Allegato 2 Criteri per la definizione dei limiti dei ricavi o compensi per i soggetti che si avvalgono del regime fiscale delle attivita' marginali relativamente ai 53 studi di settore in vigore dal periodo d'imposta 2005 approvati con decreti ministeriali del 5 aprile 2006 Nota tecnica e metodologica Le persone fisiche esercenti attivita' per le quali risultano applicabili gli studi di settore possono avvalersi del regime fiscale delle attivita' marginali a condizione che i ricavi o compensi del periodo d'imposta risultino di ammontare non superiore ad un valore limite, differenziato in relazione ai diversi settori di attivita'. Tale limite non puo', comunque, essere superiore a 25.823 euro. Di seguito vengono esposti i criteri seguiti per l'individuazione dei limiti dei ricavi o compensi per i 53 studi di settore in vigore dall'anno d'imposta 2005, approvati con decreti ministeriali del 5 aprile 2006. L'elaborazione e' stata condotta sui dati, utilizzati per la definizione degli studi di settore, relativi alle persone fisiche. Per ogni studio di settore e' stata analizzata la distribuzione ventilica dei ricavi o compensi dichiarati dalle persone fisiche, eventualmente allineati al ricavo o compenso di riferimento minimo determinato in base all'applicazione degli studi di settore. Analogamente a quanto predisposto per i precedenti studi di settore, come valore limite per l'applicazione del regime fiscale delle attivita' marginali e' stato scelto il valore del 1° ventile della distribuzione dei ricavi o compensi. In tal modo si e' ottenuto un limite, differenziato in relazione ai diversi settori di attivita', che tiene conto delle dimensioni medie degli operatori del settore. Per valori del 1° ventile superiori a 25.823 euro, il limite e' stato comunque fissato a 25.823 euro.