IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, Regolamento recante norme di attuazione del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive integrazioni; Visto altresi' il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 - relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto l'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 su indicato cosi' come modificato dalla legge n. 189/2002, che prevede l'applicabilita' del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme piu' favorevoli; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»; Vista l'istanza del sig. Giraldo Pezzotti Juan Guillermo nato a Medellin (Colombia) il 9 luglio 1961, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale venezuelano di «Ingenero Civill» ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di ingegnere; Considerato che il richiedente e' in possesso del titolo accademico «Ingeniero Civil», conseguito presso l'«Universidad de Medellin» in data 30 aprile 1999; Considerato inoltre che e' iscritto presso il «Consejo profesional nacional de Ingenieria Copnia» dal 13 luglio 1999; Preso atto che produce anche esperienza professionale; Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi del 22 marzo 2005; Considerato il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella Conferenza dei servizi sopra citata; Considerato che sussistono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere e quella di cui e' in possesso l'istante, e che risulta pertanto opportuno richiedere misura compensativa, nelle seguenti materie: 1) architettura tecnica (scritta e orale), 2) deontologia e ordinamento professionale (solo orale); Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394; Visto l'art. 6, n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992; Decreta: Art. 1. Al sig. Giraldo Pezzotti Juan Guillermo nato a Medellin (Colombia) il 9 luglio 1961, cittadino italiano e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri sez. A settore civile ambientale - e l'esercizio della professione in Italia.