, all'interno della Azienda nell'ambito di accorpamenti di sedi
funzionali  ad  una migliore organizzazione dei servizi territoriali,
d'intesa con i sindacati firmatari del presente Accordo.
   7.   I   trasferimenti  d'ufficio  devono  essere  giustificati  o
dall'opportunita'  di  unificare  in  un sola zona le prestazioni del
sanitario,  oppure  di  concentrazione o soppressione di servizi, nel
rispetto  dei  criteri  generali in materia di mobilita' concordati a
livello aziendale con i sindacati firmatari del presente accordo.
   8.  Nel  caso  di trasferimento d'ufficio al medico viene comunque
assicurato  il  mantenimento  del  numero  di  ore  di attivita' gia'
assegnato; l'orario di servizio presso il presidio di destinazione e'
determinato dall'Azienda sentito il medico.
   9.  Il  medico  trasferito,  a  domanda  o  di  ufficio,  conserva
l'anzianita' maturata nel servizio di provenienza.
   10.  Nel  caso  di  non  agibilita' temporanea delle strutture per
cause   non  imputabili  al  medico,  l'Azienda  assicura  l'utilizzo
temporaneo  del  medico  in altra struttura idonea e, comunque, senza
danno economico per l'interessato.
   11.  Al  medico  che accetta il trasferimento di incarico ad altra
Azienda  viene garantita, comunque, la contestualita', in continuita'
di  servizio,  tra la cessazione del vecchio incarico e l'attivazione
del nuovo.

   ART. 80 - DISPONIBILITA'.

   1. Gli Accordi regionali disciplinano la disponibilita' del medico
di  medicina  dei  servizi  territoriali, previo suo consenso, presso
strutture o Enti del Servizio sanitario nazionale o regionale.

   ART. 81 - SOSTITUZIONI.

   1.  Alle  sostituzioni dei medici incaricati a tempo indeterminato
che  per  giustificato  motivo  si  assentino  dal servizio l'Azienda
provvede  assegnando  incarichi  provvisori  secondo  l'ordine  della
graduatoria  aziendale  di  disponibilita', di cui all'art. 15, comma
12,  o,  in  mancanza, di quella regionale di settore se presente, di
cui  al  presente  Accordo,  con  priorita'  per  i  medici residenti
nell'ambito dell'Azienda.
   2.  L'incarico  di sostituzione non puo' superare la durata di tre
mesi.
   3.  L'incarico  di  sostituzione cessa alla scadenza o al rientro,
anche   anticipato,   del   medico  titolare  dell'incarico  a  tempo
indeterminato.
   4.  Alla  scadenza,  un ulteriore incarico potra' essere conferito
dalla  Azienda  ad un altro medico a seguire e secondo l'ordine della
graduatoria  aziendale  di  disponibilita', di cui all'art. 15, comma
12,  o,  in  mancanza,  di  quella  regionale  di  settore, di cui al
presente Accordo.
   5.  Tranne  che  per  le  ipotesi  di  cui  all'articolo  18 e per
espletamento  del mandato parlamentare, amministrativo, ordinistico e
sindacale,  per  sostituzione superiore a 6 mesi nell'anno, anche non
continuativi,  per motivi che non siano quelli previsti dall'art. 18,
l'Azienda  sentito  il  Comitato di cui all'art. 23, si esprime sulla
prosecuzione  della  sostituzione  stessa e puo' esaminare il caso ai
fini anche dell'eventuale risoluzione del rapporto convenzionale.
   6.  Alla sostituzione del medico sospeso dall'incarico per effetto
di  provvedimento  di  cui  all'art.  30  provvede  l'Azienda  con le
modalita' di cui ai commi 2 e 4.
   7.  Al  medico  sostituto  spetta  il trattamento economico di cui
all'articolo 85.

   ART. 82 - PERMESSO ANNUALE RETRIBUITO - CONGEDO MATRIMONIALE.

   1.  Per  ogni  anno  di  effettivo  servizio  prestato,  al medico
incaricato  a  tempo  indeterminato  spetta  un  periodo  di permesso
retribuito  irrinunciabile  di  trenta  giorni  non  festivi, purche'
l'assenza  dal  servizio  non  sia  superiore  ad  un  totale  di ore
lavorative pari a cinque volte l'impegno orario settimanale.
   2.  Il  permesso  e'  usufruito in uno o piu' periodi, a richiesta
dell'interessato, con un preavviso di quarantacinque giorni .
   3.  Se il permesso e' chiesto fuori dei termini del preavviso esso
e' concesso a condizione che l'Azienda possa provvedere al servizio.
   4.   Ai   fini  del  computo  del  permesso  retribuito  non  sono
considerati attivita' di servizio i periodi di assenza non retribuiti
di cui all'art. 84.
   5.  Il  periodo  di permesso viene fruito durante l'anno solare al
quale  si  riferisce e comunque non oltre il primo semestre dell'anno
successivo.
   6.  Per  periodi  di  servizio inferiori ad un anno spettano tanti
dodicesimi  del  permesso  retribuito  quanti sono i mesi di servizio
prestati.
   7.  Al medico confermato spetta un congedo matrimoniale retribuito
di  quindici  giorni  non festivi continuativi, purche' l'assenza dal
servizio  non sia superiore ad un totale di ore lavorative pari a due
volte  e mezzo l'impegno orario settimanale, con inizio non anteriore
a tre giorni prima della data del matrimonio.
   8.  Durante  il  permesso  retribuito e il congedo matrimoniale e'
corrisposto il normale trattamento di servizio.

   ART. 83 - MALATTIA - GRAVIDANZA.

   1.  Al  medico incaricato a tempo indeterminato che si assenta per
comprovata   malattia   o  infortunio,  anche  non  continuativamente
nell'arco  di  trenta  mesi,  che gli impediscano qualsiasi attivita'
lavorativa,  l'Azienda  corrisponde  l'intero  trattamento economico,
goduto  in  attivita'  di  servizio, per i primi sei mesi e al 50 per
cento  per  i successivi tre mesi e conserva l'incarico per ulteriori
quindici mesi, senza emolumenti.
   2.  L'Azienda  puo'  disporre controlli sanitari in relazione agli
stati di malattia o infortunio denunciati.
   3.   In   caso  di  gravidanza  o  puerperio,  l'Azienda  mantiene
l'incarico per sei mesi continuativi.
   4.  Durante  la  gravidanza  e  il puerperio l'Azienda corrisponde
l'intero trattamento economico goduto in attivita' di servizio per un
periodo massimo complessivo di quattordici settimane.

   ART. 84 - ASSENZE NON RETRIBUITE.

   1.  Il  medico  e'  sospeso dall'incarico, con conservazione dello
stesso,  con  le  modalita'  e  per  i  motivi di cui all'art. 18 del
presente Accordo.
   2.  Salvo il caso di inderogabile urgenza, il medico deve avanzare
richiesta  per l'ottenimento dei permessi di cui al presente articolo
con un preavviso di almeno sette giorni.
   3. Ricorrenti assenze non retribuite sono valutate per l'eventuale
procedimento di cui all'art. 30 del presente Accordo.
   4.  In  caso  che il medico svolga incarichi ai sensi del presente
Capo  in piu' posti di lavoro o in piu' Aziende il periodo di assenza
non retribuita deve essere fruito contemporaneamente.
   5. Nessun compenso e' dovuto al medico per i periodi di assenza di
cui  al presente articolo, i quali non sono conteggiati a nessun fine
come anzianita' di incarico.

   ART. 85 - TRATTAMENTO ECONOMICO.

   1.  A  far  data dall'1.1.2004, il trattamento economico e' quello
previsto  dall'art.  14 allegato N del Dpr 270/2000, fatta esclusione
per  il  contributo  previdenziale  di  cui  al  comma 1, lettera d),
incrementato di euro 1.81 per ogni ora di incarico.
   L'incremento  previsto  alla data dell'1.1.2004 viene incrementato
di  euro  0,49  dal  31.12.2004.  L'incremento maturato al 31.12.2004
viene incrementato di euro 0,44 dal 31.12.2005.
   2. Su tutti i compensi di cui al presente articolo, al netto degli
Accordi regionali ed aziendali, l'Azienda versa trimestralmente e con
modalita'  che  assicurino  l'individuazione dell'entita' delle somme
versate e del medico cui si riferiscono, un contributo previdenziale,
a  favore  del  competente  fondo di previdenza di cui al decreto del
Ministro  del  lavoro  c  della  Previdenza Sociale 15 ottobre 1976 e
successive  modificazioni,  nella misura del 24,5% di cui il 14,16% a
carico  della  azienda e il 10,34% a carico del medico. Tale aliquota
decorre dall'1.1.2004.
   3. Le Aziende liquidano a ciascun medico a titolo di arretrati per
il triennio 2001-2003 in tre rate previste con le competenze di Marzo
2005,  di  Settembre  2005  e di Gennaio 2006, l'ammontare risultante
rispettivamente  dal  compenso lordo di 0,48 Euro per ora di incarico
nel  2001,  di  0,48 Euro per ora di incarico nel 2002, di 0,675 Euro
per  ora  di  incarico  nel  2003. Con le stesse modalita' le aziende
erogano  gli aumenti contrattuali maturati dall'1.1.2004 alla data di
entrata in vigore del presente Accordo.

   ART. 86- RIMBORSO SPESE DI ACCESSO.

   1.  Per incarichi svolti in comune diverso da quello di residenza,
purche'   entrambi  siano  compresi  nella  stessa  provincia,  viene
corrisposto,  per  ogni  accesso, un rimborso spese per chilometro in
misura uguale a quella prevista per il personale dipendente.
   2.  Il  rimborso  non  compete nell'ipotesi che il medico abbia un
recapito  professionale  nel  comune sede di presidio presso il quale
svolge  l'incarico.  Nel  caso  di  soppressione di tale recapito, il
rimborso   e'   ripristinato   dopo   tre  mesi  dalla  comunicazione
dell'intervenuta soppressione all'Azienda.
   3.  La  misura  del rimborso spese sara' proporzionalmente ridotta
nel caso in cui l'interessato trasferisca la residenza in comune piu'
vicino  a quello sede del presidio. Rimarra' invece invariata qualora
il  medico trasferisca la propria residenza in comune sito a uguale o
maggiore distanza da quello sede del posto di lavoro.

   ART. 87 - PREMIO DI COLLABORAZIONE.

   1.  Ai  medici  incaricati a tempo indeterminato e' corrisposto un
premio  annuo  di collaborazione pari a un dodicesimo del compenso di
cui all'articolo 85, comma 1.
   2.  Detto  premio  e'  liquidato entro il 31 dicembre dell'anno di
competenza.
   3.  Al  medico  che  cessa  dal  servizio prima del 31 dicembre il
premio viene liquidato all'atto della cessazione del servizio.
   4.  Il  premio  di  collaborazione  non  compete al medico nei cui
confronti  sia  stato  adottato  il provvedimento di sospensione o di
risoluzione del rapporto professionale per motivi disciplinari.

   ART. 88 - PREMIO DI OPEROSITA'.

   1.   Ai  medici  incaricati  a  tempo  indeterminato  spetta  alla
cessazione  dell'incarico un premio di operosita' nella misura di una
mensilita'  per  ogni  anno di servizio prestato; a tal fine non sono
computati  tutti  i periodi di assenza dal servizio non retribuiti ai
sensi del presente Capo.
   2.  Per  le  frazioni  di  anno,  la  mensilita'  di  premio sara'
ragguagliata  al numero dei mesi di servizio svolto, computando a tal
fine per mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni, e non
calcolando quella pari o inferiore a 15 giorni.
   3. Il premio di operosita' e' calcolato sul compenso orario di cui
all'art.  85,  sul premio di collaborazione, sull'indennita' di piena
disponibilita'  e sull'assegno alla persona di cui all'art. 14, comma
1,  lett. a2) dell'Allegato N DPR n. 270 del 2000, nonche' in base ai
criteri  previsti dall'allegato E annesso al DPR n. 884/84 che qui si
intendono integralmente richiamati.
   4.  Conseguentemente  ciascuna  mensilita' di premio potra' essere
frazionata  in  dodicesimi; la frazione di mese superiore a 15 giorni
e' computata per mese intero, quella pari o inferiore a 15 giorni non
e' computata.

   ART.   89   -   ASSICURAZIONE   CONTRO   GLI  INFORTUNI  DERIVANTI
DALL'INCARICO.

   1.  L'Azienda,  previo  eventuale  coordinamento  della  materia a
livello  regionale, deve assicurare i medici che svolgono il servizio
di   medicina   dei   servizi   contro  i  danni  da  responsabilita'
professionale verso terzi e contro gli infortuni subiti a causa od in
occasione   dell'attivita'   professionale  espletata  ai  sensi  del
presente Capo, ivi compresi, ove l'attivita' sia prestata in una sede
diversa da quella di residenza, gli infortuni eventualmente subiti in
occasione  dell'accesso  alla  sede  di  servizio  e  del conseguente
rientro,  nonche'  i  danni  subiti per raggiungere o rientrare dalle
sedi dei comitati e delle commissioni previste dal presente Accordo.
   2.  Il  contratto  e'  stipulato, senza franchigie, per i seguenti
massimali:
    a) 775.000 Euro per morte od invalidita' permanente;
    b)  52  Euro giornalieri per invalidita' temporanea assoluta, con
un massimo di 300 giorni l'anno.
   3.  La  relativa  polizza  e' stipulata e portata a conoscenza dei
sindacati  firmatari  entro  sei  mesi  dalla  entrata  in vigore del
presente Accordo.

   ART.  90  -  RAPPORTI  TRA  IL MEDICO CONVENZIONATO E LA DIRIGENZA
SANITARIA DELL'AZIENDA.

   1.  Ai  fini  del  corretto  rapporto  tra  i  medici  dei servizi
territoriali  e  le  Aziende  sanitarie locali in merito al controllo
della  corretta applicazione delle convenzioni, per quel che riguarda
gli  aspetti  sanitari, ed al rispetto delle norme in esse contenute,
le  Regioni individuano, secondo la legislazione regionale in materia
di  organizzazione  della Azienda, i servizi e le figure dirigenziali
preposte.
   2.  I  medici  convenzionati di cui al presente Capo sono tenuti a
collaborare  con  le  suddette  strutture dirigenziali in relazione a
quanto previsto e disciplinato dal presente Accordo.


                               CAPO V
                 L'EMERGENZA SANITARIA TERRITORIALE

   ART. 91 - GENERALITA' E CAMPO DI APPLICAZIONE.

   1.  Nelle  more  della  realizzazione  delle  disposizioni  di cui
all'art.   8,   comma  1  bis  del  D.L.vo  n.  502/92  e  successive
modificazioni   ed  integrazioni,  l'organizzazione  della  emergenza
sanitaria   territoriale   viene   realizzata   in  osservanza  della
programmazione  regionale esistente e in coerenza con le norme di cui
al  D.P.R. 27 marzo 1992 e con l'Atto d'intesa tra Stato e Regioni di
applicazione  delle  linee  guida  sul sistema di emergenza sanitaria
pubblicato nella G.U. del 17.5.96.
   2.  La Regione che si avvale di personale medico convenzionato per
l'espletamento del servizio, utilizza medici incaricati sulla base di
una   graduatoria   regionale  di  settore  secondo  quanto  disposto
dall'articolo 15 del presente Accordo.
   3.  Gli  Accordi  regionali definiscono le modalita' organizzative
del  Servizio di Emergenza sanitaria convenzionata di cui al presente
Accordo,  sulla  base  di quanto definito dai successivi articoli del
presente Capo.

   ART. 92 - INDIVIDUAZIONE E ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI.

   1. L'Azienda procede alla data del 1 ° marzo e del 1° settembre di
ogni  anno  alla  verifica  degli organici in dotazione ai servizi di
emergenza  territoriale  al fine di individuare gli incarichi vacanti
da pubblicarsi ai fini della successiva copertura
   2.   Individuata   la   vacanza  di  incarico,  l'Azienda  ne  da'
comunicazione  alla  Regione,  per  le procedure di pubblicazione sul
Bollettino Ufficiale della Regione.
   3.  Entro  la  fine  dei  mesi di Aprile e di Ottobre di ogni anno
ciascuna  Regione  pubblica sul Bollettino Ufficiale, in concomitanza
con  la pubblicazione degli ambiti territoriali carenti di assistenza
primaria,  gli incarichi vacanti di emergenza sanitaria Territoriale,
come individuati al precedente comma 1.
   4.  Possono  concorrere  al  conferimento  degli incarichi vacanti
pubblicati   i   medici   in  possesso  dell'attestato  di  idoneita'
rilasciato  dopo  la  frequenza  dell'apposito  corso  di  formazione
previsto  ai  sensi  dell'art. 66 del DPR 270/2000 e dell'art. 96 del
presente Accordo.
   5. Possono concorrere al conferimento degli incarichi vacanti resi
pubblici secondo quanto stabilito dai precedenti commi:
    a)  i medici che siano titolari di incarico a tempo indeterminato
per la emergenza sanitaria territoriale nelle Aziende, anche diverse,
della  regione  che  ha  pubblicato  gli  incarichi  vacanti  e nelle
Aziende, di altre regioni, anche diverse, ancorche' non abbiano fatto
domanda  di  inserimento  nella  graduatoria  regionale di settore, a
condizione  peraltro che risultino titolari rispettivamente da almeno
un  anno  e  da almeno due anni dell'incarico dal quale provengono. I
trasferimenti  sono  possibili  fino alla concorrenza di un terzo dei
posti  disponibili  in  ciascuna  Azienda  e  i  quozienti frazionali
ottenuti  nel  calcolo  del  terzo  di cui sopra si approssimano alla
unita'  piu'  vicina.  In caso di disponibilita' di un solo posto per
questo puo' essere esercitato il diritto di trasferimento;
    b) i medici inclusi nella graduatoria regionale di settore valida
per  l'anno  in corso e che siano in possesso dei requisiti necessari
per  le  attivita' di emergenza sanitaria territoriale, con priorita'
per:
     b1)  medici  gia'  incaricati  a  tempo  indeterminato presso la
stessa  Azienda  nel servizio di continuita' assistenziale, di cui al
Capo III;
     b2)  medici  incaricati  a  tempo  indeterminato  di continuita'
assistenziale  nell'ambito  della  stessa  regione, con priorita' per
quelli   residenti  nell'ambito  della  Azienda  da  almeno  un  anno
antecedente la data di pubblicazione dell'incarico vacante;
     b3)  medici  inseriti nella graduatoria regionale, con priorita'
per  quelli  residenti  nell'ambito  della  Azienda da almeno un anno
antecedente la data di pubblicazione dell'incarico vacante.
   6.  In caso di pari posizione, i medici di cui al comma 5 lett. a)
sono   graduati  nell'ordine  di  minore  eta',  voto  di  laurea  ed
anzianita' di laurea.
   7.  Al  fine del conferimento degli incarichi vacanti ai medici di
cui  al  comma  5,  lettera  b,  gli  stessi sono graduati secondo il
punteggio riportato nella graduatoria regionale di settore vigente.
   8.  L'Azienda  interpella  prioritariamente  i  medici di cui alla
lettera  a)  del  precedente  comma  5  in  base  alla  anzianita' di
servizio;  laddove  risulti  necessario, interpella successivamente i
medici di cui alla lettera b) dello stesso comma 5;
   9.  L'anzianita'  di  servizio  a  valere per l'assegnazione degli
incarichi  vacanti  ai  sensi  del  precedente comma 5, lettera a) e'
determinata sommando:
    a)  l'anzianita'  totale  di  servizio  effettivo nella emergenza
sanitaria territoriale;
    b)   l'anzianita'   di   servizio   effettivo   nell'incarico  di
provenienza,  ancorche'  gia'  computato  nell'anzianita' di cui alla
lettera a).
   10.  E'  cancellato dalla graduatoria regionale di settore vigente
il  medico  che  abbia  accettato  l'incarico  ai  sensi del presente
articolo.  Il  medico  che,  avendo  concorso  all'assegnazione di un
incarico  vacante  avvalendosi  della  facolta'  di cui al precedente
comma  5,  lettera  a),  accetta  l'incarico  ai  sensi  del presente
articolo,   decade   dall'incarico   di  provenienza  dalla  data  di
decorrenza del nuovo incarico.
   11.  I  medici  incaricati  di  emergenza  sanitaria  ai quali sia
riconosciuto  dalla competente commissione sanitaria dell'Azienda gia
individuata  per  il  personale  dipendente  lo  stato di inidoneita'
all'attivita'  sui mezzi mobili di soccorso, ivi compreso lo stato di
gravidanza  fin  dal suo inizio, sono ricollocati ed utilizzati nelle
centrali operative, nei presidi fissi di emergenza e nei DEA/PS.
   12.  E' demandata alla contrattazione regionale la definizione dei
contenuti  e  delle  modalita'  di  attuazione  dei commi successivi,
secondo quanto disposto dall'art. 14 del presente Accordo.
   13.  Gli  aspiranti, entro 15 giorni dalla pubblicazione di cui al
comma  3, presentano alla Azienda apposita domanda di assegnazione di
uno  o  piu'  degli incarichi vacanti pubblicati, in conformita' allo
schema di cui agli Allegati Q/2 o Q/5.
   14.  In  allegato  alla domanda gli aspiranti devono inoltrare una
dichiarazione  sostitutiva di atto notorio attestante se alla data di
presentazione  della  domanda  abbiano  in  atto  rapporti  di lavoro
dipendente,  anche a titolo precario, trattamenti di pensione e se si
trovino  in posizione di incompatibilita', secondo lo schema allegato
sub  lettera  "L".  Eventuali  situazioni  di incompatibilita' devono
cessare al momento dell'assegnazione dell'incarico.
   15.  Le  graduatorie  per  l'assegnazione  degli incarichi vengono
formulate  sulla  base  delle  relative  posizioni dei concorrenti ed
apponendo a fianco al nominativo di ciascun medico lo o gli incarichi
vacanti per i quali egli abbia inoltrato domanda di assegnazione.
   16. L'Azienda provvede alla convocazione, mediante raccomandata AR
o telegramma, di tutti i medici aventi titolo alla assegnazione degli
incarichi  dichiarati  vacanti  e pubblicati, presso la sede indicata
dall'Assessorato regionale alla sanita', in maniera programmata e per
una  data  non  antecedente  i  15  giorni  dalla data di invio della
convocazione.
   17. La mancata presentazione costituisce rinuncia all'incarico.
   18.  Il  medico  impossibilitato  a presentarsi puo' dichiarare la
propria  accettazione  mediante  telegramma,  indicando  nello stesso
l'ordine  di  priorita'  per l'accettazione tra gli incarichi vacanti
per  i  quali  ha  concorso.  In  tal  caso sara' attribuito il primo
incarico  disponibile,  a  cui  il  medico  ha  titolo  in  base alle
priorita', tra gli incarichi vacanti indicati dal medico concorrente.
   19.   L'Azienda  conferisce  definitivamente  l'incarico  a  tempo
indeterminato,  con  provvedimento  del  Direttore Generale che viene
comunicato   all'interessato  mediante  raccomandata  con  avviso  di
ricevimento,  con l'indicazione del termine di inizio dell'attivita',
da cui decorrono gli effetti giuridici cd economici.
   20.  La  Regione,  sentito  il  comitato  di cui all'art. 24 e nel
rispetto  dei  precedenti  commi,  puo'  adottare procedure tese allo
snellimento  burocratico  e  all'abbreviazione dei tempi necessari al
conferimento degli incarichi.
   21.  Le  Regioni,  previa valutazione del fabbisogno di operatori,
organizzano  almeno una volta all'anno i corsi specifici di idoneita'
all'emergenza,  definendone  i  relativi  criteri  di  accesso  e  le
modalita'.
   22. Nell'ambito degli Accordi aziendali sono definiti i criteri di
mobilita' intraaziendale.

   ART. 93 - MASSIMALE ORARIO.

   1.  Gli  incarichi a tempo indeterminato sono conferiti per 38 ore
settimanali, presso una sola Azienda, e comportano l'esclusivita' del
rapporto.
   2. L' azienda puo' conferire incarichi provvisori sulla base della
graduatoria  di  settore  vigente  o, se esistente, della graduatoria
aziendale di disponibilita'.
   3.  E'  demandata alla contrattazione regionale la definizione dei
contenuti  e  delle  modalita'  di  attuazione  dei commi successivi,
secondo quanto disposto dall'art. 14 del presente Accordo.
   4.  L'Azienda,  per  un  massimo  di  mesi  dodici  puo' conferire
incarichi  provvisori  ai  sensi  dell'art.  97  comma  4, per 38 ore
settimanali. Eccezionalmente e comunque non oltre il 31 dicembre 2005
possono  essere  conferiti  tali  incarichi provvisori, anche a tempo
parziale,  per  24  ore  settimanali;  in tale caso lo svolgimento di
altre attivita' compatibili comporta la riduzione di queste ultime in
misura  corrispondente  all'eccedenza.  Sono fatte salve temporanee e
specifiche  diverse determinazioni regionali in relazione a obiettive
difficolta'  di organizzazione del Servizio, al fine di salvaguardare
il livello qualitativo dell'emergenza sanitaria territoriale.
   5.  L'orario  complessivo dell'incarico a tempo parziale di cui al
precedente  comma  e  quello  risultante  da  altre  attivita' orarie
compatibili non puo' superare le 38 ore settimanali.
   6.  L'attivita'  continuativa  di servizio non puo' superare le 12
ore.  Un  ulteriore  turno di servizio non puo' essere iniziato prima
che siano trascorse 12 ore dalla fine del turno precedente.
   7.   Per   ragioni  eccezionali  e  contingenti  specifiche  della
tipologia dell'attivita', qualora il servizio debba essere prolungato
oltre  il  turno prestabilito, l'attivita' continuativa puo' superare
le 12 ore, ma mai comunque le 15 ore.
   8.  I  turni  di  servizio  dei  medici  incaricati  di  emergenza
sanitaria   territoriale   devono  essere  disposti  sulla  base  del
principio  della equita' distributiva, fra tutti i medici incaricati,
dei turni diurni, notturni e festivi.
   9. Nell'ambito degli accordi regionali, possono essere individuate
le  modalita'  organizzative  e  di collaborazione dei medici del 118
presso  le  strutture  intramurarie aziendali dell'Emergenza-Urgenza,
nelle quali essi operano.

   ART. 94 - CAMPO DI APPLICAZIONE E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'.

   1. L'attivita' del servizio oggetto delle presenti disposizioni si
esplica  nell'arco delle 24 ore per interventi di primo soccorso, per
attivita'  di  coordinamento  operativo  e  risposta  sanitaria nella
Centrale  Operativa  118,  per  interventi  di  soccorso  in  caso di
maxi-emergenze  o  disastro  e,  a  integrazione, nelle attivita' dei
D.E.A./PS  e  aree afferenti con le collaborazioni di cui al comma 3,
dell'articolo 95.
   2.  Il  medico  incaricato  di  emergenza sanitaria opera di norma
nelle sottoelencate sedi di lavoro:
    a) Centrali operative;
    b)  Postazioni  fisse  o  mobili, di soccorso avanzato e punti di
primo intervento;
    c) PS/D.E.A.
   3.  Il  Medico incaricato svolge la propria attivita' nel contesto
del  sistema di emergenza, organizzato secondo la normativa Nazionale
in vigore in materia di emergenza sanitaria.
   4.  Le Regioni definiscono i canali informativi, le procedure e le
modalita'  dell'aggiornamento  continuo del Medico dell'emergenza, in
materia  di protocolli ed indirizzi Nazionali e Regionali del Sistema
di Emergenza.
   5.  Le  Regioni  definiscono  le  modalita'  di partecipazione dei
medici   dell'emergenza   alla  programmazione  del  servizio,  anche
mediante   incontri  tecnici  periodici  tra  i  medici  preposti,  i
responsabili   delle  centrali  operative  e  i  dirigenti  Regionali
preposti.

   ART. 95 - COMPITI DEL MEDICO - LIBERA PROFESSIONE.

   1.  Il  medico incaricato svolge i seguenti compiti retribuiti con
la quota fissa oraria:
    a)  interventi  di  assistenza  e di soccorso avanzato esterni al
presidio   ospedaliero,  con  mezzo  attrezzato  secondo  la  vigente
normativa;
    b)  attivita'  assistenziali  e  organizzative  in  occasione  di
maxiemergenze  e  NSCR,  previo  svolgimento  di  apposito  corso  di
formazione predisposto a livello regionale o aziendale;
    c) trasferimenti assistiti a bordo di autoambulanze attrezzate;
    d)  attivita'  presso  centrali  operative  anche nell'ambito dei
dipartimenti di emergenza e urgenza.
   2.  E'  demandata alla contrattazione regionale la definizione dei
contenuti  e  delle  modalita' di attuazione dei successivi commi del
presente articolo, secondo quanto disposto dall'art. 14.
   3.  I  medici  di cui al precedente comma 1 possono inoltre, sulla
base di appositi accordi regionali ed aziendali:
    a) collaborare, per il tempo in cui non sono impegnati in compiti
propri dell'incarico, nelle attivita' di primo intervento dei presidi
territoriali  delle  Aziende  Sanitarie  e  nelle strutture di Pronto
Soccorso  dei  presidi  ospedalieri dell'Azienda stessa facenti parte
dei dipartimenti di emergenza e urgenza;
    b) essere utilizzati per attivita' presso punti di soccorso fissi
o  mobili,  in  occasione  di  manifestazioni sportive, fieristiche e
culturali ecc.;
    c) svolgere nelle centrali operative attivita' di coordinamento e
di riferimento interno ed esterno al servizio;
    d)  operare  interventi  di  assistenza e di soccorso avanzato su
mezzi  attrezzati  ad  ala  fissa, ala rotante, auto e moto medica ed
altri mezzi di trasporto attrezzati.
   4.  Ai  medici  incaricati  a  tempo  indeterminato  di  emergenza
sanitaria   territoriale  sono  attribuiti  anche  ulteriori  compiti
previsti  dagli  Accordi  regionali  compresi  quelli di formazione e
aggiornamento del personale sanitario.
   5.  Ai  medici  incaricati  a  tempo  indeterminato  di  emergenza
sanitaria   territoriale   possono   essere   attribuiti  compiti  di
formazione  e  aggiornamento  del  personale  medico,  sulla  base di
apposite determinazioni assunte nell'ambito degli Accordi regionali.
   6.  Sulla  base di apposita programmazione Regionale e Aziendale i
medici  dell'Emergenza possono partecipare, secondo accordi regionali
ed  aziendali,  a  progetti  formativi  e di educazione sanitaria dei
cittadini  in  materia  di  emergenza  sanitaria territoriale e primo
intervento sanitario.
   7.   Il   medico  addetto  alla  Centrale  Operativa  deve  essere
fisicamente presente al suo posto durante il turno di servizio.
   8.  Il  medico  in  turno  di  servizio  assistenziale deve essere
presente  fino  all'arrivo del medico addetto al turno successivo. Al
medico  che deve prolungare il proprio turno per ritardato arrivo del
medico  addetto  al  turno  successivo, spetta un compenso aggiuntivo
pari  all'eccedenza  di orario svolto. Tale compenso viene trattenuto
in misura corrispondente al medico ritardatario.
   9.  Il  medico  in  turno  di  servizio e' tenuto ad espletare gli
interventi  richiesti  nel  corso  del  turno,  ed  a  completare  1'
intervento  che eventualmente si prolunghi oltre il termine del turno
di servizio medesimo. L'eccedenza di orario derivante dall'intervento
di cui sopra e' retribuita secondo quanto disposto dall'art. 98.
   10.  Il  medico incaricato per le attivita' di emergenza sanitaria
territoriale  puo' esercitare la libera professione al di fuori degli
orari  di  servizio,  purche'  essa  non  rechi pregiudizio alcuno al
corretto e puntuale svolgimento dei compiti convenzionali.
   11.  Il  medico  che  svolge  attivita' libero professionale, deve
rilasciare  alla  Azienda  apposita  dichiarazione  in  coerenza  col
disposto del comma 10.
   12.  Nell'ambito  dell'attivita' libero professionale il medico di
emergenza  sanitaria  territoriale  puo' svolgere attivita' in favore
dei  fondi  integrativi  di cui all'art. 9 del D.Lgs. n. 502/92 e sue
successive modificazioni e integrazioni.

   ART. 96 - IDONEITA' ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI EMERGENZA.

   1.  Al  fine  di  esercitare  le  attivita' indicate dall'articolo
precedente  i  medici devono essere in possesso di apposito attestato
di  idoneita'  all'esercizio  dell'attivita'  di  emergenza sanitaria
territoriale,  rilasciato dalle Aziende sulla base di quanto disposto
ai successivi commi.
   2.  Le  Regioni  formulano, sulla base della normativa vigente, il
programma di un apposito corso di formazione della durata di almeno 4
mesi, per un orario complessivo non inferiore a 300 ore, da svolgersi
prevalentemente in forma di esercitazione e tirocinio pratico secondo
le norme vigenti.
   3.  Le  Aziende  di  norma quantificano entro il 30 giugno di ogni
anno  il  proprio  fabbisogno  di  personale  medico  da  utilizzare,
nell'anno   successivo,   per  le  esigenze  complessive  (incarichi,
sostituzioni e rcpcribilita) dell'emergenza sanitaria territoriale cd
organizzano  e  svolgono entro il 31 dicembre uno o piu' corsi di cui
deve essere preventivamente data pubblicita' sul Bollettino Ufficiale
Regionale.
   4.  Ai  corsi partecipano, i medici gia' incaricati nei servizi di
continuita'  assistenziale  residenti  nella  stessa  Azienda secondo
l'anzianita'  di  incarico;  in carenza di medici disponibili possono
partecipare ai corsi i medici incaricati di continuita' assistenziale
residenti in Aziende limitrofe, secondo l'anzianita' di incarico.
   5.  In  caso  di mancanza di medici disponibili alla frequenza del
corso di idoneita' alle attivita' di emergenza sanitaria territoriale
tra  quelli  aventi  diritto  ai  sensi  del  comma 4, l'Azienda puo'
ammettere  al  corso  un  numero  di medici incaricati di continuita'
assistenziale  in  ambito  regionale pari ai relativi posti vacanti e
secondo  l'anzianita'  di  incarico. In caso di ulteriore carenza, ai
corsi  partecipano  i  medici  residenti nella stessa Azienda secondo
l'ordine della graduatoria regionale.
   6.  Qualora,  dopo aver individuato gli aventi titolo ai sensi dei
commi  precedenti,  sussista  una  ulteriore disponibilita' di posti,
questi   vengono   assegnati   secondo   l'ordine  della  graduatoria
regionale.
   7.  Il corso si conclude con un giudizio di idoneita', o meno, dei
partecipanti e con il rilascio da parte della Azienda di un attestato
di  idoneita'  allo  svolgimento  di attivita' di emergenza sanitaria
territoriale valido presso tutte le Aziende Unita' Sanitarie Locali.
   8.  Nell'ambito degli accordi regionali sono definiti i criteri di
accesso e modalita' di partecipazione al corso.

   ART. 97 - SOSTITUZIONI, INCARICHI PROVVISORI - REPERIBILITA'.

   1.  Fermo  restando l'obbligo per il medico di dover comunicare al
responsabile   del   servizio   dell'Azienda   la  impossibilita'  di
assicurare  l'attivita'  durante  il turno previsto, qualora egli non
sia in grado di farlo tempestivamente, contatta il responsabile della
centrale operativa affinche', utilizzando la lista di cui al comma 13
provveda alla sostituzione.
   2.  Il  medico che si trovi nella condizione di non poter prestare
la  propria  opera  per le condizioni previste dall'articolo 18, deve
essere  sostituito  da  un medico nominato dalla Azienda con incarico
provvisorio.
   3.  E'  demandata alla contrattazione regionale la definizione dei
contenuti  e  delle  modalita'  di  attuazione  dei commi successivi,
secondo quanto disposto dall'art. 14 del presente Accordo.
   4.   Nelle   more   dell'espletamento   delle   procedure  per  il
conferimento   degli   incarichi  a  tempo  indeterminato,  stabilite
dall'art.  92, l'Azienda puo' conferire incarichi provvisori, secondo
le  disposizioni di cui al successivo comma 7. L'incarico provvisorio
non puo' essere superiore a dodici mesi. L'incarico provvisorio cessa
alla  scadenza  o  a  seguito  del conferimento dell'incarico a tempo
indeterminato.
   5.  Alla  scadenza  dell'incarico  di cui al comma 4, un ulteriore
incarico  potra'  essere conferito dall' Azienda ad un altro medico a
seguire   e   secondo   l'ordine   della   graduatoria  aziendale  di
disponibilita'  (ex  comma  12,  art.  15)  o, in mancanza, di quella
regionale  di  settore,  ove  vigente,  di  cui  al presente Accordo.
Esaurita  la  graduatoria,  l'incarico  potra'  essere  attribuito al
medico precedentemente incaricato.
   6.  Per esigenze relative a importanti flussi turistici o di altro
genere  e  per  specifiche  istanze  sperimentali, le aziende possono
istituire   punti  di  emergenza  sanitaria  territoriale  conferendo
incarichi  provvisori  della  durata  massima  di  mesi sei, a medici
inseriti  nella  graduatoria  regionale in possesso dell'attestato di
cui all'art. 92, comma 4.
   7.  Gli  incarichi  provvisori conferiti dall'Azienda ai sensi dei
precedenti  commi 4 e 6, vengono assegnati prioritariamente ai medici
inseriti  nella vigente graduatoria in possesso dell'attestato di cui
all'art.  92, comma 4, e secondo l'ordine delle stesse, interpellando
prioritariamente i medici residenti nell'ambito dell'Azienda stessa.
   8.  Alla  sostituzione del medico sospeso dal servizio per effetto
di  provvedimento  di  cui  all'art.  30  provvede  la Azienda con le
modalita' di cui al precedente comma 7.
   9.   Considerate   le   peculiarita'  del  servizio  di  Emergenza
Territoriale,  le  professionalita'  necessarie  e la responsabilita'
intrinseca  al  Servizio  stesso, per eventuali assenze impreviste od
improvvise,    l'azienda    organizza,   sulla   base   di   apposite
determinazioni   previste   dagli   Accordi  regionali,  i  turni  di
reperibilita'   dei  medici  incaricati  nel  servizio  di  emergenza
sanitaria territoriale.
   10.  L'Azienda  organizza,  utilizzando  i  medici  incaricati nel
servizio  di emergenza sanitaria territoriale, turni di reperibilita'
domiciliare  di 12 ore al fine di fronteggiare assenze improvvise dei
medici   incaricati   del   turno  di  lavoro.  I  turni  mensili  di
reperibilita'  eccedenti  il  numero di 4 vengono retribuiti mediante
accordi regionali.
   11. Ulteriori reperibilita', comprese quelle per le maxiemergenze,
possono   essere   attivate  in  relazione  a  specifiche  necessita'
determinatesi   nell'ambito  del  Servizio,  previo  accordo  con  le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
   12.  Il numero dei medici in reperibilita', utilizzati per ciascun
turno,  non  puo'  essere inferiore al rapporto di 1 reperibile per 6
medici  in  guardia attiva nel turno corrispondente. Sono fatti salvi
eventuali  differenti  accordi  regionali  gia'  in  essere  all'atto
dell'entrata in vigore del presente Accordo.
   13.  L'Azienda  Sanitaria  Locale fornisce alla Centrale Operativa
copia  dell'elenco  dei  medici  reperibili, comprensiva del relativo
indirizzo  e  del recapito telefonico presso cui ciascuno puo' essere
reperito ed i turni ad essi assegnati.

   ART. 98 - TRATTAMENTO ECONOMICO - RIPOSO ANNUALE.

   1.  In  attuazione  di  quanto  previsto  all'art.  9 del presente
accordo,  i  compensi lordi omnicomprensivi per ogni ora di attivita'
svolta  ai sensi del presente capo sono stabiliti secondo la seguente
tabella:
=====================================================================
                       |dal 1.1.2004 |dal 31.12. 2004 |Dal 31.12.2005
=====================================================================
onorario professionale |        19,91|           20,40|         20,84

   2.  Gli  accordi  regionali  ed  aziendali, per lo svolgimento dei
compiti  di  cui  all'art.  95,  commi  3,4,5,6, nonche' di ulteriori
compiti  individuati  dalla  contrattazione,  prevedono i compensi da
corrispondere  ai medici che partecipano alle attivita' relative agli
accordi medesimi.
   3.  Fatti salvi gli accordi regionali in essere, al medico addetto
all'emergenza   sanitaria  territoriale  spetta  un  periodo  annuale
retribuito di astensione obbligatoria dal lavoro per riposo pari a 21
giorni  lavorativi  esclusi  i  festivi,  da  fruirsi per 11 giorni a
scelta  da  parte  del  medico  e  per  i  restanti 10 su indicazione
dell'Azienda sulla base delle esigenze di servizio, purche' l'assenza
dal  servizio non sia superiore ad un totale di ore lavorative pari a
tre   volte   l'impegno   orario   settimanale.   Qualora  sussistano
eccezionalmente  incarichi inferiori a 38 ore settimanali, il periodo
di  riposo  e'  ridotto in misura proporzionale. Il periodo di riposo
annuale e' commisurato alla durata dell'incarico.
   4.  Le  eventuali  ore  di  servizio  eccedenti le 38 settimanali,
attribuite  dall'Azienda temporaneamente e a garanzia della copertura
del    servizio,   sono   retribuite   aggiuntivamente   secondo   le
determinazioni previste dagli Accordi Regionali.
   5. Le Aziende liquidano a ciascun medico a titolo di arretrati per
il triennio 2001-2003 in tre rate previste con le competenze di Marzo
2005,  di  settembre  2005  e di gennaio 2006, l'ammontare risultante
rispettivamente  dal compenso lordo di 0,31 Euro per ora di attivita'
effettuata nel 2001, di 0,31 Euro per ora di attivita' effettuata nel
2002,  di  0,43 Euro per ora di attivita' effettuata nel 2003. Con le
stesse modalita' le aziende erogano gli aumenti contrattuali maturati
dall'1.1.2004 alla data di entrata in vigore del presente Accordo.

   ART. 99 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSICURAZIONE CONTRO I RISCHI
DERIVANTI DALL'INCARICO.

   1.  Su tutti i compensi di cui all'art. 98 comma 1 l'Azienda versa
trimestralmente  e  con  modalita'  che  assicurino  l'individuazione
dell'entita'  delle somme versate e del medico cui si riferiscono, un
contributo previdenziale, a favore del competente fondo di previdenza
di  cui al decreto del Ministro del lavoro e della Previdenza Sociale
15  ottobre  1976 e successive modificazioni, nella misura del 15% di
cui  1'9,375%  a proprio carico c il 5,625% a carico dcl medico. Tale
aliquota decorre dall'1.1.2004.
   2. L'Azienda versa all'ENPAM, con i tempi e le modalita' di cui al
comma  precedente,  un  contributo  dello  0,36%  sull'ammontare  dei
compensi  di  cui  all'art.  98, comma 1, affinche' questo provveda a
riversarlo  alla  compagnia  assicuratrice  con  la quale i sindacati
firmatari  dell'accordo  provvedono  a  stipulare  apposito  accordo,
mediante  procedura  negoziale  aperta a evidenza pubblica, contro il
mancato  guadagno  del  medico  per malattia, gravidanza, puerperio e
infortunio, anche in relazione al disposto della legge n. 379/90.
   3.   L'Azienda,  previo  coordinamento  della  materia  a  livello
regionale,  deve  assicurare  i  medici  che  svolgono il servizio di
emergenza  sanitaria territoriale contro gli infortuni subiti a causa
o  in  occasione  dell'attivita' professionale espletata ai sensi del
presente  accordo,  ivi compresi, qualora l'attivita' sia prestata in
comune  diverso  da  quello di residenza, gli infortuni eventualmente
subiti  in  occasione  dell'accesso  alla  sede  di  servizio  e  del
conseguente  rientro,  nonche'  in  occasione  dello  svolgimento  di
attivita' intra-moenia ai sensi dell'art. 95 del presente Accordo.
   4.  La copertura assicurativa di cui al comma 3 e' estesa anche ai
danni  subiti  per  raggiungere o rientrare dalle sedi dei comitati e
delle commissioni previsti dal presente Accordo.
   5.  Il  contratto  e'  stipulato, senza franchigie, per i seguenti
massimali:
    a) 775.000 Euro per morte od invalidita' permanente;
    b)  52  Euro giornalieri per invalidita' temporanea assoluta, con
un  massimo  di  300  giorni  l'anno,  fatti  salvi  diversi  accordi
regionali.
   6.  La  relativa  polizza  e' stipulata e portata a conoscenza dei
sindacati  firmatari  entro  sei  mesi  dall'entrata  in  vigore  del
presente Accordo.
   7.  L'Azienda  provvede inoltre ad assicurare i medici per i danni
subiti  da  terzi  nel corso della propria attivita' professionale di
istituto.
   8.  Gli  Accordi  regionali disciplinano la copertura assicurativa
RCT  del  medico  di emergenza sanitaria territoriale, da parte delle
Aziende.  L'eventuale  estensione  della  copertura  assicurativa per
colpa grave e' a carico del medico.

   ART. 100 - INQUADRAMENTO IN RUOLO.

   1.  Le  Regioni  possono attivare i meccanismi per l'inquadramento
nel  ruolo  sanitario  della dirigenza medica dei medici incaricati a
tempo  indeterminato  ai  sensi  dell'art. 92 del presente Accordo, e
sulla  base  del disposto dell'art. 8, comma 1-bis del D.lgs. 502 del
30/12/92 e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' del DPCM
8 marzo 2001.


                            NORME FINALI

   NORMA FINALE N. 1

   1.  I  medici  che  alla  data  di  entrata in vigore del presente
Accordo  risultano  iscritti negli elenchi dell'assistenza primaria o
siano titolari di rapporto convenzionale orario a tempo indeterminato
con  le  Aziende,  sono  confermati nel rapporto convenzionale, fatti
salvi  il  possesso  dei  requisiti prescritti e l'applicazione delle
norme in materia di incompatibilita'.
   2.  I  medici incaricati ai sensi del D.P.R. n. 41/91 e confermati
in  forza dell'art. 8, comma 1 bis, del D.L.vo n. 502/92 e successive
modifiche e integrazioni, e i medici incaricati a tempo indeterminato
in   base   all'assegnazione   delle   zone  carenti  di  continuita'
assistenziale,   sono  confermati  e  utilizzati  in  modo  integrato
nell'ambito   delle   funzioni  di  continuita'  assistenziale  e  di
emergenza sanitaria territoriale di cui ai capi III e V.

   NORMA FINALE N. 2

   1.  Ai  medici  gia'  inseriti  nella graduatoria regionale di cui
all'art.  15,  non in possesso dell'attestato di formazione specifica
in  medicina generale e che conseguano tale attestato dopo la data di
scadenza  del termine di presentazione della domanda di inclusione in
tale  graduatoria,  e'  consentito partecipare all'assegnazione degli
incarichi  vacanti  e  degli  ambiti territoriali carenti nell'ambito
della  riserva  di  assegnazione  prevista dall'articolo 16, comma 7,
lettera   a)   con  l'attribuzione  del  relativo  punteggio,  previa
presentazione,  unitamente  alla  relativa  domanda  di  assegnazione
dell'incarico, del titolo di formazione specifica, con l'attribuzione
del relativo punteggio.

   NORMA FINALE N. 3

   1.   Ai   fini   del  calcolo  del  rapporto  ottimale,  i  medici
ex-associati  concorrono,  a tutti gli effetti e non in soprannumero,
alla  determinazione  del  numero di medici iscrivibili negli elenchi
della assistenza primaria, cosi' come definito all'articolo 33, comma
7 e all'Allegato B del presente Accordo.

   NORMA FINALE N. 4

   1.  Gli  accordi  regionali  disciplinano le modalita' con cui gli
studi  associati  con  personalita' giuridica di medici di assistenza
primaria  possono concordare con l'Azienda l'attribuzione allo stesso
studio  associato  di  una parte della retribuzione convenzionale dei
propri  medici,  fermi  restando  gli obblighi di contribuzione ENPAM
sull'   ammontare   complessivo   dei   compensi   di   ogni  singolo
professionista.

   NORMA FINALE N. 5

   1.  Ai  medici  che abbiano acquisito l'abilitazione professionale
successivamente  alla data del 31.12.94 e' consentita, al fine di non
creare discontinuita' nell'assistenza ai cittadini, l'attribuzione di
incarichi  di sostituzione e provvisori di medicina generale da parte
delle  Aziende  nei  casi in cui questi non siano stati attribuiti ai
medici  inclusi  nella  graduatoria regionale di cui all'art. 15 e di
quelle di disponibilita' di cui al comma 12 dello stesso articolo del
presente Accordo ed ai medici di cui alla norma transitoria n. 4 e n.
7  del  presente  Accordo  per  mancanza  di  medici  disponibili  ad
accettare gli stessi incarichi.
   2. A tal fine i medici interessati inviano, alle Aziende, apposita
domanda  di  inserimento  in  un  elenco  separato,  specificando  il
possesso dei requisiti idonei a determinarne, ai sensi del successivo
comma 3, la posizione nell'elenco.
   3.  I medici di cui al precedente comma con priorita' per i medici
che  non  detengano  alcun  rapporto  di lavoro dipendente pubblico o
privato  e che non siano titolari di borse di studio anche inerenti a
corsi  di  specializzazione,  sono  graduati nell'ordine dalla minore
eta'  al  conseguimento  del  diploma  di laurea, dal voto di laurea,
dall'anzianita' di laurea.

   NORMA FINALE N. 6

   1.  I  medici  di continuita' assistenziale titolari di rapporto a
tempo  indeterminato  che  siano anche incaricati in attivita' orarie
aggiuntive  distrettuali conservano tale attivita' in deroga a quanto
previsto  dall'art.  63,  comma  2  fino  a che le singole situazioni
soggettive restino immutate e/o non insorgano eventuali nuovi assetti
organizzativi.

   NORMA FINALE N. 7

   1.  Nei  confronti  dei  medici  iniettori  e  prelevatori  di cui
all'Accordo  collettivo  nazionale  del 22 dicembre 1978, titolari di
incarico  alla  data  di  entrata  in vigore del presente Accordo, e'
riconosciuta  per  intero  l'anzianita'  di  servizio  maturata senza
soluzione di continuita' anteriormente alla data del 22 novembre 1979
presso i disciolti Enti mutualistici.

   NORMA FINALE N. 8

   1.  Tra  i  compiti  affidati  dal  presente  accordo ai medici di
assistenza  primaria,  di  continuita'  assistenziale  e di emergenza
sanitaria non rientrano le funzioni di medico necroscopo e di polizia
mortuaria.

   NORMA FINALE N. 9

   1.  Le  ore effettuate in reperibilita' domiciliare fino alla data
di  entrata  in  vigore  del presente Accordo sono valutabili ai fini
delle  graduatorie  regionali  con  il  punteggio di cui all'art. 16,
comma 1, titoli di servizio, lettera d).

   NORMA FINALE N. 10

   1. I medici dei servizi territoriali che alla data dell'entrata in
vigore  del  presente  Accordo sono titolari anche di incarico orario
nell'ambito della medicina specialistica ambulatoriale, mantengono il
doppio  incarico nel limite massimo di 38 ore settimanali complessive
e cumulative.
   2.  La  compatibilita'  di cui al comma precedente cessa al mutare
delle condizioni soggettive riferibili agli incarichi convenzionali.

   NORMA FINALE N. 11

   1. In coerenza con il disposto dell'art. 5, lettera g) e dell'art.
6,  lettera  g) del presente Accordo, la formazione dei Collaboratori
di  studio  e'  riconosciuta  essere  una  priorita'  ad  alto valore
aggiunto per la qualita' delle prestazioni della medicina generale ed
un   investimento   strategico   per  promuovere  e  sostenere  forme
innovative  di  erogazione  dei  servizi  della medicina generale nei
confronti dei cittadini.
   2.  Nell'ambito  degli  Accordi  regionali possono essere previste
iniziative  volte  a  realizzare l'attivita' di cui al comma 1, anche
mediante  definizione  di  linee  guida  contenutistiche  di  livello
nazionale o regionale volte a realizzare una formazione specifica del
personale   di  studio  tale  da  rendere  gli  addetti  sempre  piu'
qualificati  e funzionali allo sviluppo delle attivita' dei medici di
famiglia nel Servizio Sanitario Nazionale.

   NORMA FINALE N. 12

   Le  parti  concordano che la verifica della struttura del compenso
per  la  riformulazione  dello  stesso  come  previsto  dall'atto  di
indirizzo  dei  medici  di  cui  al Capo IV del presente accordo deve
concludersi entro il 31.12.2005.

   NORMA FINALE N. 13

   Le  Regioni ed Organizzazioni Sindacali Regionali sono tenute alla
sottoscrizione  ed all'osservanza dell'Accordo regionale stipulato ai
sensi dell'art. 10, comma 3. Nel caso in cui una delle parti, Regione
od  Organizzazioni  sindacali  regionali,  non  recepisca il suddetto
Accordo, si applicano le disposizioni seguenti:
    a)  in  caso  di  non  recepimento ed applicazione da parte della
Regione  interessata,  gli  aumenti  previsti  dall'art. 59, lett. B,
continuano  ad  essere  erogati ai medici secondo quanto previsto dal
comma 16, lett. B del medesimo articolo;
    b)  in  caso  di non sottoscrizione da parte delle Organizzazioni
sindacali interessate gli aumenti previsti dall'art. 59, lett. B sono
congelati in un fondo vincolato non alienabile e saranno erogati alla
sottoscrizione  dell'Accordo  di cui all'art. 10, comma 3 oppure alla
stipula degli Accordi regionali.

   NORMA FINALE N. 14

   Per  l'anno 2004 la retribuzione dei medici di assistenza primaria
e'  calcolata  secondo  l'art.  45  del  DPR  270/2000.  A  titolo di
arretrato  a  ciascun  medico  vengono  corrispostele quote di cui al
punto  A  comma  7  e al punto B comma 16, per un totale di quota per
assistito  anno  di  curo  4,06 come definito all'art. 9. L'arretrato
sara'  calcolato moltiplicando il numero degli assistiti in carico al
medico in ciascun mese per Euro 0,34.
   Le   cadenze   per  la  corresponsione  degli  arretrati  dovranno
coincidere con quelle di cui al punto E dell'art. 59, nella misura di
un terzo per rata.

   NORMA FINALE N. 15

   Nel  rispetto  della  programmazione regionale, le Aziende possono
confermare  o  rinnovare  i  rapporti  con  i  medici  incaricati  di
attivita'  territoriali  programmate  di  cui  al  Capo  IV  del  DPR
270/2000,   tenuto   conto   delle   disposizioni   in   materia   di
compatibilita' di cui al presente Accordo.

   NORME TRANSITORIE

   NORMA TRANSITORIA N. 1

   1.  I  minori  che  abbiano compiuto il sesto anno di eta' possono
essere assegnati al medico di medicina generale.

   NORMA TRANSITORIA N. 2

   1.  Nell'anno  di  entrata  in  vigore  del  presente Accordo, per
l'attribuzione   degli   incarichi   si   utilizzano   i  criteri  di
assegnazione e la graduatoria regionale gia' formulata sulla base del
disposto del D.P.R. 270/2000.
   2. Nell'anno successivo a quello di entrata in vigore del presente
Accordo,  per  l'attribuzione  degli  incarichi  dichiarati vacanti o
carenti,  si  utilizza  la  graduatoria  redatta  ai sensi del D.P.R.
270/2000 cd i criteri di assegnazione previsti dal presente Accordo.

   NORMA TRANSITORIA N. 3

   1.  I  procedimenti  disciplinari pendenti alla data di entrata in
vigore  del  presente Accordo e fino ala costituzione del collegio di
cui  all'art.  30  del  presente  Accordo, vengono definiti secondo i
criteri e le procedure previste dal DPR 270/2000.

   NORMA TRANSITORIA N. 4

   1.  Ai  medici  che  abbiano  acquisito  l'attestato di formazione
specifica  in  medicina  generale  di  cui  al D.L.vo n. 256/91 nella
Regione  interessata  successivamente  alla  data  di  scadenza della
presentazione delle domande di inclusione in graduatoria regionale e'
consentita,  al  fine di non creare discontinuita' nell'assistenza ai
cittadini,  l'attribuzione  di incarichi di sostituzione e provvisori
di  medicina  generale  nei  casi  in  cui  questi  non  siano  stati
attribuiti ai medici inclusi nella graduatoria regionale ed in quella
di  disponibilita'  di  cui  all'art.  15  del  presente  Accordo per
mancanza di medici disponibili ad accettare gli stessi incarichi.
   2.  A  tal  fine  i  medici  interessati,  acquisito  il titolo di
formazione  specifico,  inviano  alle  Aziende  apposite  domande  di
inserimento  in  un  apposito  elenco,  specificando  il possesso dei
requisiti   necessari   all'inserimento   e   di   quelli   idonei  a
determinarne,   ai   sensi  del  successivo  comma  3,  la  posizione
nell'elenco.
   3.  I medici di cui al precedente comma con priorita' per i medici
che  non  detengano  alcun  rapporto  di lavoro dipendente pubblico o
privato  e che non siano titolari di borse di studio anche inerenti a
corsi  di  specializzazione,  sono  graduati nell'ordine dalla minore
eta'  al  conseguimento  del  diploma  di laurea, dal voto di laurea,
dall'anzianita' di laurea.

   NORMA TRANSITORIA N. 5

   1.  Gli  Accordi regionali ed aziendali stipulati ai sensi del DPR
270/2000,  vigenti  alla  data  di  entrata  in  vigore  del presente
Accordo,  conservano  i loro effetti giuridici ed economici fino alla
durata  da  essi prevista o fino all'entrata in vigore dei successivi
Accordi regionali ed Aziendali.

   NORMA TRANSITORIA N. 6

   1.  Il  termine  di  tre anni di cui all'art. 19, comma 3, decorre
dalla data di entrata in vigore del presente Accordo.

   NORMA TRANSITORIA N. 7

   1.  Ai  medici  che  abbiano  acquisito  l'attestato  di idoneita'
all'esercizio  delle  attivita'  di  emergenza sanitaria territoriale
nella Regione interessata successivamente alla data di scadenza della
presentazione  delle  domande  di inclusione in graduatoria regionale
e/o  di  settore,  e'  concesso,  al  fine  di  consentire  la  piena
operativita'    della    rete    degli    operatori   dell'emergenza,
l'attribuzione  di  incarichi  provvisori  di emergenza sanitaria nei
casi in cui questi non siano stati attribuiti ai medici inclusi nella
graduatoria  regionale  o in quelle di disponibilita' di cui all'art.
15  del  presente  Accordo  e  in possesso del previsto attestato per
mancanza di medici disponibili ad accettare gli stessi incarichi.